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Numero d'incarto:
12.1995.55
Data decisione, Autorità:
27.04.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00055
Lugano
27 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dai giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa appellabile inc. n. 1297 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3,
promossa con petizione 25 novembre 1991 da
contro
rappr.
dallo studio legale __________
con cui l’attore ha chiesto il disconoscimento di un
debito di fr. 161’754.30 oltre interessi;
Domanda avversata dalla parte convenuta che ha
postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 16
dicembre 1994 ha respinto;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 23
gennaio 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accertare
l’inesistenza del debito di fr. 136’754.30;
La parte convenuta non ha presentato osservazioni
all’appello dell’attore.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Con precetto esecutivo del 30 agosto 1991 l’erede di
__________ ha proceduto contro __________ per ottenere la restituzione di fr.
200’000.-- oltre interessi affidatigli nell’ambito di un contratto fiduciario.
L’opposizione
interposta dall’escusso è stata respinta in via provvisoria dalla Pretore del
distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza 7 novembre 1991.
B. Con la petizione che ci occupa l’attore ha chiesto
l’accertamento dell’inesistenza del suo debito nei confronti della parte
procedente fino a concorrenza di fr. 161’754.30 oltre interessi.
Egli ha
ammesso di avere ricevuto da __________ fr. 200’000.-- con l’incarico di
investirli per il di lei conto.
Gli
investimenti avrebbero però determinato perdite per fr. 74’754.30, e in seguito
l’attore a diverse riprese avrebbe restituito alla signora __________
complessivi fr. 87’000.--, così che per il totale di fr. 161’754.30 il suo
debito sarebbe estinto, mentre egli sarebbe debitore del saldo di fr.
38’245.70, importo che egli ha versato in corso di causa.
C. Nella risposta del 23 dicembre 1991 __________, unico
erede di __________, si è opposto alla petizione.
La
mandante non avrebbe mai accettato di accollarsi le perdite delle operazioni
effettuate dall’attore, essendo stato pattuito unicamente il rendimento annuo
del 6% del capitale e l’obbligo alla sua integrale restituzione. L’attore
avrebbe inoltre restituito solo fr. 25’000.-- e non fr. 87’000.--.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha rilevato che
il convenuto avrebbe debitamente provato l’esistenza di un credito di fr.
200’000.-- oltre interessi al 6%, mentre l’attore non avrebbe dimostrato che la
mandante aveva accettato di assumersi il rischio di perdita del capitale, e
neppure la pretesa restituzione di altri importi oltre a quello di fr.
25’000.-- ammesso dalla controparte, con il che sarebbe da respingere la petizione
in quanto volta ad ottenere il disconoscimento del debito residuo di fr.
136’754.30 oltre interessi.
E. Con tempestivo gravame datato 23 gennaio 1995 l’attore
ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere
l’inesistenza del debito di fr. 136’754.30 oltre interessi.
Il
Pretore avrebbe valutato in modo erroneo le prove assunte con l’istruttoria,
negando a torto che il contratto sottoscritto da __________ comportasse per lei
il rischio di perdite sul capitale investito, ed omettendo di considerare la
deposizione della teste __________ sia in merito alla natura dei rapporti
contrattuali, che al riguardo delle restituzioni parziali effettuate
dall’attore ma non ammesse dal Pretore.
F. Il convenuto non ha presentato osservazioni al gravame
avversario.
Considerato
in diritto:
- La prima censura dell’attore riguarda
l’interpretazione da dare al contratto, denominato “Treuhandvertrag”, da lui
sottoscritto in data 1° giugno 1986 (doc. D), posto che egli ritiene che la
pattuizione intervenuta con la signora __________ prevedesse per lei il rischio
di perdite sul capitale affidatogli.
Lo
stesso attore è però cosciente che una simile interpretazione è esclusa dal
tenore letterale del contratto, secondo cui il denaro era stato consegnato con
la contraria pattuizione di un “Festgeld”, così che egli fonda la propria tesi
su pretese successive modificazioni della pattuizione iniziale, modifiche che
non potrebbero a priori essere escluse (cfr. appello, punto 5, pag. 5).
La
prova di tali intervenute modifiche risiederebbe a mente dell’attore nella
deposizione della signora __________
-
Parimenti, anche l’avvenuta prova della restituzione
di ulteriori fr. 62’000.-- risulterebbe fornita per mezzo della deposizione
della predetta teste.
-
Per consolidata giurisprudenza, il senso della
deposizione testimoniale risiede nella possibilità di appurare la verità di
fatti di cui il teste ha avuto percezione in prima persona. E’ perciò da
considerare priva di efficacia probatoria la testimonianza che si limita a
riportare le dichiarazioni che sono state fatte al teste al riguardo di un
determinato fatto da un terzo o anche da una delle parti del processo (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 236-237, n. 1; II CCA 5 gennaio 1995 in re R./R.).
-
La teste __________ riferisce di avere presenziato
unicamente ad un colloquio tra l’attore e la signora __________, nel corso del
quale quest’ultima avrebbe semplicemente preso atto delle perdite subite
dall’attore.
Non
risulta affatto che nel corso di quel colloquio essa abbia contrattualmente
accettato di assumersi le perdite sul suo investimento, questione ben diversa
dall’irrilevante sensazione soggettiva, esplicitata alla teste, di ritenere
perduto il denaro.
Tutto
il resto della deposizione, ivi compresa la parte riguardante la pretesa
restituzione dei fr. 62’000.--, riguarda invece fatti che alla teste sono stati
riferiti dalla stessa signora __________ con il che alla luce dei predetti
principi va confermata la decisione del Pretore di ritenere in tale misura
ininfluente la testimonianza.
La
deposizione __________ e le lettere della signora __________ richiedenti il
rimborso totale (doc. 2) portano del resto a conclusioni opposte a quelle che
l'appellante vorrebbe trarre dalla testimonianza __________
- Come rettamente sostiene l’attore, il convenuto ha
ammesso di aver ricevuto, oltre ai predetti fr. 25’000.--, ulteriori fr.
12’000.-- (cfr. risposta, punto 3, pag. 5).
Il
convenuto ha però ritenuto di imputare detto importo sugli interessi sul
capitale dovuti per il 1987, decisione lecita alla luce dell’art. 85 cpv. 1 CO
e del tenore del contratto, così che detto pagamento si rivela in definitiva
ininfluente ai fini dell’esistenza del credito fatto valere nell’esecuzione in
rassegna.
Ne
consegue perciò la reiezione del gravame, di chiara natura dilatoria, e come
tale ai limiti del temerario.
Le
spese seguono la soccombenza dell’attore (art. 148 CPC).
Al
convenuto, che non ha presentato osservazioni all’appello, non vengono tuttavia
assegnate ripetibili.
Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
-
L’appello
23 gennaio 1995 di __________ è respinto.
-
Le
spese della procedura d’appello, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 2’650.--
b)
spese fr. 50.--
T o t a
l e fr. 2’700.--
già
anticipati dall’attore, restano a suo carico.
-
Intimazione: -
__________ Comunicazione alla Pretura del distretto di
Lugano, sezione
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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