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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.267
Data decisione, Autorità:
12.12.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00267
Lugano
12 dicembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc.n. OA.94.365
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, promossa con petizione 29
dicembre 1989 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 14’546.20
oltre interessi in conseguenza del contratto di compravendita, domanda ridotta
a fr. 10’000.-- oltre interessi in corso di causa;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 12 settembre 1995 ha respinto;
Appellante
l’attore, che con atto di appello del 3 ottobre 1995 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 10’000.-- oltre
interessi;
Mentre
il convenuto con le osservazioni del 6 novembre 1995 chiede la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Il
6 aprile 1988 l’attore ha acquistato dal convenuto una vettura Mercedes Benz
__________ del 1979 al prezzo di fr. 29’000.-- (doc. B).
La
vettura avrebbe tosto manifestato dei difetti, la cui riparazione avrebbe
comportato una spesa di fr. 14’546.20, importo oggetto della presente causa.
B. Nella
risposta del 2 maggio 1990 il convenuto si è opposto alla petizione,
contestando l’esistenza degli asseriti difetti come pure qualsivoglia sua
responsabilità. L’attore sarebbe inoltre stato cosciente dell’età e dello stato
del veicolo, da lui acquistato ad un prezzo particolarmente conveniente, così
che nulla potrebbe essere richiesto al convenuto.
C. L’attore
in corso di causa ha ridotto la propria domanda a fr. 10’000.-- oltre
interessi.
Le
parti hanno per il resto mantenuto le rispettive tesi e richieste.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, ritenuta l’esistenza tra le parti di un
contratto di compravendita, ha negato che il convenuto mostrando all’attore al
momento della vendita una perizia sul veicolo risalente a tre anni prima abbia
inteso promettergli particolari qualità del veicolo, o l’abbia così indotto
all’acquisto.
Da
ciò la reiezione della petizione.
E. Con
tempestivo gravame datato 3 ottobre 1995 l’attore ha chiesto la riforma della
sentenza pretorile nel senso di ammettere la petizione per fr. 10’000.-- oltre
interessi.
Il
Pretore, in sostanza, avrebbe negato a torto l’effettuazione di promesse circa
le qualità della vettura venduta, dovendosi in buona fede ammettere per
l’attore che con la consegna della perizia ne veniva ribadita l’attualità
Ne
conseguirebbe l’obbligo per il convenuto di risarcire il danno derivato
all’attore dall’assenza delle qualità promessegli.
F. Nelle
osservazioni del 6 novembre 1995 il convenuto ha chiesto la reiezione del
gravame sulla scorta di argomentazioni delle quali, per quanto necessario, si
dirà nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- L’attore
ancora in questa sede chiede il risarcimento di un asserito danno di fr.
10’000.-- oltre interessi relativo alla mancanza di qualità dell’oggetto
venduto che gli sarebbero esplicitamente state promesse.
Più
precisamente, mediante la consegna in sede di trattativa della relazione
peritale fatta allestire il 18 luglio 1985 da __________, l’attore secondo il
principio della buona fede avrebbe inferito l’assoluta originalità del veicolo.
Il convenuto dovrebbe perciò rispondere del danno conseguente all’assenza di
tale qualità, danno pari a fr. 10’000.--.
- Preliminarmente
va confermato, così come rettamente deciso dal Pretore, che la perizia mostrata
dal convenuto all’attore non ha avuto alla luce del principio dell’affidamento
la portata che l’attore vorrebbe attribuirle.
2.1 Detta
perizia, incontrovertibilmente, contiene degli accertamenti di fatto
riguardanti lo stato e il valore della vettura effettuati nel 1985, e quindi di
per sé di validità temporale limitata, essendo evidente che lo stato di un
veicolo, specie di uno vecchio di parecchi anni, può alterarsi assai
rapidamente.
Ne
consegue, proprio in applicazione del principio dell’affidamento da lui
invocato, che l’attore, quo alla funzionalità del veicolo, prima di dar peso ad
una perizia risalente a tre anni prima doveva piuttosto considerare che il
veicolo vendutogli era entrato in circolazione nel 1979, aveva a quel momento
percorso ben più di 100’000 km e non era collaudato.
