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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.300
Data decisione, Autorità:
12.02.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00300
Lugano
12 febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria
appellabile inc. n. 1315 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3,
promossa con petizione 20 dicembre 1991 da
rappr.
dallo studio legale __________
contro
rappr.
dallo studio legale __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 28’560.--
oltre accessori a titolo di prezzo della vendita;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 16 ottobre 1995 ha accolto;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello dell’8 novembre 1995 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attrice con osservazioni del 14 dicembre 1995 chiede la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice,
su ordinazione telefonica, ha fornito 1400 scatole di carta per fotocopie al
prezzo complessivo di lire 23’800’000.
Sostenendo
di avere ricevuto l’ordine dalla convenuta, e non avendo ricevuto il prezzo
dovutole, con la presente azione essa ne ha postulato la condanna al pagamento
di fr. 28’560.-- oltre interessi.
B. Nella
risposta del 2 marzo 1992 la convenuta si è opposta alla petizione negando
l’esistenza di un rapporto contrattuale con l’attrice, la quale avrebbe in realtà
contrattato con tale __________ di __________.
Nei
confronti dell’attrice la convenuta avrebbe perciò agito quale rappresentante
di __________, e non per proprio nome o per proprio conto.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, richiamati gli art. 32 e segg. CO, ha negato
l’esistenza degli estremi per ammettere che la convenuta nei suoi rapporti con
l’attrice avrebbe agito quale rappresentante di una terza persona, ed ha di
conseguenza accolto la petizione, rimasta per il resto incontestata.
D. Con
l’appello in rassegna la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza
pretorile nel senso di respingere la petizione, ribadendo in sostanza la tesi
della rappresentanza, che risulterebbe dai doc. 3, 5, 6, 7, 9 e 12, e della
conseguente assenza di rapporto contrattuale diretto tra le parti in causa.
Qualora
dovesse essere confermata l’esistenza del debito della convenuta, sarebbe
comunque da ridurre al 5% il tasso degli interessi di mora, e per il capitale
la condanna dovrebbe essere espressa in valuta italiana.
E. Nelle
osservazioni del 14 dicembre 1995 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame
sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
-
Alla
presente fattispecie di vendita a carattere internazionale sarebbe per
principio applicabile non già il diritto italiano invocato dall’attrice con la
petizione e dalla convenuta con la risposta, ma bensì la Convenzione delle
Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell’11
aprile 1980, in vigore per la Svizzera dal 1° marzo 1991 (cfr. art. 1 cpv. 1 lit.
a della Convenzione).
-
La
Convenzione, pur trattando la conclusione del contratto (art. 14-24), non
contiene però norme per il caso in cui una parte stipula per mezzo di un
rappresentante (in tal senso: art. 4 lit. a della Convenzione, che esclude
esplicitamente la decisione sulla validità del contratto; Bucher, Ueberblick
in die Neuerung des Wiener Kaufrecths, in: Wiener Kaufrecht, Berna, 1991, pag.
45 e 46).
Alla
questione della rappresentanza torna perciò applicabile il diritto al quale
conducono le norme generali del diritto privato internazionale (Bucher,
opera citata, pag. 45).
- L’art.
126 cpv. 2 LDIP prevede tra l’altro che le condizioni alle quali un atto del
rappresentante vincola il rappresentato nei confronti del terzo sono regolate
dal diritto dello stato in cui il rappresentante ha la stabile organizzazione.
Nel
caso concreto l’esistenza o meno di un rapporto di rappresentanza tra la
convenuta e __________ è perciò questione da decidere in base al diritto
svizzero.
- Come
rettamente rammentato dal Pretore, le premesse della rappresentanza diretta ex art.
32 cpv. 1 CO sono la procura del rappresentato al rappresentante e l’agire del
rappresentante in nome del rappresentato, riservato il caso -in concreto non
configurabile- in cui al terzo è indifferente la persona con cui stipula (art.
32 cpv. 2 in fine CO).
E’
inoltre pacifico che la convenuta in base all’art. 183 CPC sopporta l’onere
della prova dell’esistenza dell’asserita facoltà di rappresentanza, prova che
il giudice valuta nel suo complesso secondo il proprio libero convincimento (art.
90 CPC).
- Contrariamente
a quanto la convenuta sostiene, dagli atti non risulta evidenza veruna del
verificarsi di alcuna delle due suddette premesse.
5.1 Come
essa stessa ammette (conclusioni, pag. 1), le deposizioni testimoniali non
hanno in alcun modo suffragato la sua tesi, che a mente sua risulterebbe
comunque già dai documenti prodotti con gli allegati introduttivi.
5.2 Il
doc. 3, al quale la convenuta attribuisce grande importanza (appello, pag.
8-11), è costituito da una trasmissione telefax dell’attrice alla convenuta (e
per essa al signor __________) di data 9 aprile.
E’
ben vero che in quella comunicazione è menzionato il signor __________, con il
quale sarebbero intercorsi accordi telefonici, ma dalla sola menzione di questa
persona e di questa circostanza non si può di certo in alcun modo concludere
per l’esistenza del preteso rapporto di rappresentanza, potendosi semmai
evincere dal testo del doc. 3, a rigore di logica, la diversa soluzione secondo
la quale sarebbe stato il __________ ad agire quale rappresentante della
convenuta, che sarebbe perciò comunque parte contrattuale.
5.3 Il
doc. 5 è un messaggio telefax della convenuta ad una società di __________,
inviato all’attenzione di __________, anch’esso datato 9 aprile.
