AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.313
Data decisione, Autorità:
30.01.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00313
Lugano
30 gennaio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa per mercedi e salari inc. n. 153/95 della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con
istanza 20 giugno 1995 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 19’987.--
oltre interessi in conseguenza del contratto di lavoro, domanda ridotta a fr.
13’495.45 in corso di causa;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il
Pretore con sentenza 7 novembre 1995 ha accolto per fr. 9’323.60 oltre
interessi;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 20 novembre 1995 con richiesta di
effetto sospensivo chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di
ammettere l’istanza per fr. 4’323.60 oltre interessi;
Mentre
l’istante con osservazioni e appello adesivo del 1° dicembre 1995 chiede la
reiezione del gravame avversario con protesta di spese e ripetibili e
l’accoglimento del proprio nel senso di ammettere l’istanza per fr. 14’459.45
oltre interessi;
Richiamato
il decreto 22 novembre 1995 del Presidente della Camera che ha conferito
effetto sospensivo al gravame principale limitatamente al valore appellato di
fr. 5’000.--;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- se
deve essere accolto l’appello adesivo
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’istante
è stata assunta dalla convenuta nell’ottobre del 1993 in qualità di cameriera
dell’esercizio pubblico “__________ o” di __________(doc. A e B).
Il
27 aprile 1995 la convenuta ha significato all’istante la disdetta del
contratto di lavoro per il 31 maggio 1995 motivata dal “suo comportamento
scorretto con i clienti” (doc. D).
A
questa è seguito il licenziamento con effetto immediato di cui alla lettera 5
maggio 1995 (doc. I), ribadito da un bigliettino manoscritto recante la data
dell’8 maggio 1995 (doc. H).
B. Con
l’istanza che ci occupa __________, ritenendo ingiustificato il licenziamento
in tronco e a abusivo quello ordinario, ha chiesto la condanna della convenuta
al pagamento di complessivi fr. 19’987.-- oltre interessi, importo
corrispondente al salario dal 1° aprile al 30 giugno 1995, data per cui il
contratto di lavoro avrebbe potuto essere disdetto in via ordinaria, alla quota
parte della tredicesima mensilità, all’indennizzo delle ferie non godute e a
quello per l’ingiustificato licenziamento in tronco.
C. La
convenuta all’udienza di discussione ha ammesso le pretese dell’istante
limitatamente a fr. 2’005.05 per il salario di aprile e la quota parte della
tredicesima, ritenendo per il resto del tutto giustificato il licenziamento in
tronco da lei pronunciato e conseguentemente infondate le ulteriori richieste
della parte avversaria.
D. L’istante,
anche in conseguenza del pagamento da parte della convenuta dell’importo da lei
riconosciuto, ha ridotto in corso di causa la propria pretesa a fr. 13’495.45
oltre interessi.
Le
parti hanno per il resto mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando
nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nella
sentenza qui impugnata il Pretore ha ritenuto ingiustificato il licenziamento
in tronco e di conseguenza ha condannato la convenuta al pagamento di
complessivi fr. 9’323.60 oltre interessi, di cui fr. 5’000.-- a titolo di
indennità ex art. 337c cpv. 3 CO.
F. Con
tempestivo gravame con richiesta di effetto sospensivo datato 20 novembre 1995
la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di
ammettere l’istanza limitatamente a fr. 4’323’60 oltre interessi.
Anche
ammettendo che il licenziamento in tronco era ingiustificato, vi sarebbero
elementi di fatto, non considerati dal Pretore, che giustificherebbero di
esentare la convenuta dal pagamento dell’indennità prevista dall’art. 337c cpv.
3 CO. Il rapporto di lavoro sarebbe stato di breve durata, e sarebbe stato
connesso con la relazione sentimentale avuta dall’istante con il titolare
economico della convenuta. L’istante avrebbe inoltre trovato immediatamente un
nuovo lavoro, e dovrebbe infine essere considerata la sua concolpa.