Sempre
dal profilo della buona fede, non può perciò essere condivisa l’affermazione
dell’attore secondo cui -in difetto di un’esplicita affermazione in tal senso
del convenuto, che agli atti non risulta- dal solo comportamento del convenuto
risiedente nel mostrargli la perizia egli avrebbe potuto pensare che il
convenuto ne ribadiva il contenuto a quel giorno, trattandosi di
un’inammissibile forzatura della presumibile volontà del convenuto medesimo.
In
realtà, secondo l’ordinario andamento delle cose, è piuttosto da ritenere che
con la perizia il convenuto abbia voluto dimostrare di essere intenzionato a
vendere un veicolo da lui acquistato in buono stato, e abbia in particolare
desiderato sostenere la propria richiesta di prezzo alla luce della maggiore
valutazione fatta qualche anno prima (doc. C, pag. 2 sub “conclusioni”).
2.2 Non
diversa è la situazione quo alla pretesa promessa di perfetta originalità del
veicolo.
Leggendo
in buona fede la perizia doc. C, simile promessa poteva al limite essere intesa
come riferita alle parti visibili del veicolo, e in maniera specifica agli
accessori di bordo, sui quali il referto si dilungava qualche riga sopra, e per
i quali vi era la precisa distinzione tra quelli originali e l’unico non
originale.
E’
invece impensabile che la perizia abbia inteso riferirsi anche alle componenti
meccaniche non immediatamente visibili, di modo che costituisce interpretazione
inconciliabile con il principio dell’affidamento quella secondo cui essa
sarebbe riferita anche ai pistoni, non potendosi ragionevolmente pensare -nemmeno
l’attore lo sostiene- che il referto doc. C sia stato allestito previo lo
smontaggio del veicolo.
- L’attore,
inoltre, equivoca non solo sul tema della garanzia, ma anche su quello del
danno di cui chiede il risarcimento.
A
non averne dubbi, il problema dell’attore non era tanto costituito dalla
presenza di tre pistoni non originali nel motore della sua Mercedes, ma dal
fatto che la stessa a suo dire consumava olio in maniera anomala.
Infatti,
l’intervento fatturatogli il 30 agosto 1988 da ____________________ (doc. H)
non è affatto consistito nella sola rimozione dei tre pistoni non originali
fabbricati dalla __________ (doc. F, pag. 2), ma in tutta una serie di
interventi costituenti in sostanza la revisione del motore, all’evidente fine
di eliminare il consumo di olio, interventi tra i quali figura la sostituzione
dell’intera serie di pistoni, con 8 pistoni __________ nuovi di zecca (cfr.
preventivo doc. G).
Ne
consegue che anche ammettendo per assurdo la tesi secondo cui l’attore avrebbe
avuto diritto al ripristino di una situazione di totale originalità della
vettura, l’intervento da lui fatto eseguire e del quale rivendica il
risarcimento non ha avverato siffatta situazione, così che lo stesso non dovrebbe
comunque essergli riconosciuto, ostando a simile soluzione già solo il divieto
dell’abuso di diritto.
Nemmeno
si può ammettere il diritto al risarcimento della spesa sostenuta siccome
necessaria all’eliminazione del consumo di olio in quanto ritenuto conseguenza
della presenza di due diversi tipi di pistone nel motore, non essendo affatto
stato provato dall’attore che la vettura consumasse olio in misura superiore a
quella ritenuta ammissibile dalla casa costruttrice di 2,5 l per 1000 km (cfr.
doc. L e N), né che detto preteso consumo fosse riconducibile alla presenza di
pistoni di marche differenti piuttosto che all’elevato chilometraggio percorso
dal motore (107’000 km all’acquisto da parte dell’attore, doc. B) con
conseguente necessità di una revisione totale (doc. F, punto 1.4), né infine
che la parziale revisione del motore con parti non originali sia stata eseguita
in maniera contraria alle regole dell’arte e abbia perciò dato origine al
preteso anomalo consumo di olio.
Ne
deve conseguire la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Spese,
tassa di giustizia e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
3 ottobre 1995 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
L’attore
rifonderà al convenuto fr. 800.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________;
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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