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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.129
Data decisione, Autorità:
17.06.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00129
Lugano
17 giugno 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.95.238
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con petizione 12
agosto 1992 da
rappr.
dall’ avv. __________
contro
rappr.
dall’ avv. __________
con
la quale è chiesto il disconoscimento del debito di Fr. 55’000.- di cui al
precetto esecutivo no. __________ dell’UE di Lugano.
Ed
ora sull’appello 11 giugno 1996 della parte attrice nei confronti del decreto
29 maggio 1996 del Pretore con il quale le viene imposto di prestare una
cauzione processuale di Fr. 5’000.- .
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che, con l’appello, la
parte attrice censura la decisione del Pretore poiché ritiene che, in una causa
di disconoscimento del debito, non può essere imposta cauzione processuale
all’attore che è obbligato a promuovere causa per difendersi dalla pretesa
della controparte;
che l’argomento è privo di
rilevanza dal momento che obbligato a prestare cauzione - datene le condizioni
di fondo, in particolare l’insolvenza, qui non contestate - è l’attore
indipendentemente a sapere per quale motivo gli tocca tale posizione e quindi
anche se promotore di un’azione di disconoscimento del debito (Sträuli/Messmer,
ZPO, ad § 73 n. 5);
che, del resto, l’art. 153
CPC parla indistintamente di attore, quale parte eventualmente obbligata a
prestare cauzione, e che le sole eccezioni al principio sono quelle enumerate all’art.
154 CPC senza che l’azione di disconoscimento del debito vi sia evocata;
che l’appellante ritiene
inoltre che l’importo di Fr. 5’000.- quale cauzione sarebbe oltremodo
eccessivo;
che - a prescindere dal
fatto che su questo punto l’appello potrebbe anche essere considerato privo di
motivazione e quindi nullo (art. 309 cpv. 2 litt. f e cpv. 5 CPC) non potendo
sanare tale mancanza il rinvio alle osservazioni presentate, in prima istanza,
alla domanda di cauzione (cfr. per analogia Cocchi/Trezzini, CPC, ad art.
309 n. 7) - sta nell'apprezzamento del giudice stabilire l’ammontare della
cauzione, in funzione dei disposti della TOA per la determinazione delle
ripetibili (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 153 n. 2) e, sotto questo
profilo, la decisione del giudice d'appello interviene solo con riserbo (I
CCA 11 giugno 1994 in re L. c. DL);
che l’importo di Fr.
5’000.- rientra, seppur nella fascia alta, nei limiti percentuali dell’art. 9
TOA e di conseguenza non è sicuramente censurabile sotto questo punto di vista;
che l’appellante critica
anche la ripartizione di spese e ripetibili decisa dal Pretore nella misura di
2/3 a suo carico sostenendo che la stessa non rappresenta aritmeticamente le soccombenze
delle parti avendo l’istante ottenuto solo Fr. 5’000.- di fronte ad una
richiesta di Fr. 15’000.-;
che anche questa censura
non può trovare accoglienza perché il maggior onere di spese a carico
dell’appellante è giustificato dal fatto che, sul principio della prestazione
della cauzione, è risultato completamente soccombente;
che l’appello, manifestamente
infondato, può essere respinto già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC
e, visto l’esito, non torna più conto esprimersi sulla domanda di effetto
sospensivo;
Per i quali motivi
vista, per le spese, la vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L’appello 11 giugno
1996 di __________ è respinto.
-
Le spese di Fr. 30
con una tassa di giustizia di Fr. 120.- (totale Fr. 150.-) sono a carico
dell’appellante.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
di Lugano, sez. 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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