AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.277
Data decisione, Autorità:
05.02.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00277
Lugano
5 febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 4'453 della Pretura di Locarno-Città promossa con petizione
24 giugno 1993 da
contro
__________ rappr. dallo studio legale __________
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
70’836.50 oltre interessi in conseguenza del contratto di compravendita;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 15 settembre 1995 ha accolto per fr. 15’936.50 oltre
interessi;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 9 ottobre 1995 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
gli attori con le osservazioni del 22 novembre 1995 chiedono la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve essere accolto
l’appello
-
- tassa di giustizia e
ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Nella
primavera del 1993 gli attori si sono fatti fornire una sauna, una vasca per
idromassaggio e un solarium al prezzo complessivo di fr. 29’532.15, interamente
soluto.
Asserendo,
sulla scorta di una perizia esperita a futura memoria, la grave difettosità di
questi oggetti, essi con la petizione in rassegna hanno dedotto in causa una
pretesa di complessivi fr. 70’836.50, di cui fr. 15’936.50 in restituzione del
prezzo della sauna e della vasca per idromassaggio e per le spese di riparazione
del solarium, e fr. 54’900.-- a titolo di risarcimento danni.
B. Nella
risposta del 4 ottobre 1993 la convenuta si è opposta alla petizione, negando
di aver fornito il solarium, ordinato direttamente in Italia dagli attori, e
contestando sia l’esistenza degli asseriti difetti, che la tempestività della
loro notifica da parte degli attori, e l’esistenza degli asseriti danni.
C. Le
parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel
contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, ritenuta l’esistenza tra le parti di un
contratto di compravendita mobiliare per tutti e tre gli oggetti forniti, ha
ammesso l’esistenza di difetti per i quali la convenuta dovrebbe rispondere.
Si
giustificherebbe così la rescissione della vendita della sauna e della vasca
per idromassaggio, mentre per il solarium si giustificherebbe l’aggiudicazione
del minor valore, così come richiesto dagli attori, per complessivi fr.
15’936.50 oltre interessi.
Sarebbe
per contro del tutto infondata la pretesa di risarcimento danni.
E. Con
gravame datato 9 ottobre 1995 la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza
pretorile nel senso di respingere la petizione.
Essa
ha ribadito di non aver concluso con gli attori il contratto di compravendita
relativamente al solarium, che sarebbe stato invece venduto dalla produttrice
italiana direttamente agli attori.
L’idromassaggio
sarebbe per sua parte privo di particolari difetti, in ogni caso notificati
tardivamente dalla controparte.
La
sauna avrebbe invece difetti di trascurabile entità, riparabili in un’ora di
lavoro.
Sarebbe
inoltre inaccettabile l’agire degli attori, che a due riprese avrebbero chiesto
la rescissione totale del contratto, mentre in causa si sarebbe invece espressa
per una rescissione solo parziale.
F. Nelle
osservazioni del 22 novembre 1995 gli attori hanno chiesto la reiezione del
gravame della convenuta sulla scorta di argomentazioni delle quali, per quanto
necessario, si dirà nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- La
convenuta persiste apoditticamente nel negare di essere la venditrice del
solarium, che a mente sua sarebbe stato venduto agli attori direttamente dalla
__________.
Il
rilievo è ai limiti del temerario.
Dalla
documentazione in atti risulta infatti con tutta la necessaria chiarezza che le
trattative contrattuali per l’acquisto del solarium si sono svolte tra la
convenuta e la fornitrice italiana (ordinazione 3 aprile 1992 di __________ in
proprio nome; conferma d’ordine 6 aprile 1992 di ____________________cfr. doc.
C; fattura 12 maggio 1992 di __________ a __________ doc. F).
Con
ciò, come rettamente osserva il Pretore (con motivazione sulla quale
l’appellante nemmeno ha preso posizione), il contratto di compravendita si è
perfezionato tra quelle parti, a meno che la convenuta abbia agito nei
confronti della fornitrice italiana quale rappresentante degli attori.
Le
premesse di un tale rapporto di rappresentanza ex art. 32 cpv. 1 CO -la procura
del rappresentato al rappresentante e l’agire del rappresentante in nome del
rappresentato- dovevano in concreto essere dimostrate dalla convenuta (art. 8
CC), che non vi è riuscita.
Infatti,
è da una parte addirittura manifesto che la convenuta non ha agito agli occhi
del terzo in qualità di rappresentante, né vi è motivo per poter ammettere che
alla ditta italiana fosse indifferente l’identità del proprio cliente estero (art.
32 cpv. 3 CO).
Nemmeno
può essere ritenuto il conferimento di una procura da parte degli attori, non
potendosi senz’altro interpretare in tal senso il pagamento diretto degli
attori nelle mani del fornitore italiano e neppure la semplice sottoscrizione
per accettazione da parte loro della conferma d’ordine rilasciata dalla
fornitrice italiana (doc. C, pag. 2), firma che semmai può essere intesa quale
assenso sulla merce ordinata e sui prezzi indicati nell’ambito dei rapporti
interni tra la convenuta e gli attori.