G. Nelle
osservazioni del 1° dicembre 1995 l’istante ha chiesto la reiezione del gravame
sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei
successivi considerandi.
In
pari data essa si è inoltre aggravata in via adesiva nei confronti del giudizio
pretorile, chiedendone la riforma nel senso di ammettere l’istanza per fr. 14’459.45
oltre interessi, sostenendo che le circostanze giustificherebbero la pronuncia
di un’indennità pari a fr. 8’190.--, corrispondente a tre mesi di salario
lordo, e che sarebbe altresì dovuto l’indennizzo delle ferie non godute per fr.
1’945.85.
H. La
convenuta non ha presentato osservazioni all’appello adesivo.
Considerato
in diritto:
- A
questo stadio della causa non è più litigioso il fatto che il licenziamento in
tronco dell’istante sia stato ingiustificato.
E’
per contro oggetto di disputa l’ammontare dell’indennità stabilita dal giudice
in fr. 5’000.--, somma che la convenuta vorrebbe vedere ridotta a zero, e
l’istante aumentata a
fr.
8’190.-, importo a suo dire pari a tre mensilità di salario lordo.
- In
base all’art. 337c cpv. 3 CO il giudice, in caso di licenziamento in tronco
ingiustificato, può obbligare il datore di lavoro a versare al lavoratore
un’indennità che egli stabilisce secondo il suo libero apprezzamento, tenuto
conto di tutte le circostanze.
Questa
norma di legge è stata introdotta con la modifica del 18 marzo 1988 ed è in
vigore dal 1° gennaio 1989. La sua introduzione è derivata dalla considerazione
che il licenziamento con effetto immediato costituisce il provvedimento più
incisivo nella vita del lavoratore. Esso reca grave offesa alla sua personalità
e, anche nel caso in cui i motivi gravi per la sua pronuncia non siano dati,
riduce considerevolmente le sue possibilità sul mercato del lavoro, argomento
quest’ultimo di particolare rilevanza alla luce dello sfavorevole momento
congiunturale. Si è perciò inteso dare a questa norma un carattere penale e
riparatore, nel desiderio di ottenere un effetto di prevenzione, volto a far sì
che i licenziamenti con effetto immediato siano pronunciati solo come ultima
ratio, in casi veramente eccezionali (per tante: II CCA 18 luglio 1995
in re R./A., 26 giugno 1995 in re A./E. AG; Rehbinder, Berner Kommentar,
n. 8 ad art. 337c CO).
Ne
segue che anche se la norma di legge si esprime in termini di possibilità, il
giudice in caso di licenziamento con effetto immediato privo di giustificazioni
è di regola tenuto a condannare il datore di lavoro al pagamento
dell’indennità.
A
questo obbligo si può derogare solo in casi del tutto eccezionali, ed in
particolare in quello in cui nonostante il licenziamento in tronco
ingiustificato non sia ravvisabile un comportamento censurabile da parte del
datore di lavoro (II CCA 6 dicembre 1995 in re E./C.; Rehbinder,
opera citata, ibidem; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n. 3 ad art. 337c CO).
- Quando,
come appunto nel caso dell’art. 337c cpv. 3 CO, la legge riserva al giudice un
ampio potere di apprezzamento, questi ai sensi dell’art. 4 CC applica le regole
del diritto e dell’equità.
Il
giudice che decide secondo equità, come del resto indica lo stesso art. 337c
CO, deve tenere conto di tutte le circostanze particolari ed importanti della
fattispecie concreta.
L’autorità
di appello può riesaminare liberamente una tale valutazione, ma con estrema
prudenza, intervenendo solo quando le decisioni rese secondo il libero
apprezzamento sono manifestamente ingiuste o inique (DTF 118 II 55, 109
II 391; II CCA 6 aprile 1994 in re J./B. SA, 18 febbraio 1993 in re
P./T. SA).
