AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.1996.1
Data decisione, Autorità:
07.06.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00001
Lugano
7 giugno 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire sul ricorso per nullità proposto il 2 gennaio 1996 da
e
entrambi
rappr. dall’ avv. __________
contro
il lodo arbitrale 30 novembre 1995 pronunciato dall’arbitro unico avv.
__________ nella procedura arbitrale promossa dai ricorrenti nei confronti di
e
rappr.
dall’ avv. __________
con il
quale l’arbitro ha accolto integralmente la domanda degli attori, condannando i
convenuti a versare loro fr. 6’206.- oltre interessi e parzialmente la domanda
riconvenzionale dei convenuti, condannando gli attori a versare loro fr.
66’000.-;
richiamato
il decreto 3 gennaio 1996 del Presidente della Camera che ha accordato al
ricorso effetto sospensivo;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti di causa;
posti a giudizio i
seguenti punti di questione:
-
- se
deve essere accolto il ricorso per nullità
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. Con
contratto 12 agosto 1978 i convenuti hanno incaricato gli attori delle
prestazioni di architetto ed ingegnere necessarie alla costruzione di una casa
di abitazione sul loro fondo n. __________ di __________.
Oggetto
della domanda arbitrale degli attori è il saldo di fr. 6’206.- oltre interessi
della loro mercede, rimasto impagato.
B. I
convenuti si sono opposti alla domanda degli attori poiché questi avrebbero
svolto il loro mandato in maniera assai lacunosa. Da una parte vi sarebbe stato
un sorpasso del 22,3% del preventivo dei costi di costruzione, allestito in
maniera negligente, e inoltre la casa sarebbe difettosa in conseguenza di
carenze a livello progettuale e nella direzione dei lavori. Ne conseguirebbe la
responsabilità degli attori ai sensi della Norma SIA 102, così che essi
dovrebbero rifondere ai convenuti il pregiudizio da loro subito, determinato in
fr. 137’000.- in sede di conclusioni, per le spese di riparazione dei difetti.
C. Gli
attori, in risposta alla riconvenzionale hanno giustificato l’aumento dei costi
con la richiesta di modifiche dei progetti originali da parte dei convenuti, o
con il fatto che questi non hanno direttamente eseguito parte dei lavori, così
come invece era stato stabilito. Essi non sarebbero nemmeno responsabili di
eventuali difetti della casa, ascrivibili unicamente a colpa degli artigiani
intervenuti sul cantiere.
D. L’arbitro
nel lodo 2 novembre 1994, ritenuta l’esistenza tra le parti di un contratto di
architetto, non ha addebitato a colpa degli attori l’avvenuto sorpasso del
preventivo.
Sarebbe
per contro data la responsabilità per i difetti della facciata, mitigata dal
fatto che i convenuti hanno insistito per la massima riduzione possibile dei
costi di costruzione, ma comunque tale da giustificare di mettere a loro carico
la metà dei costi di rifacimento, ovvero, ritenuta la quantificazione di cui
alla perizia __________ per il rifacimento totale del muro di rivestimento e
della tinteggiatura plastica, fr. 66’000.-. Deducendo da tale importo il saldo
della mercede degli attori, rimarrebbe perciò un credito dei convenuti di fr.
59’794.- oltre interessi di mora, importo oggetto di questo primo giudizio
condannatorio.
E. Con
ricorso per nullità 30 novembre 1994 gli attori hanno chiesto l’annullamento
del lodo avendo l’arbitro omesso di pronunciarsi sulla domanda di interessi di
mora sul credito della loro mercede e avendo per contro aggiudicato ai
convenuti interessi al 5% dall’8 maggio 1984 sull’importo loro riconosciuto
benché gli stessi interessi non fossero stati richiesti (art. 36 litt. c e
litt. e CIA).
Il
lodo sarebbe inoltre anche stato arbitrario ai sensi dell’art. 36 litt. f) CIA
in quanto fondato su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli
atti e contenente manifeste violazioni di diritto.
F. Questa
Camera ha annullato il lodo 2 novembre 1994 per le invocate violazione
dell’art. 36 litt. c) e e) CIA e lo ha rinviato all’arbitro senza ulteriormente
chinarsi sulle altre censure di arbitrio sollevate.
