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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.68
Data decisione, Autorità:
05.04.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00068
Lugano
5 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no 92/92 della
Pretura di Lugano, Sezione 1 promossa con petizione 26 maggio 1992 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
__________ rappr. dall’ avv. __________
chiedente
il pagamento del saldo del prezzo di aggiudicazione di una compravendita ad
asta privata che il Pretore , con decisione 13 gennaio 1995, ha solo
parzialmente accolto condannando la parte convenuta a versare a quella attrice
l’importo di Fr. 42’893.55 oltre interessi al 15% a partire dal 5 settembre
1991.
Appellante
la parte attrice la quale, con atto d’appello 1 febbraio 1995, chiede la
riforma del primo giudizio nel senso di condannare la convenuta al pagamento
dell’importo di Fr. 59’290.80 oltre interessi al 15% dal 5 settembre 1991 su
Fr. 48’191.85.
Mentre
la parte appellata non ha presentato osservazioni all’appello.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in
fatto ed in diritto
- La signora __________ ha partecipato, il 15 marzo
1990, ad una vendita all’asta tenutasi presso la __________ di __________
aggiudicandosi diversi oggetti d’antiquariato per un valore complessivo di Fr.
172’176.30. Il 28 marzo 1990 ha versato un primo acconto di Fr. 50’000.- e il 2
ottobre 1990 un ulteriore importo di Fr. 10’000.-. Successivamente la
__________, constatate le difficoltà di pagamento della cliente, ha ripreso da
quest’ultima diversi oggetti.
Atteso
che nonostante diversi solleciti di pagamento dello scoperto residuo la
convenuta non procedeva all’estinzione del debito la creditrice ha ceduto il
proprio credito alla __________ che procede in lite, con la causa che ci
occupa, chiedendo il pagamento dell’importo di Fr. 61’290.80 - comprensivo del
saldo capitale, di spese di trasporto per la merce ritornata e degli interessi
maturati sul debito residuo dopo il versamento dei due citati acconti - oltre
ad interessi di mora al 15 %.
-
Il Pretore ha parzialmente accolto la petizione dopo
aver respinto le obiezioni della convenuta che affermava di non essere mai
stata debitrice della __________ dal momento che al momento dell’asta aveva
agito in qualità di rappresentante di tale signor __________ e, in subordine,
di non più essere, qualora lo fosse stata, debitrice dell’importo preteso poiché
il debito sarebbe stato assunto dallo stesso signor __________. In particolare
il Pretore ha ritenuto dovuto un importo capitale di Fr. 42’893.55 oltre
interessi al 15% a partire dal 5 settembre 1991; non ha invece accordato
interessi di mora con decorrenza precedente a questo termine poiché solo in
quel momento vi sarebbe stata una regolare interpellazione produttiva delle
conseguenze della mora. Per quanto riguarda spese e ripetibili ha condannato la
convenuta a versare all’attrice i 2/3 delle tasse e spese di giudizio ed ha
riconosciuto a quest’ultima Fr. 1’700.- per indennità ripetibili.
-
Con l’appello la parte attrice critica il calcolo
riassuntivo del capitale dovuto, così come eseguito dal Pretore, avendo
quest’ultimo - probabilmente per un errore di scritturazione - dedotto Fr.
59’290.80 quale controvalore degli oggetti ritornati invece dei concordati Fr.
53’992.50. Inoltre censura il rifiuto da parte del Pretore di concedere gli
interessi moratori già a far tempo del settimo giorno dalla chiusura dell’asta,
quindi dal 1 aprile 1990, come alle condizioni generali d’asta.
La
parte appellata non ha presentato osservazioni all’appello.
- Deve essere pacifico che l’importo posto in deduzione
dal Pretore per gli oggetti ritornati é frutto di un errore di lettura del doc.
E: infatti la somma di Fr. 59’290.80 é quella dell’importo totale richiesto con
il conteggio doc. E, senza le spese di trasporto, posizionata immediatamente
dopo l’indicazione degli oggetti ritornati il cui valore però é riportato su di
un’altra colonna, quella appunto delle deduzioni. Del resto nei confronti di
questo conteggio la convenuta, con l’allegato di risposta, ha unicamente
contestato, oltre alla principale eccezione di non esserne la debitrice attorno
alla quale non vi é più discussione, l’esposizione riguardante le spese di
trasporto - che il Pretore non ha poi riconosciuto - e gli interessi (cfr.
risposta 3 settembre 1992 punto 1.3. in fine a pag. 4). Già per questo motivo
dovrà essere riconosciuto all’attrice un importo maggiorato della differenza di
Fr. 5’298.30 sull’effettivo capitale ancora scoperto.
5.1. Con riferimento al giudizio sulla decorrenza degli
interessi l’appellante censura il Pretore che considera inapplicabile l’art.
102 cpv. 2 CO al contratto venuto in essere tra le parti e questo malgrado il
fatto che l’appellata abbia accettato le condizioni d’asta e le relative
condizioni di pagamento che prevedono, nel caso di non pagamento in contanti,
un interesse di mora del 15% a far tempo da sette giorni dopo la chiusura
dell’asta (cfr. punto 1. “Auktionsbedingungen”, doc. C).