In
particolare, nel determinare l’ammontare dell’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO
il potere di apprezzamento del giudice è limitato unicamente nel senso che la
stessa non deve superare i 6 salari mensili (DTF 119 II 159 e 160, 116
II 301 e segg.).
- Nel
caso di specie, con riferimento ai principi esposti al considerando 2, è addirittura
manifesto che non può essere ammesso che la convenuta sia priva di
responsabilità per la pronuncia del licenziamento in tronco, né essa del resto
lo sostiene nel proprio gravame, adducendo piuttosto l’omessa considerazione da
parte del Pretore di determinate circostanze di fatto (appello, punti 7.1-7.4).
Le
stesse, anche volendo per ipotesi ammettere che il Pretore le avesse
misconosciute, non rivestono tuttavia quel carattere di eccezionalità -la
stessa convenuta non lo afferma- tale da far risultare iniqua nei suoi riguardi
la sua condanna al pagamento di un’indennità.
Ne
discende già solo per questo motivo l’impossibilità di accogliere la richiesta
della convenuta di essere esentata dal pagamento dell’indennità.
- Ci
si deve piuttosto chiedere, nell’ottica del gravame della convenuta, se gli
argomenti da lei addotti non possano condurre ad una riduzione dell’indennizzo.
5.1 La
convenuta indica quale primo elemento in suo favore la breve durata del
rapporto di lavoro. Di questo parametro di giudizio il Pretore ha tuttavia già
tenuto conto (pag. 9), di modo che vi è da ritenere che la convenuta, senza
evidente motivo, voglia su questo tema sostituire il proprio personale
apprezzamento a quello del giudice.
5.2 Di
nessuna rilevanza è la seconda argomentazione della convenuta, secondo cui si
dovrebbe tenere conto nel giudizio del fatto che “il rapporto di lavoro era
dovuto al rapporto sentimentale tra l’appellata ed il titolare economico della
ditta appellante”.
Infatti,
quand’anche i buoni rapporti tra quelle parti avessero facilitato l’assunzione
dell’istante, sarebbe in ogni modo inaccettabile il sillogismo, velatamente
proposto dall’appellante, secondo il quale alla fine della relazione
sentimentale con il signor __________doveva seguire anche -in tronco- quella
del rapporto di lavoro concluso con una persona giuridica: il fatto, a torto
evidenziato dalla convenuta, la mette al contrario in cattiva luce, e non fa
che dimostrare la natura ritorsiva della disdetta.
E’
peraltro a giusta ragione che il Pretore nell’esame dei di lei rapporti con la
convenuta non ha addebitato all’istante gli avvenuti litigi sul posto di lavoro
con il signor __________spettava semmai alla convenuta, che si dichiara cognita
della situazione, prendere le opportune misure affinché i litiganti non
avessero modo di turbare l’andamento degli affari. Questo almeno sino alla
scadenza del termine ordinario di disdetta, che, stante l’incompatibilità tra
due dipendenti tenuti a collaborare, non sarebbe per questo motivo stata
abusiva (II CCA 18 settembre 1995 in re L./S.C.M), a meno che non fosse
colpevolmente stata licenziata la parte non responsabile della situazione.
5.3 Parimenti
inconferente è il rilievo, di mera opportunità, secondo cui l’istante avrebbe
rapidamente trovato una nuova occupazione, nulla togliendo questa circostanza
alla gravità dell’offesa recata all’istante o alla colpa della convenuta.
5.4 Né
si può in astratto affermare che l’apprezzamento del Pretore sarebbe
inconciliabile con la teorica ammissione di una concolpa della dipendente
licenziata, avendo la giurisprudenza di questa Camera già avallato indennizzi
pari a due (II CCA 10 ottobre 1995 in re T./K. SA) o anche tre mesi di
stipendio (II CCA 21 febbraio 1995 in re P./P SA) in favore di dipendenti
corresponsabili del loro licenziamento.