Con
lodo arbitrale 30 novembre 1995 l’arbitro ha condannato le parti a versarsi
reciprocamente gli stessi importi capitali già determinati nel primo giudizio
annullato ed ha rettificato le violazioni accertate da questa Camera
stralciando la concessione degli interessi per l’indennità riconosciuta ai
convenuti, accordandoli invece ai ricorrenti per l’importo fatto valere a
titolo di saldo della mercede d’architetto.
G. Con
tempestivo ricorso per nullità gli attori chiedono che venga annullato anche il
lodo arbitrale del 30 novembre 1995. Invocano il motivo di nullità di cui
all’art. 36 litt. f) CIA. Il lodo si baserebbe su accertamenti di fatto
incompleti e contrastanti con gli elementi emergenti dall’incarto e su
manifeste violazioni del diritto.
In
primo luogo sarebbe stata omessa l’applicazione dell’art. 6 cpv. 6 della norma
SIA 102 (edizione 1969), secondo la quale, accertato che non vi era
responsabilità esclusiva degli attori, l’arbitro avrebbe dovuto commisurarne la
responsabilità all’entità del danno e degli onorari, ed escluderla per quanto
imputabile a ingegneri, impresari, assuntori o terzi.
Dagli
atti - questione omessa dall’arbitro nel proprio giudizio - risulterebbe
comunque che gli attori sarebbero privi di responsabilità avendo essi scelto un
idoneo principio costruttivo per il muro esterno, essendo puntualmente
intervenuti presso le ditte esecutrici dell’intonaco e del plastico ed avendo
convocato una riunione di cantiere nel corso della quale - nonostante il
contrario consiglio degli attori che premevano per il rifacimento dei lavori -
i convenuti avrebbero scelto di essere tacitati dagli artigiani responsabili
mediante la riduzione del 40% della mercede per lavori male eseguiti. Tale
scelta dei convenuti libererebbe anche gli attori da ogni responsabilità, in
particolare quella per l’insufficiente spessore del muro esterno, dato che l’esecuzione
a nuovo dell’intonaco delle facciate avrebbe risolto ogni problema.
In
ogni caso, la soluzione adottata dall’arbitro arricchirebbe indebitamente i
convenuti, che già avrebbero beneficiato della riduzione del 40% dell’importo
di liquidazione dei lavori difettosi.
Vi
sarebbe inoltre un ulteriore arbitrio per il fatto che l’arbitro ha determinato
il risarcimento in base alla più costosa delle tre soluzioni proposte dal
perito arch. __________ ignorando le altre di cui una in perfetta consonanza
con le risultanze di una precedente perizia del capomastro __________ e senza
dare motivazione di questa sua scelta. Inoltre ha completamente trascurato le
conclusioni della perizia di parte presentata dagli attori e allestita dalla
ditta __________ abusando del suo potere di apprezzamento.
Sarebbe
infine arbitrario il giudizio sulle spese arbitrali che l’arbitro ha suddiviso
nella misura di 2/3 a carico degli attori e di 1/3 a carico dei convenuti e
sulle ripetibili che sono state accordate nella misura ridotta di Fr. 6’000.-
ai convenuti.
H. Delle
osservazioni 12 marzo 1996 dei convenuti, nelle quali essi chiedono la
reiezione del ricorso non ravvisandosi nel lodo arbitrale alcun motivo di
arbitrio si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
- Il
ricorso di nullità nei confronti di un lodo arbitrale è un rimedio di carattere
straordinario che, come la cassazione, è proponibile solo e in quanto sia
dimostrata la ricorrenza degli estremi di uno o più motivi previsti dalla legge
(Guldener, Das schweizerische Ziviprozessrecht, p.478; Habscheid,
Droit judiciaire privé suisse, p.524; II CCA 28 aprile 1993 in re
P./C.).
In
particolare a questa Corte compete l’obbligo di esaminare se il giudizio
dell’arbitro sia inficiato d’arbitrio siccome fondato su accertamenti di fatto
palesemente in contrasto con gli atti e le risultanze processuali o perché
contenente una manifesta violazione del diritto o dei termini di equità (art.
36 litt. f CIA; Rep. 1985, pag. 149; Jolidon, Commentaire du
Concordat suisse sur l’arbitrage, n. 93-95 ad art. 36 CIA; Rüede/
Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2. edizione, pag. 345 e
segg.).
A
queste tre forme di arbitrio previste dal Concordato sull’arbitrato trova
applicazione la giurisprudenza sviluppata in applicazione dell’art. 4 Cost. (DTF
103 Ia 359; DTF 105 Ib 436; DTF 115 II 103). Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento di giustizia e dell’equità.
