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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.123
Data decisione, Autorità:
11.09.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00123
Lugano
11 settembre 1996/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa appellabile OA.94.917 (inc. n. 1738) della Pretura
del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 7 luglio 1993 da
(studio
legale __________)
Contro
(studio
legale __________)
con cui
gli attori hanno chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 27’676.-- oltre
accessori;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato l’integrale reiezione, e che il
Pretore con sentenza 13 maggio 1996 ha accolto;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 3 giugno 1996 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
gli attori con osservazioni 2 settembre 1996 postulano la reiezione del
gravame, protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. Gli
attori hanno a suo tempo sottoscritto un vaglia cambiario all’ordine della
convenuta per fr. 27’600.-- (doc. G).
In
base a tale documento la Pretura del distretto di Lugano, sezione 5, il 17
giugno 1993 ha respinto in via provvisoria le opposizioni da loro interposte ai
precetti esecutivi fatti loro notificare dalla convenuta per fr. 26’600.--
oltre accessori (doc. A-F).
B. Con
la petizione gli attori hanno chiesto il disconoscimento di tale debito.
La
convenuta non potrebbe vantare alcun credito nei loro confronti, mentre il
vaglia cambiario in questione, consegnato in bianco, sarebbe stato riempito
contrariamente agli accordi sia in merito alla data di scadenza che in merito
all’importo, così che l’effetto in conseguenza della prescrizione sarebbe privo
di efficacia.
C. La
convenuta si è opposta alla petizione, rilevando che il proprio credito
deriverebbe dall’avvenuta vendita agli attori dell’inventario e delle scorte di
merci dell’__________.
Essa
avrebbe completato l’effetto in conformità agli accordi, così che non si
potrebbe ammettere la prescrizione della pretesa in base alle applicabili norme
del diritto cambiario.
D. Le
parti hanno in seguito confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel
contempo quelle della parte avversaria.
E. Il
Pretore nel giudizio impugnato ha ritenuto il perfezionamento tra le parti di
un contratto di compravendita per l’inventario dell’__________ al prezzo di fr.
130’000.-- e per le scorte merci al prezzo di altri fr. 30’000.--.
Il
vaglia cambiario firmato dagli attori sarebbe stato rilasciato in bianco per
garantire quest’ultima pretesa nella misura di fr. 20’000.-- con valuta al 31
dicembre 1986.
La
convenuta avrebbe pertanto riempito il vaglia contrariamente agli accordi, con
il che la prescrizione si sarebbe compiuta al 31 dicembre 1989, e perciò ne
deriverebbe l’accoglimento della petizione.
F. Con
l’appello la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di
respingere la petizione.
Il
Pretore avrebbe omesso di considerare che la pretesa della convenuta trova la
propria origine in un contratto di compravendita, e non sarebbe pertanto
prescritta.
G. Delle
osservazioni 2 settembre 1996 degli attori, che chiedono la conferma del
giudizio di primo grado protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto
necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. L’azione
di disconoscimento del debito si basa sul diritto materiale (Gilliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, 3. edizione, pag. 155; Ammon, Grundriss
des Schuldbetrei-bungs- und Konkursrecht, 5. edizione, pag. 145).
In
essa il creditore che vi è convenuto è obbligato a dimostrare il fondamento del
proprio credito.
L’inversione
dei ruoli processuali non comporta in altri termini anche il capovolgimento
dell’onere della prova a danno del debitore e attore (II CCA 5 settembre
1994 in re P. SA/M., 15 giugno 1992 in re M./C.S.; Ammon, opera citata,
pag. 147).
- Stante
la natura materiale dell’azione, anche se il rigetto provvisorio
dell’opposizione è stato pronunciato in conseguenza della firma apposta per
garanzia dal debitore su di un effetto, nella procedura di disconoscimento
(all’importante condizione che non vi sia stata girata ad un terzo del titolo)
si dovrà necessariamente considerare l’esistenza e il contenuto del rapporto
contrattuale in relazione al quale l’effetto è stato rilasciato.
In
altri termini, ritenuto che la firma di un’obbligazione cambiaria non presume
novazione del rapporto precedente (art. 116 cpv. 2 CO), nell’azione di
disconoscimento il creditore non può più limitarsi (come per il rigetto
dell’opposizione) a trarre diritto dall’effetto in suo possesso, ma deve
piuttosto dimostrare l’esistenza e l’entità del credito contrattuale che
giustifica l’incasso dell’effetto. Ne consegue evidentemente che il debitore,
prescindendo dall’astratta apparenza documentale, a sua difesa può e deve per
sua parte sollevare tutte le eccezioni radicate in quel rapporto di base (art.
