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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.304
Data decisione, Autorità:
01.04.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00304
Lugano
- aprile 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.95.34 della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 31 marzo
1995, corredata da domanda di provvedimenti cautelari, da
__________ rappr. dall’ avv. __________
contro
ora
rappr.
dall’ avv. __________
con cui
la parte attrice - per quanto riguarda la domanda cautelare - ha chiesto il
divieto di utilizzo da parte della convenuta della propria ragione sociale
pendente causa;
che il pretore,
con decreto supercautelare 4 aprile 1995, ha accolto;
decreto
confermato anche in via cautelare - effettuato il contraddittorio - con
decisione 12 ottobre 1995;
appellante
la parte convenuta la quale, con atto di appello 10 novembre 1995, chiede,
oltre al conferimento dell’effetto sospensivo all’impugnazione, la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza cautelare, protestando
spese e ripetibili;
mentre
l’attrice, con osservazioni 11 dicembre 1995, chiede la reiezione del gravame
con protesta di spese e di ripetibili;
richiamato
il decreto 15 novembre 1995 con cui il presidente di questa Camera ha negato
all’appello il richiesto effetto sospensivo;
Ritenuto
in fatto
A. La
__________ è una società in accomandita semplice con sede a __________
costituitasi in data 16 dicembre 1982 e specializzata nella fabbricazione e nel
commercio di articoli d’oreficeria, in particolare di casse d’orologi in oro e
metalli affini. E’ attiva sul territorio elvetico sin dall’inizio della sua
attività (doc. F/I).
In
data 1 dicembre 1993 è stata costituita, con sede a __________, la __________
avente come scopo sociale la fabbricazione e il commercio di casse per orologi
in oro, acciaio e ottone e di prodotti affini.
B. Con
la domanda cautelare in esame la __________ ha chiesto l’inibizione, pendente
causa, dell’uso della ragione sociale della __________ rilevando il rischio di
confusione tra le due denominazioni commerciali, tenuto conto che le due
società si rivolgono alla stessa clientela.
Con
la decisione impugnata il pretore ha considerato l’uso della ragione sociale
della convenuta come un atto di concorrenza sleale a dipendenza dell’attualità
del rischio di confusione con il nome dell’istante e dell’evidenza delle
conseguenze negative che comporterebbe il fatto di non intervenire vietando
l’uso del nome __________.
C. Con
tempestivo gravame la convenuta chiede la riforma del querelato giudizio nel
senso di respingere l’istanza cautelare.
Contesta
il giudizio impugnato che, nell’affermare che le parti si rivolgono alla stessa
clientela, non indica neppure i tratti essenziali delle prove su cui si fonda
tale convincimento.
A
proposito del rischio di confusione, la stessa rileva da un lato una
distinzione fonetica tra le due denominazioni. D’altro lato, osserva che vi è
pure una sufficiente distinzione a livello formale, essendo oggetti di paragone
le denominazioni complete delle due ditte, vale a dire “__________ ” e
“__________” e non eventuali abbreviazioni usate nei rapporti con la clientela.
Non
sarebbe neppure verosimile l’esistenza di un danno irreparabile.
Fondamentale
è comunque la sproporzione tra il danno temuto dalla parte attrice e
l’incisività del provvedimento che non lascia alla convenuta altra scelta che
di interrompere la propria attività oppure di procedere a un cambiamento di
ragione sociale con conseguente perdita di finalità supplementare della
successiva procedura di merito.
D. In
data 15 novembre 1995 il Presidente di questa Camera non ha accordato effetto
sospensivo all’appello. La __________ ha di conseguenza modificato la propria
ragione sociale in __________, in data 24 novembre 1995 (cfr. FUC, __________,
p. __________).
E. Con
le osservazioni all’appello 11 dicembre 1995 la parte appellata ha chiesto la
reiezione del gravame e la conferma della sentenza pretorile sulla scorta delle
argomentazioni di cui si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
F. In
data 6 febbraio 1996 la parte appellata ha postulato lo stralcio dell’appello a
dipendenza della modifica della propria ragione sociale della controparte che
ha avuto modo di prendere posizione su questa proposta con esposto 14 febbraio
1996.
