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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.74
Data decisione, Autorità:
12.02.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00074
Lugano
12 febbraio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 99/89 della Pretura di Lugano, Sezione 1 promossa da
rappr.
da: avv. __________ o
contro
rappr.
da: avv. __________
con
petizione 30 ottobre 1989 che il Pretore, con sentenza 12 luglio 1994, ha
accolto condannando il convenuto a versare all’attrice l’importo di Fr.
43’600.- oltre interessi al 5% a decorrere dal 18 febbraio 1987.
Appellante
il convenuto il quale, con atto d’appello 15 settembre 1994, chiede che la
petizione, in riforma del primo giudizio, venga integralmente respinta.
Mentre
la parte attrice, con osservazioni 20 ottobre 1994, postula la reiezione
dell’appello e la conferma del primo giudizio.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in
fatto ed in diritto
-
Il 10 ottobre 1985 __________ ha acquistato dalla
__________ 753 azioni della __________ di __________ per il prezzo di DM
150’000.- (cfr. contratto doc. C).
I preliminari grazie ai quali la compravendita delle azioni ha potuto
realizzarsi sono stati condotti da __________ il quale ha poi rivendicato nei
confronti di __________ l’importo di DM 50’000.- pari al saldo, già dedotto un
versamento di DM 25’000.-, della provvigione promessagli e consistente nella
metà della differenza tra il prezzo delle azioni inizialmente richiesto dalla
venditrice (DM 300’000.-) e quello spuntato in definitiva con il contratto di
compra-vendita (DM 150’000.-).
__________ é nel frattempo fallito e la sua pretesa nei confronti di __________
é stata ceduta, ai sensi dell’art. 260 LFEF, alla __________ che, per ottenere
il pagamento di quell' importo, ha avviato la presente causa.
-
Il convenuto si é opposto alla pretesa argomentando
che un accordo così come sostenuto da __________ non si é mai realizzato mentre
invece le parti convennero che la provvigione residua spettante a __________
avrebbe dovuto confluire, quale mutuo, nella __________ al fine di garantirle
un minimo di liquidità e, solo in un secondo tempo, a dipendenza dell’andamento
economico della società, gli sarebbe stata riversata. L’importo di DM 25’000.-
versatogli é così da intendersi a saldo di qualsiasi pretesa dal momento che la
__________, parte delle cui azioni erano state acquistate da __________ si era
rivelata una società dalla situazione economica catastrofica.
-
Il
Pretore, con la sentenza impugnata, ha ritenuto provato che la differenza tra
il prezzo dell’offerta delle azioni e quello definitivo avrebbe dovuto essere
divisa a metà tra __________ e che, in un secondo tempo, __________ accettò che
una parte della provvigione venisse versata direttamente alla __________.
Quest’ultimo accordo rappresenta giuridicamente un contratto a favore di terzi
(art. 112 CO) che però non ha avuto esecuzione - essendosi rifiutato il
convenuto di adempiere in questo senso a dipendenza della cattiva situazione
finanziaria della società - con la conseguenza che __________, rispettivamente
l’attrice __________ __________ cessionaria della pretesa della massa
fallimentare __________ può chiedere il versamento dell’importo di DM 50’000.-
essendosi ripristinato l’accordo originario.
-
Con
l’appello il convenuto rimprovera al primo giudice una valutazione arbitraria
dei mezzi di prova, in particolare
-per aver ammessa la pattuizione di una commissione del 50% sulla differenza
quando invece __________ si era impegnato per un importo da stabilire ma
comunque fino al massimo della metà come risulta dalla lettera 24 marzo 1986,
doc. E.;
-per non aver accertato che in realtà l’intenzione originaria era quella di
conferire tutto quanto risparmiato sul prezzo d’acquisto alla __________ quale
mutuo e che solo in seguito, a dipendenza delle accertate condizioni personali
precarie di __________ si era ritenuto opportuno versare direttamente a questi
una parte del risparmio, cosa che avvenne con il versamento dei DM 25’000.-;
-per aver individuato un contratto a favore di terzi negli accordi tra le parti
quando invece, in definitiva, __________ ha ceduto (con condizione sospensiva
rappresentata dal risanamento dell’anonima) a __________ il suo credito verso
__________ per la restituzione della somma con la conseguenza che la mancata
erogazione del credito non può dar origine ad alcuna valida pretesa di
__________.
Con
le proprie osservazioni all’appello la parte attrice contesta le argomentazioni
e le deduzioni avverse ribadendo che l’istruttoria ha dimostrato la bontà delle
ragioni di __________ e quindi la fondatezza del credito litigioso.
- La
soluzione del litigio che oppone le parti comporta l’accertamento delle reali
pattuizioni tra di loro intercorse così come appaiono dagli atti istruttori.
Determinanti a tal fine si rivelano i documenti piuttosto che le testimonianze
che, nel caso concreto, poco o nulla concludono al proposito ad eccezione di
quella dello stesso __________ le cui affermazioni vanno però valutate con
estremo riserbo dal momento che il fallito pur perdendo il diritto di disporre
dei suoi beni e quindi la legittimazione processuale (la qualifica di parte) al
proposito conserva la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel
fallimento (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
pag. 259/260).
5.1. La
lettura del contenuto delle lettere 24 marzo 1986 (doc. 1) e 23 febbraio 1987
(doc. 2) indirizzate da __________ a __________ permette di farsi un quadro
estremamente chiaro degli accordi e delle prese di posizione delle parti che
non sono quelli che, in causa e più particolarmente con l’appello, il convenuto
vuole dare per dimostrati.