L’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra
soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile (Wehrli, Rechtsprechung
zum Schweizerischen Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit, Zurigo 1985,
p.36); è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione
appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF
119 Ia 32; DTF 119 Ia 117; DTF 121 Ia 114).
Alla
luce dei suddetti principi questa Camera non deve discostarsi dalla decisione
querelata a meno che essa non appaia insostenibile. La stessa non è tenuta a
riesaminare tutta la fattispecie in tutte le direzioni (Wehrli, op.
cit., p. 45); in concreto è sufficiente che si limiti ad analizzare le singole
censure mosse dai ricorrenti al lodo arbitrale.
- I
ricorrenti sostengono innanzitutto che l’arbitro, dopo aver ammesso la
possibilità di manchevolezze da parte di altre persone coinvolte nella
costruzione (lodo, p. 14), abbia arbitrariamente omesso di limitare la
responsabilità degli attori in applicazione dell’art. 6.6 della norma SIA 102
dell’edizione 1969. Ciò costituirebbe una manifesta violazione del diritto ai
sensi dell’art. 36 litt. f) CIA.
Il
Tribunale federale ha sempre e costantemente ripetuto che l’arbitrio e la
semplice violazione della legge sono due concetti giuridici ben distinti; per essere
considerata come arbitraria la pretesa violazione deve essere manifesta ed in
ciò immediatamente riconoscibile; deve in altre parole trattarsi della
violazione di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso. È
manifesta una violazione di disposizioni del diritto materiale quando essa
offre solo una possibilità d’interpretazione; l’arbitrio è escluso se invece vi
sono diverse possibili interpretazioni (Jolidon, Commentaire du
Concordat suisse sur l’arbitrage, Berna 1984, ad art, 36, N. 95).
Nella
fattispecie non sono soddisfatti gli estremi della manifesta violazione del
diritto. L’art. 6.6 SIA 102 sancisce che la responsabilità dell’architetto per
danni deve essere proporzionata all’entità del danno e degli onorari e che è
esclusa qualsiasi altra responsabilità dell’architetto per danni imputabili
agli ingegneri, imprenditori, assuntori e terzi. Si tratta di una norma dal
contenuto ambiguo ed incerto (cfr. Schumacher, in Das Architektenrecht,
Friborgo 1986, N. 538 e N. 724). Infatti questa norma può essere vista come una
conferma delle normative legali generali nel senso che l’architetto non è
responsabile per danni imputabili non a lui bensì a terzi, oppure come
un’esclusione della sua responsabilità se i danni sono imputabili non solo a
lui bensì anche a terzi. Quest’ultima interpretazione, invocata dai ricorrenti,
costituisce una profonda limitazione della loro responsabilità a svantaggio
della controparte. Ritenuto che gli attori hanno accettato in blocco le norme
SIA 102 proposte dallo studio d’architettura, probabilmente senza leggerle con
attenzione e capirne pienamente la portata o comunque senza disporre di alcuna
esperienza in questo ambito, e che condizioni contrattuali generali accettate
globalmente dalla controparte inesperta vanno interpretate nel dubbio a
svantaggio di chi le ha proposte (in dubio contra stipulatorem, cfr. Gauch,
in Das Architektenrecht, , Friborgo 1995, N. 95/96), la loro interpretazione
nel caso concreto dev’essere quella conforme ai principi generali del diritto
delle obbligazioni secondo cui un individuo è unicamente responsabile per danni
da lui stesso cagionati. È di conseguenza certo che la decisione dell’arbitro
in questo ambito non è arbitraria nel risultato poiché vi si giungerebbe pure
con espressa applicazione dell’art. 6.6 delle norme SIA 102 (edizione 1969) dal
momento che i progettisti e direttori dei lavori, come meglio indicato al
successivo considerando 3, sono responsabili dei danni verificatisi.
Alla
stessa conclusione si giunge peraltro osservando che condizioni contrattuali
generali accettate in blocco non sono vincolanti quando presentano contenuto
insolito e in particolare quando comprendono limitazioni della responsabilità
dell’architetto che sono in netto contrasto con gli interessi della controparte
(cfr. Schumacher, op. cit., N. 460 e più in generale Gauch, op.
cit., N. 84). Anche da questo punto di vista non è possibile criticare in alcun
modo - e nemmeno un libero esame della questione avrebbe permesso conclusione
diversa - l’applicazione delle regole sulla solidarietà imperfetta tra tutti i
partecipanti ad una costruzione così come effettuato dall’arbitro (lodo, p. 15)
e come sostenuto da costante dottrina e giurisprudenza.