Considerato
in diritto
- Nella
sua presa di posizione alla richiesta di stralcio dell’appello, l’appellante fa
notare che il mutamento della sua ragione sociale è la causa diretta della
circostanza secondo cui, negato effetto sospensivo all’appello, essa doveva
prevenire le conseguenze possibili della decisione supercautelare che anch’essa
le faceva divieto di utilizzare la denominazione __________ nelle comunicazioni
con i terzi, con la comminatoria dell’art. 292 CP. Essa avrebbe così proceduto
al cambiamento della ditta, da un lato, per dar seguito al divieto del giudice
e, dall'altro, implicitamente per poter continuare la sua attività commerciale.
Si
oppone pertanto all’ipotesi che tale suo atteggiamento possa essere
interpretato come una desistenza, così che l’appello possa essere definito
privo d’oggetto.
In
effetti, la modifica della ragione sociale non può essere interpretata come
un’acquiescenza della convenuta nel merito della causa, ovvero ai sensi dell’art.
352 cpv. 1 CPC.
Se
da un lato l’acquiescenza, che concretizza l’intenzione di porre termine al
processo senza una pronuncia di merito, cedendo incondizionatamente al volere
della parte istante, senza sollevare eccezioni e senza controbattere, può anche
essere tacita, va pure osservato che questa intenzione deve risultare in modo
chiaro e preciso (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 352, n. 6).
Nel
concreto una simile espressione di volontà non trova tuttavia sufficiente
riscontro nei fatti: a conferma delle giustificazioni addotte dalla società di
__________, appare significativo il motivo esplicitamente addotto dal
presidente di questa Camera nel suo decreto di non concessione dell’effetto
sospensivo all’appello, laddove ricorda che, rendendo priva di esecutività la
decisione cautelare, sarebbe comunque rimasta efficace la precedente decisione supercautelare.
-
Nel
caso concreto potrebbe porsi il problema di un'eventuale applicazione dell'art.
351 cpv. 1 CPC, a dipendenza della questione di sapere se l'adozione di una
nuova ditta -che comporta la cessazione dell'uso della ragione sociale in
discussione- possa indurre a considerare la lite ormai priva di ragionevole
motivo. Sennonché il quesito può restare irrisolto a causa dell'esito negativo
dell'appello e meglio come esposto nel seguito.
-
L’appello
in esame tocca diversi aspetti della fattispecie, già rilevati dalla stessa
parte nelle sue allegazioni di prima sede.
Oltre
a un generale rimprovero al pretore di motivazione carente, l’appellante
osserva di essere stata privata nei suoi diritti di difesa, non essendole stato
possibile di verificare le prove sulla circostanza per cui entrambe le parti si
rivolgono alla stessa clientela. Nega inoltre la possibilità di confusione fra
le due ragioni sociali, sia perché non è stato preso in considerazione
l’effetto fonetico diverso dei due nomi, sia perché il raffronto fra le due
ragioni sociali può essere fatto solo considerandole nella loro forma intera e
non sulla base di un’abbreviazione. Da ultimo, considera non dimostrato il
temuto, irreparabile danno.
Pacifica
l’applicabilità alla fattispecie - in virtù della Convenzione d'Unione di
Parigi riveduta a Stoccolma il 14.7.1967 (RS 0.232.04)- della LCSl e, per
quanto riguarda il nome, dell’art. 29 CC, dev’essere considerato che il
richiesto provvedimento cautelare potrebbe essere giustificato anche soltanto
sulla base dei presupposti di una delle fattispecie evocate.
- Se
i presupposti d’applicazione delle norme sulla protezione del nome sono
considerati genericamente i medesimi richiesti dalla LCSl nell’ambito
d’applicazione dell’art. 3 lett. d, dev’essere rilevato che fra i primi non si
conta il concetto di concorrenza. In altre parole, verificando la fattispecie
nell’ottica della LCSl, se non è più necessaria l’esistenza di un rapporto di
concorrenza (presupposto caratteristico della precedente normativa in materia),
deve pur sempre essere data un’attività che si esplica (direttamente o
indirettamente) su una situazione di concorrenza propria o di terzi (Pedrazzini
M., Unlauterer Wettbewerb, Berna 1992, p.32).
In
ogni modo, prescindendo cioè da queste considerazioni, le affermazioni
dell’istante su questo tema sono comunque esatte e sono rese più che verosimili
dalla consultazione dei doc. F -I, prodotti in causa con la riserva dell’art.
