Null dismissal during protected period under employment law

12.1995.70Other CourtFeb 24, 1995Confirmed

Summary

The employee, a pilot, challenged his dismissal as null because it was served during a protected period following military service and sought salary for February to April 1994. The employer appealed the first-instance judgment awarding CHF 14,635 plus interest, arguing that only February salary could remain due. The appellate court held that the dismissal was null under Art. 336c CO and could not be treated as effective for a later date. As no other effective objections were raised, the appeal was dismissed and the first-instance judgment confirmed. No court fees were charged on appeal, but the appellant had to pay CHF 200 in compensation.

Regest

Art. 336c CO; dismissal served during statutory protection period for military service is null and produces no legal effect, nor can it be retroactively converted into a valid termination for a later date; if the employer wishes to end the contract, a new valid notice is required. In salary proceedings, appellate review is limited to the grounds actually raised; uncontested first-instance findings remain binding. Where the appeal fails, no court costs are levied in wage proceedings, but party compensation may be imposed on the losing appellant (consid. 4-5).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1995.70

Data decisione, Autorità: 24.02.1995, IICCA

Incarto n. 12.95.00070

Lugano 24 febbraio 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. n. 3193/94 della Pretura di Lugano, Sezione 2 promossa con istanza 1 maggio 1994 da


rappr. da: avv. __________

contro


in materia di contratto di lavoro che il Pretore, con sentenza 26 gennaio 1995, ha accolto condannando la convenuta a versare all’istante l’importo di Fr. 14’635.- oltre interessi al 5% dal 15 marzo 1994.

Appellante la parte convenuta la quale con scritto raccomandato 2 febbraio 1995 si oppone alla decisione di prima istanza.

Mentre l’istante, con osservazioni 11 febbraio 1995, chiede la conferma della sentenza pretorile.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

Considerato

in fatto ed in diritto

  1. __________, pilota d’aeroplani alla dipendenze della __________ dal 1990, é stato licenziato, con lettera 16 novembre 1993, per la fine di gennaio 1994 data alla quale gli sono state versate le sue spettanze per salario ed accessori.

  2. Con l’istanza che ci occupa __________ chiede che la disdetta venga riconosciuta nulla poiché intimatagli nelle quattro settimane successive al compimento di un suo periodo di servizio militare e che la ditta convenuta venga condannata a versargli lo stipendio per i mesi di febbraio, marzo ed aprile per complessivi Fr. 14’635.- .

Il Pretore ha accolto la domanda.

  1. Con l’atto di opposizione alla sentenza - che può essere considerato quale valido ricorso, anche se carente formalmente, dal momento che ci troviamo in una procedura per mercedi e salari e l’atto stesso emana da un non giurista - la ditta convenuta dichiara di aver dovuto procedere al licenziamento dell’istante, come del resto di altri piloti, in funzione delle difficoltà economiche e per garantire il posto agli altri dipendenti e che non capisce come siano stati calcolati i mesi per i quali dovrebbe ancora lo stipendio. A suo modo di vedere dovrebbe garantire alla controparte il salario ancora per il solo mese di febbraio 1994.

Con le osservazioni all’appello l’istante ribadisce come la disdetta sia nulla percui il diritto di ottenere il versamento del salario non si esaurisce, come preteso, al febbraio 1994.

Il successivo allegato di contestazione e precisazione delle proprie posizioni inviato dalla __________ in data 16 febbraio 1995 non può essere preso in considerazione, e nemmeno é stato intimato alla controparte, poiché nella procedura di ricorso si fa luogo ad un unico scambio di allegati scritti, l'appellante non potendo replicare alle osservazioni dell'appellato (I CCA 14 giugno 1993 __________ c. __________). In ogni caso quello scritto supplementare é pure stato presentato una volta trascorso il termine di 10 giorni dalla sentenza per poter appellare ed esporre le motivazioni a sostegno del ricorso.

  1. E' indubbio che la disdetta dal contratto di lavoro é intervenuta durante un periodo di protezione dell'art. 336c cpv. 1 litt. a) CO e l’appellante più non contesta tale accertamento corretto del Pretore: la disdetta é di conseguenza nulla e di null'effetto (Berner Kommentar, ad art. 336c CO, n.6) e non avrebbe valore per un termine successivo (JAR 1981, 151) ma dovrebbe, se del caso, essere ripetuta (Berner Kommentar, loc. cit.). Quindi la pretesa che il licenziamento dovrebbe essere considerato come intimato in dicembre 1993 con effetto al più tardi alla fine di febbraio 1994 é completamente priva di qualsiasi giustificazione giuridica.

Ci si potrebbe chiedere a futura memoria, a dipendenza della nullità della disdetta e della prosecuzione nel tempo del contratto di lavoro, se la pretesa dell'istante riguardi il pagamento del salario esigibile sino al momento dell’introduzione dell’istanza per il fatto che il contratto di lavoro non sarebbe mai stato interrotto oppure quello a liquidazione di ogni pretesa. La questione potrebbe essere di interesse pratico poiché allora il contratto di lavoro continuerebbe tuttora in mancanza di una successiva valida ed operante disdetta. Tuttavia lo stesso atteggiamento in causa dell'istante non gli permetterebbe, in buona fede, di prevalersene poiché ha dimostrato per atti concludenti di ritenere, in ogni caso, cessato il rapporto di lavoro alla fine di aprile 1994 ed in tal senso può essere individuato un accordo tacito tra le parti. Del resto dopo quella data non appaiono interventi dell’istante intesi ad offrire le proprie prestazioni lavorative.

  1. Altre critiche alla sentenza del Pretore non appaiono dall’atto di ricorso e, dal momento che gli assunti pretorili non criticati in seconda sede rimangono acquisiti e non possono essere ridiscussi, ciò comporta, per l’inconsistenza dell’unica censura sollevata, la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio impugnato.

Trattandosi di procedura per mercedi e salari non si prelevano tasse o spese di giudizio anche di seconda sede mentre le ripetibili sono a carico dell’appellante interamente soccombente nella procedura.

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia

L’appello 2 febbraio 1995 di __________ é respinto.

Non si prelevano tasse o spese.


verserà ad __________ Fr. 200.- per ripeti-

bili d’appello.

Intimazione a: __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il Presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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