La
censura é fondata. La vendita all’asta privata non si distingue giuridicamente
da una vendita ordinaria e ne segue che il compratore é tenuto a pagare il
prezzo in conformità alle clausole contrattuali (art. 211 cpv. 1 CO). Dalle
tavole processuali risulta che queste condizioni erano indicate su di un
formulario prestampato (doc. C) e nonostante la circostanza che le stesse non
abbiano fatto l’oggetto di una negoziazione tra le parti contraenti devono
comunque essere considerate come facenti parte integrante del contratto perché
accettate dalla convenuta, persona senz’altro cognita di questo genere di
negozi, con la sottoscrizione della cartella d’offerente (doc. B) che fa puntuale
riferimento a tali condizioni (Engel, Traité des obligations en droit
suisse, pag. 127). Inoltre sono state lette ad alta voce prima dell’inizio
dell’asta, come confermato dal teste __________ con la conseguenza che,
annunciate pubblicamente, vincolavano le parti in causa (FJS Vente aux
enchères N. 234, pag. 4).
5.2. Dal tenore letterale del punto primo delle condizioni
del regolamento d’asta (doc. C) risulta che il prezzo d’acquisto degli oggetti
aggiudicati deve essere, di principio, corrisposto in contanti alla consegna
dei beni ma anche, eccezionalmente e con pagamento di un supplemento, a seguito
di fatturazione entro 7 giorni dalla chiusura dell’asta. questa ha avuto luogo
il 15 marzo 1990 e di conseguenza l’appellata avrebbe dovuto adempiere la sua
prestazione entro il successivo 22 marzo 1990. Non avendolo fatto e
proprio solo per la decorrenza del termine di adempimento stabilito
contrattualmente l’appellata si é trovata nella situazione di mora senza più
necessità alcuna di interpellazione da parte della creditrice (art. 102 cpv. 2
CO; Engel, op. cit., pag. 466/7; OR-Wiegand, art. 102 N. 10).
- In concreto, benché l’appellante, in virtù delle
condizioni contrattuali, possa richiedere la corresponsione di un interesse
moratorio del 15% a decorrere dal 22 marzo 1990, essa lo limita al 10% dal 1
aprile 1990 al 1 settembre 1990 e dal 3 ottobre 1990 al 3 maggio 1991 ed
inoltre fa decorrere quello contrattuale del 15% dal 5 settembre 1991.
Evidentemente l’interesse di mora nella misura richiesta va calcolato
sull’importo capitale ancora scoperto al momento dell’inizio della sua
decorrenza.
Il
primo periodo di interesse riguarda un capitale scoperto di Fr. 116’520.- con
la conseguenza che l’importo esposto nel conteggio doc. E di Fr. 4’855.- é
corretto (Fr. 11’652x10% : 12 x 5). Il conteggio d’interesse al 10% per il
secondo periodo, così come al doc. E, non é invece corretto poiché é stato
calcolato anche tenendo conto quale capitale del primo importo per interessi
configurando così l’anatocismo che é vietato dalla norma dell’art. 105 cpv. 3
CO. L’interesse al 10% per i sette mesi dal 3 ottobre 1990 al 3 maggio 1991
deve essere calcolato su di un capitale residuo di Fr. 102’184.35 (Fr.
107’039.35 ./. Fr. 4’855.-) con un risultato di Fr. 5’960.75.
Ne
segue che la convenuta deve corrispondere ancora all’attrice i seguenti
importi:
Fr. 48’191. 85 quale capitale residuo
Fr. 4’855.-- per interessi primo periodo
Fr. 5’960.75 per interessi secondo periodo
Fr. 59’007.60 totale
oltre
interessi di mora al 15% dal 5 settembre 1991 su Fr. 48’191.85.
- L’accoglimento dell’appello comporta anche la
ridistribuzione di spese e ripetibili a dipendenza della soccombenza delle
parti che in seconda sede é totale a carico dell’appellata.
Per i
quali motivi
visti,
per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara
e pronuncia
I. L’appello é accolto e di conseguenza la sentenza 13
gennaio 1995 del Pretore di Lugano, sez. 1 viene così riformata:
- La petizione é parzialmente accolta.
Di
conseguenza la signora __________ é condannata a versare Fr. 59’007.60 alla
__________ oltre interessi di mora al 15% dal 5 settembre 1991 su Fr.
48’191.85.
- La
tassa di giustizia di Fr. 1’500.- e le spese, da anticipare dalla parte attrice,
sono poste a suo carico per 1/6 e per i rimanenti 5/6 a carico della parte
convenuta, la quale rifonderà inoltre Fr. 3’400.- a controparte per parte di
ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia Fr. 570.-
b)
spese di cancelleria Fr. 30.-
totale Fr.
600.-
già
anticipati dall’appellante sono a carico della parte appellata che verserà
ancora alla __________ Fr. 1’200.- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sez. 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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