- Contrariamente
a quanto sostenuto dai ricorrenti l’arbitro ha rilevato la validità del
principio costruttivo progettato dagli attori (lodo, p. 12); è invece restato
silente a proposito degli interventi di parte convenuta presso la Ditta
__________ e __________, responsabili dell’esecuzione dell’intonaco esterno,
nell’intento di porre rimedio ai difetti riscontrati.
Tuttavia
tale limitato silenzio arbitrale non rappresenta una lacuna nella constatazione
dei fatti, nel senso che l’arbitro non si sia pronunciato su un fatto
determinante, ciò che equivarrebbe ad un palese contrasto dei fatti posti alla
base del giudizio con gli atti giusta l’art. 36 litt. f) CIA (Jolidon,
op. cit., ad art. 36, N. 94). Gli interventi non menzionati non sono infatti
determinanti per la decisione sulla responsabilità dei ricorrenti. Tali
interventi non sono in grado di supplire alle manchevolezze degli attori in
aspetti di dettaglio e di realizzazione pratica sul cantiere, tra cui il tipo
di mattone usato nella costruzione e lo spessore del rivestimento esterno del
muro inferiore alle norme, indicati dall’arbitro quali elementi centrali per la
loro responsabilità.
- Non
costituisce motivo di nullità neppure l’aver trascurato di rilevare se
sarebbero stati evitati i danni successivamente verificatisi, nel caso in cui i
convenuti avessero optato per un nuovo intonaco, come gli attori dichiarano
d’aver suggerito, anziché per lo sconto del 40% sull’importo dovuto alla ditta
__________, esecutrice di quest’opera. Va evidenziato che l’efficacia del nuovo
intonaco ad impedire il manifestarsi di danni sarebbe rilevante, agli occhi
degli attori, poiché determinerebbe l’interruzione del nesso causale tra la
violazione contrattuale degli attori ed il danno subito dai convenuti con
conseguente esclusione della loro responsabilità.
Nella
fattispecie non è necessario dilungarsi sul reale effetto preventivo
dell’esecuzione a nuovo dell’intonaco delle facciate sui danni. L’infondatezza
della censura ricorsuale è deducibile già dal fatto che con la stipulazione del
contratto si è instaurato tra le parti un rapporto di fiducia (art. 2 CC) con
nascita dell’obbligo contrattuale degli attori di informare la controparte su
questioni importanti quali la presenza di difetti di costruzione. In base al
contratto, gli attori erano tenuti a chiarire ai convenuti che il rifacimento
dell’intonaco, al quale i convenuti hanno preferito lo sconto, era necessario o
perlomeno importante per evitare, come essi sostengono, il manifestarsi di
ulteriori difetti a quel momento ancora nascosti. Ne segue che solo se i
convenuti fossero stati informati che l’accettazione dello sconto significava
di pari passo sopportare imprevedibili danni futuri dovuti ai difetti nascosti,
questa avrebbe potuto eventualmente liberare gli attori dai loro obblighi di
risarcimento di tali danni.
Dalle
tavole processuali e in particolare dal doc. N, espressamente richiamato dagli
attori, non emergono tuttavia elementi probatori a sostegno di una simile messa
in guardia dei convenuti da parte degli attori.
Se
ne conclude che la tesi d’arbitrio su questo punto sviluppata dalla parte
attrice è infondata. L’arbitro non ha omesso alcunché nella sua decisione; si è
unicamente correttamente astenuto dal costruire ipotesi prive delle necessarie
fondamenta probatorie.
- Ragionevolmente
giustificabile è la decisione dell’arbitro anche quando non deduce dall’importo
di fr. 66’000.-, messo a carico degli attori, il 40% di sconto sulla fattura,
quantificabile in fr. 5’500.- (doc. 2, allegato 19; cfr. anche doc. O, p. 6, in
cui vengono menzionati le deduzioni del 40% sul prezzo dell’intonaco interno ed
esterno), concesso dalla ditta __________.