- L’esame
globale del caso da parte di questa Camera, tenuto conto anche degli argomenti
della ricorrente, porta in definitiva ad affermare che al Pretore non può
essere rimproverata una violazione del suo ampio potere di apprezzamento per
il fatto di non avere esentato la convenuta dal pagamento di un indennizzo, e
nemmeno per non aver accordato un’indennità inferiore a quella di fr. 5’000.--
da lui pronunciata.
Non
può che seguirne la reiezione del gravame principale.
- Sempre
sul tema dell’indennità, la parte istante per chiederne l’aumento adduce (punto
1.5 del suo allegato, pag. 6 e 7):
-
la
grave lesione della sua personalità;
-
l’inesistenza
delle circostanze addotte per il licenziamento e l’uso di un foglietto
stropicciato;
-
lo
stato di grave bisogno in cui è stata messa a causa del mancato versamento del
salario di aprile e i problemi avuti con la Cassa di disoccupazione;
La
lesione della personalità dell’istante è fattore che il Pretore ha esaminato,
essendo essa un’implicita conseguenza della pronuncia di un licenziamento in
tronco ingiustificato.
Anche
l’esistenza di un nesso tra la relazione sentimentale e il licenziamento è
stata considerata dal Pretore (consid. 4, pag. 6), che ha appunto ritenuto tale
nesso motivo non giustificante il licenziamento in tronco.
Su
questo primo argomento della lesione della propria personalità, l’istante non
evidenzia perciò nulla che non sia stato già oggetto di disamina da parte del
Pretore, così che anche in questo caso si è in sostanza confrontati con una
parte che a torto vuole sostituire il proprio apprezzamento a quello del
giudice.
Pure
l’inesistenza dei motivi addotti nella lettera di licenziamento è una
necessaria e ovvia conseguenza del riconoscimento della loro mancanza di
fondamento, così che si tratta di argomento che di per sé non conferisce
diritti particolari al dipendente. In proposito l’istante si limita ad
affermare la pretestuosità dei motivi addotti, ma non afferma che gli stessi
sarebbero per lei gravemente diffamanti (come ad esempio sarebbe il caso per
un’accusa di appropriazione indebita, concorrenza sleale, o altro
comportamento penalmente rilevante) o le avrebbero causato serie conseguenze,
quali ad esempio dei rifiuti di assunzione da parte di potenziali nuovi datori
di lavoro. Non si tratta perciò in questo caso di un motivo che può condurre
all’aumento dell’indennità stabilita dal Pretore.
Il
mancato pagamento dell’ultimo salario costituisce invece comportamento anticontrattuale
ma, considerato che già il 2 agosto 1995 la convenuta si è dichiarata disposta
al pagamento, e vista la globalità della situazione, e perciò anche la
relativamente breve durata del rapporto di impiego e il comportamento non
sempre esemplare dell’istante sul posto di lavoro (p. es. testi __________
__________), non si giustifica ancora di rettificare l’apprezzamento globale
effettuato dal Pretore.
Non
è infine addebitabile al comportamento della convenuta la decisione 9 giugno
1995 della Cassa di disoccupazione (doc. O) che ha sospeso il diritto
dell’istante alle identità per 21 giorni, ma bensì ad un’errata valutazione da
parte della cassa stessa del comportamento dell’istante, ritenuto piuttosto che
per l’art. 29 LAD la Cassa nel dubbio circa l’esistenza di pretese dell’istante
nei confronti della datrice di lavoro avrebbe dovuto pagare l’indennità. Non
essendo i problemi con l’autorità amministrativa direttamente ascrivibili alla
convenuta, gli stessi non possono comportare un diverso giudizio
sull’indennità.
- Nell’appello
adesivo l’istante ripropone inoltre la pretesa per ferie non godute in base
alla giurisprudenza relativa al nuovo art. 337c CO di cui alla DTF 117
II 270 e segg.
8.1 A
livello teorico il rilievo è giustificato.
Secondo
la nuova norma, infatti, il contratto di lavoro prende fine con il
licenziamento in tronco, e i diritti del lavoratore, compreso quello attinente
alle ferie non godute, si tramutano di conseguenza in una pretesa pecuniaria di
risarcimento danni (DTF 117 II 271).