185 cpv. 2 CPC. Le censure formulate in questa sede sono rivolte più che
all’operato del giudice, ai limiti previsti dalla stessa norma che permette di
non riferire nella sentenza i fatti accertati in questo modo; non può tuttavia
essere sottaciuto, senza con ciò svelare eventuali segreti commerciali della
ditta istante, che la documentazione prodotta è in grado di provare una serie
rilevante e ininterrotta di forniture di suoi prodotti a ditte svizzere
(soprattutto romande) relative agli anni 1991 - 1994.
- Sempre
nell’ambito dell’art. 3 lett. d LCSl, il pericolo di confusione può nascere in
particolare se qualcuno, per individualizzare le proprie prestazioni, usa un
segno, un nome, ecc. suscettibile di essere confuso con il nome, la ditta, ecc.
di un concorrente (Pedrazzini, op. cit., p. 96).
Nel
caso particolare, non si può considerare determinante, contrariamente a quanto
sostiene l’appellante, che la mancanza dell’accento circonflesso sulla “i” di
__________ muti l’espressione fonetica della ragione sociale in esame: se la
questione potrebbe forse assumere qualche rilevanza nell’ambito della protezione
del nome, non va dimenticato che il giudizio relativo alla concorrenza sleale
si fonda su criteri governati dall’impressione generale che un segno può
suscitare e non da un esame minuzioso delle sue caratteristiche.
Anche
questa censura non risulta così pertinente, tanto più che, comunque, nella
lingua francese, il dittongo “oi” viene pronunciato “ua”, che rechi o no
accenti, particolare quest’ultimo attinente semmai all’etimologia del vocabolo.
- Né
appare rilevante, ad un primo esame, che - come suggerisce l’appellante - le
ragioni sociali per le quali sussiste pericolo di confusione per la clientela
debbano essere considerate nella loro formale completezza. In particolare non
sembra esatto il riferimento al Messaggio del 18 maggio 1983 sulla nuova LCSl
(241.32). Infatti, esso si riferisce alla pubblicità ingannevole (art. 3 lett.
b) laddove si considera realizzare quella fattispecie il fatto che un
concorrente usi, per il tornaconto proprio o di un terzo, un’indicazione della
propria ditta, diversa da quella formalmente esatta (rispettivamente iscritta a
Registro di commercio): ma si tratta di una fattispecie diversa da quella in
esame e, nel caso concreto, non si può muovere alcun rimprovero di questo
genere all’istante.
Semmai
è invece considerato mezzo idoneo a creare pericolo di confusione anche l’uso
illecito di abbreviazioni di ditte (DTF 116 Ib 340 segg.).
- L’applicazione
dell’art. 3 lett. d LCSl da parte del pretore appare pertanto corretta.
L’usurpazione
del nome è parimenti accertata dato che il rischio di confusione valevole
nell’ambito della protezione del nome è uguale a quello menzionato dall’art. 3
lett. d LCSl (DTF 116 II 470).
-
E’
vero che il pretore ha motivato in modo apodittico l’attualità del presupposto
del danno imminente e difficilmente riparabile. E’ vero tuttavia anche che la
dottrina non impone criteri severi al riconoscimento di questo elemento della
fattispecie; in particolare si riconosce che sta nella natura di queste
controversie che il pregiudizio derivante da attività illecite nell’ambito
della concorrenza commerciale - per altro difficilmente calcolabile - si attua
continuamente. Attendendo un giudizio di merito prima di ordinare la cessazione
di tale attività, la riparazione del danno diventa ancora più difficile: è per
questo motivo che - in linea di principio e quando la lesione è data - è
adottata una certa generosità nel riconoscere la presenza del presupposto (Pedrazzini,
op.cit., p. 218).
-
Ne
segue la soccombenza della parte appellante e il conseguente carico degli oneri
processuali e delle ripetibili (art. 148 cpv. 1 cpc).
Per i quali motivi,
richiamati per le spese gli art. 148
CPC, la LTG e la TOA
dichiara e pronuncia
-
L'appello
10 novembre 1995 __________ (ora __________) è respinto.
-
Le
spese della procedura di appello consistenti in fr. 500.-, già anticipati
dall’appellante, sono a carico della stessa, la quale rifonderà alla
controparte complessivi fr. 500.- a titolo di ripetibili di questa sede.
-
Intimazione
a : - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la seconda Camera civile del
Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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