Si
evidenzia innanzitutto che il contratto d’architettura è secondo la
giurisprudenza (DTF 109 II 462) un contratto misto al quale trovano
applicazione, a dipendenza del tipo di prestazione dell’architetto, le norme
del mandato, rispettivamente quelle sull’appalto. Tanto l’art. 368 cpv. 1 CO
quanto l’art. 398 cpv. 1 e 2 CO sanciscono l’obbligo del risarcimento
dell’interesse positivo (cfr. Gautschi, Commentario Berna, ad art. 368,
N. 24 e ad art. 398, N. 29a), per danni cagionati in violazione di doveri
contrattuali. Ciò significa che la controparte deve essere posta nella
posizione economica in cui si troverebbe se le obbligazioni contrattuali fossero
state correttamente adempiute (Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht
- Allgemeiner Teil; 2. ed., Zurigo 1988, p. 341 ss.).
Nel
caso concreto l’arbitro ha condannato gli attori al risarcimento dell’interesse
positivo, vale a dire al pagamento del rifacimento del muro perimetrale
dell’edificio sottraendo a tale importo il maggior valore della casa. Nella
fase d’esecuzione dei lavori di costruzione della loro abitazione i convenuti
hanno accettato l’intonaco difettato. Il risarcimento dell’interesse positivo
deve perciò porre i convenuti nella situazione economica in cui si troverebbero
se l’abitazione fosse stata costruita con l’intonaco esterno scadente ma senza
ulteriori difetti (sui quali, come già appurato, i convenuti non erano stati
informati). Ciò significa concretamente che nella valutazione del maggior
valore dell’edificio in seguito all’opera di risanamento integrale vanno
aggiunti fr. 5’500.- (importo equivalente allo sconto ottenuto dai convenuti)
dato che in caso di adempimento corretto del contratto, tenuto conto
dell’accettazione dell’intonaco scadente, il valore della casa sarebbe stato di
fr. 5’500.- inferiore al valore della stessa casa in perfetto stato, come
inizialmente previsto.
L’arbitro
ha valutato l’esecuzione del rifacimento una miglioria dell’edificio valutata
nella misura di 1/3 dei costi di rifacimento del muro esterno, vale a dire in
fr. 44’000.- senza alcun riferimento ai circa fr. 5’500.- di deduzione ottenuti
dai convenuti. Considerato che, per costante giurisprudenza, non basta che la
motivazione della decisione impugnata sia arbitraria come tale, ma occorre che
quest’ultima lo sia nel risultato (DTF 118 Ia 124 e riferimenti; Rüede/Hadenfeldt,
Schweizerisches Schiedsgsrichtsrecht, 2. ed., Zurigo 1993, p. 345), non può
dirsi arbitrario nel risultato la concreta decisione dell’arbitro poiché
qualora egli avesse espressamente tenuto conto dello sconto al momento della
quantificazione del maggior valore inglobandolo in esso, la sua decisione non
avrebbe superato i limiti del vasto potere di apprezzamento riconosciutogli
anche se avesse concluso che il maggior valore così calcolato ammontava allo
stesso importo di fr. 44’000.-.
La
decisione arbitrale non è pertanto arbitraria nemmeno a questo proposito.
- Non
costituisce neppure motivo di nullità del lodo la scelta operata dall’arbitro
della soluzione più costosa tra le ipotesi di rimedio proposte dal perito
__________.
Va
premesso che non vi è motivo di nullità se l’arbitro ha trascurato nella sua
valutazione alcuni atti poiché divergenti e in contrasto con altri (SJZ,
1987, p. 244 s., no. 7). In presenza di elementi contraddittori o imprecisi è
per l’appunto compito dell’arbitro stabilire quali appaiano più veritieri (Jolidon,
op. cit., ad art. 36, N. 94).
L’arbitro
ha optato per il rifacimento totale poiché è l’unica soluzione raccomandata dal
perito __________. Questi ha infatti scartato chiaramente il risanamento
limitato ai difetti visibili poiché non costituirebbe un provvedimento ad
effetto duraturo, e giudica solo discreto il rifacimento dell’intonaco, sia per
la difficoltà di attuazione considerata la fragilità del muro di supporto sia
perché non risolverebbe definitivamente i problemi. Da questo punto di vista
nulla è rimproverabile all’arbitro; men che meno la pretesa mancanza di
motivazione: il lodo é diffusamente e diligentemente motivato ed il riferirsi
ad una conclusione del perito anche senza approfondirla non può rappresentare
una carenza di motivazione quanto piuttosto un lecito esercizio del potere
d’apprezzamento (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 253 n. 3).
