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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.282
Data decisione, Autorità:
29.11.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00282
Lugano
29 novembre 1995/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei
giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 2704
della Pretura del distretto di Riviera promossa con petizione 27/30 agosto 1993
da
__________ (rappresentata dallo studio legale __________)
contro
__________ (rappresentato dall’ avv. __________)
in
materia di contestazione dei elenco oneri che il Pretore, con sentenza 29
settembre 1995, ha parzialmente accolto attribuendo le spese per 1/5
all’attrice e per 4/5 alla convenuta alla quale ha fatto inoltre obbligo di
versare alla controparte Fr. 600.- per indennità ripetibili.
Ed
ora sull’appello 16 ottobre 1995 dell’attrice la quale chiede la riforma del
dispositivo sulle spese nel senso di porre a carico della parte convenuta
un’indennità per ripetibili di Fr. 2’350.-, subordinatamente di Fr. 1’635.-.
Lette
le osservazioni 13 novembre 1995 del __________
Esaminati gli atti
ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in
diritto
che
l’attrice, creditrice ipotecaria della __________ proprietaria dell’immobile di
cui al mapp. __________RFD di __________, ha chiesto, nell’ambito dell’azione
di contestazione dell’elenco oneri riguardante la procedura di vendita forzata
di questo mappale, che venissero stralciate le pretese del __________, garantite
da ipoteca legale, per imposte comunali arretrate di Fr. 25’556,10;
che
il Pretore ha disconosciuto le pretese del __________ per Fr. 20’715.10 lasciando
iscritta, con garanzia dell’ipoteca legale, la sola somma di Fr. 4’841.- per
imposte immobiliari ed ha caricato la tassa e le spese di giustizia per 1/5
all’attrice e per 4/5 al convenuto con, inoltre, l’obbligo per quest’ultimo di
rifondere Fr. 600.- alla controparte per titolo di ripetibili;
che,
con l’appello che ci occupa, l’attrice critica la determinazione delle
ripetibili e chiede che, sulla base di un valore di causa di Fr. 25’556.10
corrispondente alla somma totale dei crediti del convenuto iscritti nell’elenco
oneri e contestati, le stesse siano fissate in Fr. 2’350.-, subordinatamente in
Fr. 1’635.-;
che,
con le osservazioni all’appello, il convenuto chiede la reiezione dell’appello;
che
in linea di principio, il valore litigioso in una vertenza di contestazione
dell’elenco oneri si determina in base agli importi che le parti si contendono
nella procedura esecutiva: lo stesso corrisponde in pratica alla somma che in
caso di eliminazione dell’o-nere potrebbe pertoccare alla parte che ha proposto
la contestazione, rispettivamente all’importo di cui in tal caso il carico
sull’immobile diminuirebbe, se questo è minore (Brunner/ Houlmann/Reutter, Kollokations- und Widerspruchsklagen
nach SchKG, Berna 1994, p. 128);
che
ne discende nel caso concreto, dal momento che gli oneri ipotecari a favore
dell’attrice sono ben superiori alle pretese del convenuto, un valore di causa
di Fr. 25’556.10;
che
le ripetibili devono essere calcolate sulla base del valore litigioso, in
relazione alla tariffa dell’Ordine degli avvocati il cui valore é indicativo, e
la relativa indennità deve poter consentire alla parte vittoriosa di fronteggiare
le spese di patrocinio incontrate per la necessità di far valere le proprie
pretese in giudizio (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 150 n. 3);
che
é giustificato, nel caso concreto, applicare il minimo della tariffa dal
momento che la causa non ha comportato istruttoria e che si tiene conto del
fatto che l’intervento del patrocinatore era agevolato dal fatto che le
argomentazioni sollevate erano riprese rispettivamente servivano per altro
analogo procedimento che l’attrice ha avviato contro lo __________ (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 150, n.
15);
che
per l’art. 9 TOA la percentuale minima per un valore come quello in
discussione é dell’ 8% con il che si giustificherebbe un’indennità ripetibile
di Fr. 2’045.- dei quali, per la ripartizione indicata dal Pretore (rimasta incontestata),
vanno riconosciuti all’attrice i 3/5 (4/5 riconosciuti all’attrice meno 1/5
riconosciuto al convenuto), ossia Fr. 1’230.-;
che
qualora il Pretore conceda a titolo di ripetibili un importo che é inferiore al
limite minimo della tariffa appare senz’altro adeguato aumentare tale importo
nei limiti della TOA (cfr. a contrario Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 150, n. 13);
che
l’esito della controversia sulle ripetibili giustifica di ripartire per metà
tra le parti le tasse e le spese del giudizio d’appello e di compensare le
ripetibili di questa sede.
Per i quali motivi
visti gli art. 148
e 150 CPC e la vigente TG
dichiara e
pronuncia
-
L’appello
é parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo 2. della sentenza 29
settembre 1995 del Pretore di Riviera viene così riformato:
-
La tassa in Fr. 750.- e le spese in Fr. 120.-, da
anticipare dalla parte attrice, rimangono a suo carico nella misura di 1/5 e a
carico del convenuto in ragione di 4/5.
Il __________
rifonderà inoltre alla parte attrice l’importo di Fr. 1’230.- di ripetibili.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 100.- e le spese di Fr. 20.-, già anticipate
dall’appellante, sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna,
compensate le ripetibili.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Riviera.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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