- La
convenuta si duole anche del comportamento dell’attrice, da lei ritenuto
inammissibile in quanto essa avrebbe dapprima a due riprese dichiarato la
totale rescissione della compravendita, mentre in corso di causa essa avrebbe
optato per la rescissione solo parziale dello stesso.
Contrariamente
a quanto avviene nel contratto di appalto (art. 368 CO), giurisprudenza e
dottrina dominante ammettono nella compravendita la possibilità di modificare
la scelta del diritto di garanzia spettante al compratore (“ius variandi”, cfr.
DTF 96 II 185; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n. 3 ad art. 205 CO;
Giger, Berner Kommentar, n. 65 e segg. ad art. 205 CO), specie se -come in
concreto- invece che per la (totale) rescissione del contratto il compratore
opta (parzialmente) per l’attribuzione del minor valore (Bucher, Schweizerisches
Obligationenrecht, Besonderer Teil, 3. edizione, pag. 100). Dal che la mancanza
di fondamento della censura della ricorrente.
- L’art.
6 dell’Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione del 24 giugno 1987 (RU
1987, vol. 1, pag. 888 e segg.), in vigore all’epoca, stabiliva che determinati
prodotti elettrici erano soggetti ad ammissione, e potevano perciò essere messi
in circolazione solo in seguito ad ammissione rilasciata dall’autorità federale
nel caso in cui il costruttore nazionale oppure l’importatore poteva provare la
conformità ai requisiti stabiliti dagli art. 3 e 4 dell’ordinanza medesima
(sicurezza e prevenzione dei disturbi). Una volta ottenuta l’ammissione il
prodotto doveva essere munito del contrassegno svizzero di sicurezza.
L’apposita
Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione soggetti ad ammissione del 24
giugno 1987 stabiliva che tra i prodotti per i quali era necessaria
l’ammissione vi erano gli apparecchi per massaggi (anche per massaggi in
immersione), le stufe per sauna e gli apparecchi emananti radiazioni
pericolose, tra i quali la successiva Ordinanza 14 dicembre 1992 ha poi
espressamente contemplato i radiatori UV.
- E’
stato assodato che l’idromassaggio e la stufa della sauna non recavano alcun
contrassegno di controllo, e che il solarium era munito di un contrassegno di
controllo apocrifo (cfr. perizia).
Anche
prescindendo da questa pur significativa mancanza, la convenuta, gravata
dell’onere della prova in base alla predetta norma federale, non ha in altro
modo dimostrato di avere fornito prodotti che hanno superato la procedura di
ammissione, non avendo essa ad esempio versato in atti i certificati di
omologazione dei modelli di prodotti da lei forniti.
Non
potendo manifestamente bastare alla bisogna le dichiarazioni del teste
__________, e la documentazione da lui presentata, inerente peraltro la sola
vasca di idromassaggio (cfr. doc. II°), e di modello diverso da quello fornito
agli attori (cfr. doc. D), se ne deve concludere che quanto fornito agli
attori, indipendentemente dal luogo di fabbricazione, non era atto ad esser
messo in circolazione, ossia ad essere venduto (art. 5 cpv. 2 lit. a
dell’Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione del 34 giugno 1987).
Come
rettamente ritenuto dal Pretore, siffatta mancanza costituisce difetto
giuridico della merce venduta (Honsell/Vogt/Wiegand, opera citata, n. 2
ad art. 197 CO, casistica alla pag. 1068), di gravità tale da renderla
inservibile, e da giustificare perciò l’azione redibitoria di cui all’art. 205
CO.
E’
perciò manifestamente a torto che la convenuta nel proprio gravame (pag. 5-7)
nega l’esistenza di difetti delle merci vendute.
- La
convenuta, a torto, ripropone infine l’eccezione di tardività della notifica
dei difetti, limitatamente al difetto costituito dall’esistenza di una
precedente riparazione della vasca per idromassaggio (appello, punto 5, pag. 7
e 8).
Dovendosi
ammettere per la vasca per idromassaggio l’esistenza di un altro difetto,
tempestivamente notificato (doc. M, N, O), costituito dalla mancanza degli
indispensabili certificati di omologazione, e che da solo giustifica la ricusa
come inservibile dell’oggetto venduto, la questione della tempestività della
notifica della scoperta del difetto minore diviene conseguentemente priva di rilevanza.
Ne
consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Spese,
tassa di giustizia e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
9 ottobre 1995 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 580.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 600.--
già
anticipati dall’appellante restano a suo carico.
La
convenuta rifonderà agli attori complessivi fr. 1’000.-- per ripetibili
d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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