1007 CO; CEF 16 aprile 1992 in re L. SA/M. SA; Meier-Hayoz/von der Crone,
Wertpapierrecht, Berna, 1985, pag. 83 e segg.).
- Da
ciò deriva che nella misura in cui l’eccezione di prescrizione degli attori si
basa unicamente sull’asserita prescrizione dell’obbligazione cambiaria, essa,
quand’anche fondata, non può da sola portare all’accoglimento dell’azione di disconoscimento.
Gli
attori devono infatti anche in questo caso vedersi opporre la considerazione
secondo cui il credito della convenuta fondato sul rapporto materiale
costituito dal contratto di vendita dell’inventario e delle merci attinenti all’__________
non si è in quanto tale prescritto per ininterrotto compimento del termine
decennale (art. 127 CO), tesi che del resto gli attori nemmeno hanno sostenuto
(II CCA 10 luglio 1996 in re R./B.).
In
effetti, anche se il credito della convenuta risale alla fine del 1983,
riservati eventuali altri atti interruttivi come i pagamenti parziali
effettuati, già solo i precetti esecutivi doc. D, E, F dell’aprile 1993 hanno
validamente interrotto la prescrizione del preteso credito, che pertanto è
tuttora esigibile.
- A
giusta ragione il Pretore ha accertato l’esistenza tra le parti di un contratto
di compravendita per l’inventario e le scorte merci dell’__________.
La
vendita è infatti pacificamente stata ammessa da __________ e __________ nella
denuncia penale del 17 maggio 1988 in odio del loro fiduciario __________, e
ancora da __________ in un confronto con l’attrice e con il prevenuto avvenuto
il 10 maggio 1991 presso l’allora Procura Pubblica, in cui il prezzo è stato
dichiarato essere di complessivi fr. 130’000.-- (cfr. l’incarto penale
richiamato).
Nella
denuncia 17 maggio 1988 i procedenti hanno inoltre asserito di avere preso
possesso dell’oggetto della vendita e di avere iniziato l’attività di esercenti
in proprio nei locali dell’osteria (pag. 1), attività svolta durante i primi
tre anni senza particolari problemi (pag. 2).
Il
__________, sentito come teste, ha confermato l’esistenza del contratto, ed ha
inoltre riferito dettagli circa le obbligazioni assunte dagli acquirenti.
Egli
ha in particolare attestato l’esistenza di un credito residuo della qui
convenuta di almeno fr. 20’000.--, importo sul quale sarebbe esistito consenso
delle parti per il completamento del vaglia cambiario, così come stabilito
dalla dichiarazione 2 febbraio 1988 della convenuta in calce alla ricevuta doc.
H.
- Se
ne deve concludere per l’esistenza di un credito della convenuta nei confronti
degli attori conseguente a contratto di vendita di fr. 20’000.-- oltre
interessi al 5% dall’8 aprile 1991, data del precetto esecutivo doc. I, che
benché spiccato nei confronti solo di __________, costituisce nondimeno valida
messa in mora con effetto per tutti i debitori solidali (art. 144 cpv. 1 CO).
A
fronte delle predette risultanze istruttorie (consid. 4) è invece del tutto priva
di fondamento la generica eccezione di inadempimento ex art. 82 CO sollevata
dagli attori per evidenti fini di causa e rimasta allo stadio di puro parlato.
Ne
segue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia:
I. L’appello
3 giugno 1996 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 13 maggio 1996 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 3, è riformata nel modo seguente:
- La petizione è parzialmente accolta.
Di conseguenza il debito di fr. 26’600.– di cui
ai precetti esecutivi no. __________, __________ e __________ del 21 aprile
1993 dell’Ufficio esecuzione di Lugano è disconosciuto limitatamente a fr.
6’600.–, ritenuto che l’interesse del 5% sul capitale riconosciuto di fr.
20’000.– decorre dall’8 aprile 1991.
- La tassa di giustizia di fr. 1’200.– e le spese,
da anticipare dagli attori, restano a loro carico per 4/5, mentre per 1/5 sono
a carico della convenuta, alla quale gli attori in solido rifonderanno
complessivi fr. 1’700.– per ripetibili parziali.
II. Le
spese della procedura d’appello, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 750.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 800.--
già
anticipati dalla convenuta, restano a suo carico per 1/5 e per 4/5 sono a
carico degli attori in solido i quali, pure in solido, le rifonderanno
complessivi fr. 900.-- per ripetibili di appello.
III.
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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