Trattandosi
di comunicazione tra la pretesa rappresentante e il preteso rappresentato, come
tale ignota al terzo, la sua efficacia probatoria è necessariamente limitata
all’eventuale esistenza della procura di __________ in favore della convenuta
(ma anche in tal caso si tratterebbe dell’unilaterale dichiarazione del preteso
rappresentante), e non anche all’avvenuta comunicazione all’attrice della
pretesa volontà della convenuta di agire come rappresentante.
Ad
ogni buon conto, contrariamente alle adduzioni della convenuta, nessuna parte
del testo si presta ad essere interpretata nel senso dell’esistenza di una
procura del __________ in favore della convenuta.
Si
evince semmai che la convenuta non era la destinataria finale della merce, e
che la stessa doveva essere rivenduta alla società __________ per la quale
agiva il __________.
A
livello di ipotesi sembra emergere che la fatturazione di questa rivendita
avrebbe dovuto essere fittizia (“necessito di dettagli su ammontare da
fatturare”), e alla convenuta sarebbe spettata una percentuale del 3% per la
propria prestazione, cioè per essere comparsa come effettivo acquirente e per
la fatturazione compiacente.
Nulla
depone invece per l’esistenza di un accordo secondo cui la convenuta avrebbe
agito in nome e per conto del __________ oppure della società bulgara in
questione.
Nemmeno
l’accenno (come nel doc. 3) ad accordi diretti tra l’attrice e il __________
permette tale soluzione, non potendo essa essere preferita a quella, molto più
verosimile, secondo cui il __________ avrebbe agito nei confronti dell’attrice
quale rappresentante della convenuta, essendo al proposito irrilevante il fatto
che egli potesse essere in definitiva il destinatario finale della merce.
5.4 Di
nessuna rilevanza sono i doc. 6 e 7, banali corrispondenze tra __________ e
l’ufficio di __________ sulle modalità di trasporto della merce.
Parimenti
inconferenti sono infine anche i doc. 9 e 12, ovvero la fattura della convenuta
alla società bulgara per le merci di cui trattasi e la comunicazione alla
convenuta da parte di questa società del proprio nuovo recapito.
Se
ne deve concludere che la convenuta non è riuscita a dimostrare, ma nemmeno a
rendere lontanamente verosimile, l’esistenza dell’asserito rapporto di
rappresentanza.
- La
convenuta per il caso -verificatosi- di reiezione delle sue tesi sul tema della
rappresentanza, si duole dell’avvenuta conversione del debito in valuta
svizzera, e postula di conseguenza la sua condanna al pagamento in lire
italiane.
La
censura è infondata, o comunque priva di portata pratica.
L’avvenuta
conversione ai fini esecutivi del debito in valuta svizzera al giorno della
domanda di esecuzione è infatti ineccepibile (II CCA 9 luglio 1991 in re
C./C.) e comunque, come rettamente osserva l’appellante, non osta alla
possibilità di liberarsi validamente del debito pagandolo in valuta estera (Rep.
1983, pag. 286; II CCA 13 febbraio 1995 in re C. srl/L. SA)
Ne
consegue che il dispositivo della sentenza pretorile non va modificato,
ritenuta la possibilità per la convenuta di liberarsi con il versamento in
capitale di lire 23’800’000.
- Va
invece riformato il giudizio pretorile quo al saggio degli interessi di mora,
aggiudicati nella misura del 12%.
Infatti,
nonostante la convenuta non abbia esplicitamente contestato la richiesta, essa
ha pur sempre chiesto la totale reiezione della petizione, mentre una più
precisa contestazione è stata in pratica resa impossibile dalla stessa attrice,
che ha omesso di indicare le circostanze di fatto e di diritto che
giustificherebbero un simile saggio degli interessi moratori (II CCA 21
settembre 1994 in re G./S.).
Ne
consegue che invece di essere accolta perché non contestata, la domanda di
interessi al 12% doveva essere respinta siccome non motivata.
- L’art.
78 della Convenzione prevede che se il compratore non paga il prezzo, sono
dovuti gli interessi. Essi sono dovuti già a partire dal momento della scadenza
del credito, e non solo da quello successivo dell’eventuale messa in mora (Weber,
Vertragsverletzungsfolgen, in: Wiener Kaufrecht, Berna, 1991, pag. 208).
La
Convenzione è invece silente sul saggio degli interessi moratori, che si
determina perciò in base al diritto che sarebbe applicabile prescindendo
dall’applicazione della convenzione (Weber, ibidem).
In
casu, in assenza di scelta delle parti del diritto applicabile (art. 116 cpv. 1
LDIP) si deve far capo al criterio della connessione, che conduce
all’applicazione del diritto della parte venditrice (art. 117 cpv. 3 lit. a
LDIP), cioè del diritto italiano.
Secondo
l’art. 1284 CCI, modificato con effetto a far tempo dal 16 dicembre 1990, il
saggio degli interessi legali è pari al 10% all’anno.
Ne
conseguono, in questa limitata misura, il parziale accoglimento del gravame e
la riforma del giudizio impugnato.
Si
giustifica però di mantenere inalterato il riparto di spese e ripetibili
operato dal Pretore, e di ritenere in questa sede la convenuta interamente
soccombente.
Per
i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
6 novembre 1995 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 16 ottobre 1995 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 3, è riformata nel modo seguente:
- La petizione è parzialmente accolta.
Di
conseguenza __________, è condannata a pagare a __________, fr. 28’560.-- oltre
interessi al 10% dal 17 giugno 1991.
-
In
tale misura è tolta l’opposizione interposta al PE n. __________dell’UE di
Lugano del 21 ottobre 1991.
-
Invariato.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 850.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 900.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
La
convenuta rifonderà all’attrice fr. 1’500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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