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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.302
Data decisione, Autorità:
27.11.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00302
Lugano
27 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa, Zali
segretario:
D.
Petrini
visto
l’ appello 27 ottobre 1995 presentato da
contro
la
decisione 19 ottobre 1995 del Pretore del distretto di Blenio nella causa inc.
no. 1649 promossa da
rappr.
dallo studio legale avv. __________
con
petizione 29 novembre 1994 in materia di contratto di lavoro che il Pretore,
con la decisione impugnata, ha accolto condannando la __________ a pagare a
__________ l’importo di Fr. 28’981.80 oltre interessi al 5% dal 31 ottobre
1994.
Letti
ed esaminati gli atti
Considerato
in
fatto ed in diritto
che
l’appello contro la sentenza del Pretore é stato presentato in lingua tedesca
dall’appellante __________;
che,
con ordinanza 10 novembre 1995, il Presidente di questa Camera, con riferimento
al disposto dell’art. 142 cpv. 2 CPC, assegnava all’appellante un termine di
dieci giorni per presentare, in tre copie, la traduzione in lingua italiana del
ricorso con l’avvertimento che il mancato ossequio del termine avrebbe
comportato l’irricevibilità dell’atto di appello;
che,
con lettera 21 novembre 1995, la ricorrente si limitava a trasmettere in 3
copie lo stesso ricorso redatto in tedesco;
che
il termine assegnato per provvedere alla traduzione dell’atto é trascorso
infruttuosamente;
che
un ricorso non redatto in italiano, ma presentato nel termine, é considerato
tempestivo purché la traduzione in lingua italiana sia prodotta nel successivo
termine fissato dal giudice mentre il ricorso é invece inammissibile in caso di
inosservanza del termine per la traduzione fissato con la comminatoria dello
stralcio dell’atto non conforme al principio dell’art. 117 CPC il quale
sancisce che il processo, nel Canton Ticino, deve svolgersi in lingua italiana
(Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 117, n. 5 e 7; Rep. 1986, 172;
1975, 302);
che
tale precetto é conforme al diritto costituzionale svizzero ed alla CEDU (Rep.
1987, 149);
che
ne segue come l’appello di __________ - la quale non ha ritenuto, nonostante la
diffida e la comminatoria di stralcio di dover rimediare al difetto formale del
suo ricorso - deve essere dichiarato irricevibile in applicazione degli art.
117 e 142 CPC;
che
la tassa di giudizio e le spese sono a carico di chi le ha inutilmente
cagionate;
Per
i quali motivi
vista
la LTG
pronuncia
-
L'appello 27 ottobre 1995 __________ è
irricevibile.
-
La
tassa di giustizia e le spese per complessivi Fr. 120.-- sono poste a carico
dell’appellante __________.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Blenio.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale di appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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