L’abbandono
della finzione secondo cui il lavoratore avrebbe potuto fruire delle ferie
nell’ipotetico periodo di disdetta non è tuttavia assoluto: nei casi (come ad
esempio nei contratti a tempo determinato) in cui il contratto non avrebbe
potuto prendere fine in un termine breve, e il lavoratore beneficia perciò
dell’indennizzo dello stipendio per un lungo periodo, non si ritiene
giustificato di attribuirgli cumulativamente anche il pagamento delle ferie
(così in: II CCA 22 aprile 1994 in re S./S. SA e I. SA), ammettendosi in
tal caso che l’indennizzo del salario comprenda anche quello delle ferie non
godute (DTF 117 II 273).
Se
invece il contratto avrebbe potuto prendere fine in un termine relativamente
breve, ritenuto con ciò un lasso di due o tre mesi, il pagamento delle ferie
non godute deve essere riconosciuto (DTF 117 II 272).
Nel
caso di specie, perciò, l’istante avrebbe per principio diritto al pagamento
delle ferie non godute sino alla fine del rapporto contrattuale.
8.2 All’atto
pratico, l’istante nelle conclusioni (pag. 3) ha chiesto fr. 750.-- per 10
giorni delle ferie del 1994 e fr. 1’237.-- per 17 ½ giorni di ferie del 1995,
per un totale di fr. 1’987.--, somma rettificata a fr. 1’945.85 nell’appello
adesivo (pag. 7).
Dal
doc. 5 la convenuta risulta però aver già pagato all’istante a tal titolo la
somma di fr. 1’911.-- nel marzo del 1995, così come da lei sottolineato
all’udienza di discussione (cfr. verbale, pag. 2).
L’istante
in replica ha negato l’avvenuto pagamento (verbale, pag. 4), ma in assenza
della prova del contrario -che spettava a lei fornire- la quietanza da lei
rilasciata deve nondimeno essere ritenuta fedefacente (II CCA 26 gennaio
1995 in re I./P.).
La
tesi giuridica da lei addotta, secondo la quale siffatto pagamento sarebbe
contrario alla disposizione imperativa di cui all’art. 329d cpv. 2 CO non
modifica il fatto che esso è comunque avvenuto, e che perciò l’istante non può
postularlo nuovamente.
Né
è dovuto il maggiore importo di fr. 34.85 da lei richiesto (pari alla
differenza tra i fr. 1’911.-- già ricevuti e i fr. 1’945.85 richiesti), avendo
l’istante quantificato le proprie ferie con valuta 30 giugno 1995, mentre in
realtà il suo diritto ad ottenerne il pagamento è limitato a quelle maturate al
giorno del licenziamento in tronco (Rehbinder, opera citata, n. 3 ad art.
337c CO: “bisher aufgelaufener Ferienansprüche”; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag,
5. edizione, Zurigo, 1992, n. 18 ad art. 337c CO).
Anche
se così non fosse, la convenuta avrebbe in ogni caso potuto fruire in natura
delle ferie durante il periodo di disdetta almeno per fr. 34.50, corrispondenti
a meno di ½ giornata di vacanza secondo l’art. 73 cpv. 2 del CCL.
Ne
consegue perciò la reiezione anche dell’appello adesivo.
Non
si prelevano tasse o spese.
Le
ripetibili seguono la soccombenza, ritenuto però che le stesse non vengono
assegnate per l’appello adesivo, non avendo la convenuta presentato
osservazioni (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
20 novembre 1995 __________ è respinto.
II. Non
si prelevano tasse o spese per la procedura d’appello.
La
convenuta rifonderà all’istante fr. 500.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello
adesivo 1° dicembre 1995 __________ c è respinto.
IV. Non
si prelevano tasse o spese e non si assegnano ripetibili per la procedura di
appello adesivo.
V. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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