Infatti, contrariamente alla sua pretesa successione degli avvenimenti, si ha
che l’accordo iniziale originario é stato quello di concedere a __________
un’indennità “bis maximal 50%” (doc. 1) rispettivamente “von maximal 50%”
(doc. 2) del risparmio nell’acquisto delle azioni __________ e che solo in un
secondo tempo __________ unilateralmente (“schien es mir zweckmässig”), ritenne
di pagare direttamente a __________t parte dell’indennità e di dirottare
l’altra parte alla __________ quale mutuo che sarebbe stato restituito allo stesso
__________ a determinate condizioni legate all’avvenuto risanamento finanziario
dell’anonima.
Quindi, per stessa ammissione del convenuto, le cui espressioni nella lettera
doc. 1 non abbisognano di particolari sforzi interpretativi poiché il senso letterale
é quello, il suo debito nei confronti di __________ veniva in parte pagato
concedendo un mutuo alla __________ __________ al proposito, ammette di essere
stato d’accordo che i soldi dovutigli venissero versati alla società quale
mutuo ma condiziona il suo assenso all’attuarsi di determinate condizioni
legate alla concessione a suo favore di un’opzione su parte delle azioni
__________ (lettera 13 aprile 1987, doc. I).
L’esistenza e l’efficacia dell’eventuale pattuizione di queste condizioni
evocate da __________ può restare indecisa poiché la situazione giuridica e le
conseguenze non cambiano anche se si ammette che __________ ha accettato,
incondizionatamente, di far si che parte dell’indennità spettantegli venisse
versata da __________
5.2. Il
rapporto tra le parti per quanto riguarda la parte di indennità da versarsi
alla __________ rappresenta così un classico caso di contratto a favore di
terzi (art. 112 CO) in cui __________ ha stipulato che il debito nei suoi
confronti di __________ sarebbe stato pagato, solvendi causa, alla __________
instaurando nei confronti di questa una nuova causale di mutuo.
Non é invece giustificabile - proprio perché il credito di __________ nei
confronti di __________, come visto al considerando precedente, é nato prima
dell’accordo sul dirottamento di parte dei soldi alla __________ - la tesi
giuridica del convenuto di una cessione di __________ a __________ del credito
di restituzione nei confronti della __________ poiché ciò presupponeva che
__________ non fosse debitore o non fosse più debitore di __________
contrariamente alle sue stesse ammissioni deducibili dalla lettera doc. 1 e di
cui si é detto precedentemente.
5.2.1. Non
interessa nemmeno approfondire il tema a sapere se il contratto a favore di
terzi era di tipo imperfetto (più plausibile in mancanza di indizi contrari
negli accordi tra le parti con riferimento alla natura ed allo scopo del
contratto) oppure perfetto poiché, in mancanza di esecuzione della prestazione
al terzo come é avvenuto nel caso concreto (cfr. punto 2 della lettera 23
febbraio 1987, doc. 2), __________ poteva validamente revocare la sua
disposizione. Nel contratto imperfetto poiché al terzo non competeva alcun
diritto all’esecuzione (OR-Rainer Gonzenbach, art. 112 n. 14) e nel
contratto perfetto perché non risulta che il terzo, ossia la __________ abbia
mai dichiarato di far valere il proprio diritto (OR-Rainer Gonzenbach,
op. cit. n. 18).
La revoca dell’accordo da parte di __________ é deducibile dalle sue dirette
richieste di pagamento ad __________ il quale, per il caso del contratto
perfetto, si é allineato alla rinuncia della pattuizione a favore del terzo
decidendo di non più versargli quella prestazione (OR-Rainer Gonzenbach,
op. cit., loc. cit.).
poteva così chiedere il pagamento del suo credito.
5.3. Resta
da definire l’ammontare del credito.
Negli allegati introduttivi di causa non vi é specifica contestazione al
proposito: la risposta di causa indica soltanto che il versamento dell’importo
di DM 25’000.- rappresentava la liquidazione definitiva per l’attività svolta
da __________ il quale doveva rinunciare alla provvigione piena a favore della
__________ senza però mettere in dubbio che tale indennità piena non fosse la
metà esatta del risparmio sull’acquisto delle azioni.
Nell’allegato conclusivo si discute attorno agli accordi intercorsi dalle parti
nell’ottica delle argomentazioni del convenuto senza che vi sia alcun accenno
all’eventuale fatto che l’indicazione “bis maximal 50%” o “von maximal 50%” non
dovesse rappresentare DM 75’000.- rispetto ad un risparmio sull’acquisto delle
azioni di DM 150’000.-.
L’eccezione al proposito sollevata solo con l’appello si rivela intempestiva ed
irricevibile (art. 321 litt. b CPC) per cui va confermato il giudizio del Pretore.
- L’appello dev’essere respinto con il carico di tasse e
spese di giustizia e di ripetibili.
Per
i quali motivi
visti,
per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L’appello
15 settembre 1994 di __________ é respinto.
-
Le
spese della procedura d’appello consistenti in.
a)
tassa di giustizia Fr. 850.-
b)spese
di cancelleria Fr. 50.-
totale Fr. 900.-
già
anticipati dall’appellante rimangono a suo carico con l’obbligo di versare alla
controparte Fr. 1’200.- per ripetibili d’appello.
- Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sez. 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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