Neppure
il fatto che l’arbitro abbia privilegiato la raccomandazione del perito
__________ a scapito di quella del perito __________, propenso per la soluzione
di semplice rifacimento dell’intonaco, costituisce arbitrio essendo questa
decisione razionalmente sostenibile. La perizia __________ è infatti
cronologicamente successiva alla perizia __________; ne segue che il perito
__________, nel momento in cui ha formulato le sue conclusioni, era a
conoscenza dell’operato del perito precedente (cfr. perizia __________, p. 2) e
che, quando si è dissociato dalle sue proposte lo ha fatto a seguito di attente
e oggettive valutazioni.
A
titolo abbondanziale si evidenzia che l’arbitro è stato comunque sensibile alle
pesanti conseguenze economiche della soluzione prescelta alla quale si oppone
la parte ricorrente, quantificando il maggior valore della costruzione in
seguito alle opere di risanamento con idonea generosità.
- La
parte ricorrente intravede ancora arbitrio nel comportamento dell’arbitro per
il fatto che non ha preso in considerazione la perizia di parte redatta dalla
ditta __________.
L’arbitro
ha facoltà, non obbligo, di assumere qualsiasi nuova prova ad ogni stadio della
procedura (cfr. compromesso, pto 2.2.). Ciò è sensato poiché l’esercizio di
tale facoltà appare unicamente ragionevole quando serve a migliorare il
convincimento dell’arbitro. Ritenuto nella fattispecie che dall’istruttoria
sono emersi già elementi sufficienti per permettere un ponderato giudizio
circa il tipo di risanamento da adottare e che l’atto prodotto dalla parte
attrice altro non è che un preventivo privo di qualsiasi spiegazione
accompagnatoria, già per sua natura di limitato ausilio per l’arbitro nel raggiungimento
del proprio convincimento, il rifiuto di considerarlo appare legittimo.
- I
ricorrenti contestano infine la decisione sulla ripartizione delle spese
arbitrali e delle ripetibili, nella quale l’arbitro ha posto a carico dei
ricorrenti i 2/3 delle spese mentre in base al calcolo di ripartizione per
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) andrebbe posto a loro carico meno della metà
delle stesse.
È
opportuno osservare che, nel caso concreto, gli attori, oltre a mai riconoscere
nemmeno parzialmente il loro obbligo di risarcimento del danno nei confronti
dei convenuti, hanno addirittura avviato la causa nell’intento di recuperare
una modesta parte della nota professionale non ancora soluta. Hanno di
conseguenza impedito che si potesse giungere ad una soluzione bonaria non
lasciando alla controparte alternativa alla formulazione della domanda
riconvenzionale. Va parimenti osservato che il perdurare della procedura è
stato unicamente svantaggioso per i convenuti, i quali hanno dovuto sopportare
notevoli disagi durante questo lungo periodo.
Considerato
che il giudice non è rigidamente legato ad un riparto strettamente numerico
delle tasse, delle spese e delle ripetibili ma può anzi ripartirle parzialmente
o per intero fra le parti in caso di soccombenza reciproca o se concorrono
altri giusti motivi (art. 148 cpv. 2 CPC), e considerate le circostanze del
caso concreto (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148, N. 30), non
sussiste, sotto il profilo dell’arbitrio giusta l’art. 36 litt. f) CIA (Rüede/Hadenfeldt,
op. cit., p. 293 e 349; SJ 1982, p. 622), motivo di nullità.
L’arbitro sarebbe infatti giunto alla stessa ripartizione qualora avesse
esplicitamente applicato l’art. 148 cpv. 2 CPC, esercitando quindi l’ampio
potere d’apprezzamento che questa norma concede all’autorità giudiziaria.
- Ne
consegue che il ricorso viene respinto ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza.
Richiamati l’art. 36 CIA
e, per le spese, gli art. 147 e segg.
CPC e la LTG
dichiara e pronuncia
-
Il
ricorso per nullità 2 gennaio 1996 di __________ e __________ nei confronti del
lodo 30 novembre 1995 dell’arbitro avv. __________ è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’650.-
b)
esborsi di cancelleria fr. 50.-
T
o t a l e fr. 1’700.-
già
anticipati dai ricorrenti rimangono a loro carico.
I
ricorrenti in solido rifonderanno alle controparti, pure in solido, l’importo
di fr. 3’000.- a titolo di ripetibili per la procedura di ricorso.
- Intimazione
a: - __________
Comunicazione
all’arbitro avv. __________
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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