AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.1995.252
Data decisione, Autorità:
26.01.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00252
Lugano
26 gennaio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa d'inesistenza di debito di cui all'incarto no. 132/94 della Pretura della giurisdizione di Lugano, Sezione 1
promossa con petizione 10 ottobre 1994 da
rappr.
dall'avv. __________
Contro
con cui
l'attore ha chiesto l'accertamento dell'inesistenza del debito di fr. 25'178.20
oltre interessi al 9% dal 30.11.1992, di cui al PE no. __________dell'UEF di
Locarno fattogli intimare dalla società convenuta, protestando spese, tasse e
ripetibili;
domanda
avversata dalla __________ che ha postulato l'integrale reiezione della
petizione protestando spese, tasse e ripetibili;
avendo
il Pretore della Giurisdizione di Lugano - Sezione 1 accolto la petizione
dell'attore con sentenza 29 agosto 1995;
appellante
la convenuta, che con atto di appello del 20 settembre 1995 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestate spese,
tasse e ripetibili;
mentre
l'attore con le osservazioni del 2 novembre 1995 chiede la reiezione dell'atto
di appello e la conferma della sentenza pretorile, protestate spese, tasse e
ripetibili;
preso
atto dell'istanza di assistenza giudiziaria presentata in ugual data dalla
parte resistente, alla quale l'appellante non ha formulato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
posti a giudizio i
seguenti punti di questione:
-
se deve essere accolto l'appello;
-
se deve essere accolta l'istanza di
assistenza giudiziaria;
-
il giudizio su spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto
A. L'attore
e la convenuta hanno stipulato in data 4 dicembre 1989 un contratto di leasing
avente per oggetto la fornitura di una cucina e di materiale per cucina per un
valore globale di fr. 65'878.--. Il contratto - sottoscritto pure dal fornitore
e dalla moglie dell'attore quale debitrice solidale - fissava la durata del
leasing in 67 mesi e statuiva l'obbligo del conduttore di versare al locatore
67 quote del valore di fr. 1'339.-- ciascuna per un totale di fr. 89'713.--; 7
quote, ossia fr. 9'373.--, dovevano essere versate al momento della consegna
dell'attrezzatura, le rimanenti 60 quote anticipatamente ogni mese entro
l'ultimo giorno lavorativo. Alla scadenza del contratto era prevista la facoltà
di riscatto dell'attrezzatura contro pagamento di fr. 500.--. (Doc. D).
B. In
seguito al mancato versamento di alcune quote da parte dell'attore, il 16
dicembre 1992 la convenuta notificava allo stesso la rescissione del contratto
leasing con effetto retroattivo al 30 novembre 1992 (doc. E). Il 22 dicembre
1992 la convenuta prendeva in consegna i beni oggetto del contratto stesso
(doc. F).
C. __________
avviava in seguito la procedura esecutiva contro l'attore facendo spiccare dall'UEF
di Locarno il precetto esecutivo no. __________per fr. 25'463.20 oltre
accessori (doc. B).
L'opposizione
interposta dall'attore al citato precetto esecutivo veniva rigettata in via
provvisoria con sentenza 22 settembre 1994 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
limitatamente all'importo di fr. 25'178.20, oltre accessori (doc. C).
D. Con
petizione 10 ottobre 1994 __________ ha chiesto il disconoscimento del debito
suddetto ritenendo che l'importo chiesto dal convenuto, pari a 67 quote del
contratto leasing (doc. D) dedotti i canoni pagati ed il ricavo della vendita
dell'attrezzatura fosse eccessivo e manifestamente in contrasto con l'art. 20
CO, come pure con la giurisprudenza in materia di contratti leasing. A mente
dell'attore il locatore avrebbe potuto domandare unicamente il risarcimento
pari al cosiddetto "interesse contrattuale negativo".
Avversando
la tesi di controparte, la convenuta ha richiesto al giudice di prime cure
l'integrale reiezione della petizione, sostenendo che il credito vantato nei
confronti dell'attore trovasse inequivocabile fondamento nelle clausole
contrattuali sottoscritte dalle parti il 4 dicembre 1989 (in specie nei punti 3
e 10). Per questi motivi la convenuta riteneva esigibile dall'attore il
risarcimento dell'interesse contrattuale positivo.
Con
sentenza 29 agosto 1995 il Pretore della Giurisdizione di Lugano - Sezione 1 ha
accolto la petizione d'inesistenza di debito promossa da __________ ponendo a
carico di ______________la tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e le spese,
nonché fr. 2'300.-- quali ripetibili a favore dell'attore. In applicazione dell'art.
226 m cpv. 4 CO considera parzialmente nullo il contratto di leasing, ovvero
laddove singole clausole sono contrarie all'art. 226h cpv. 2 CO, che è norma di
carattere imperativo. In concreto ne deriva la nullità della disdetta poiché
data in assenza di presupposti sostanziali: in particolare la mora nei
pagamenti non concerneva una somma complessiva pari ad almeno 1/10 del prezzo
di vendita di fr. 89'713.--.
E. Con
tempestivo appello datato 20 settembre 1995 la convenuta postula la riforma
della decisione pretorile nel senso di respingere la petizione.
L'appellante
ritiene che il Giudice di prime cure abbia deciso in contrasto con i dettami l'art.
2 CC. A mente dell'appellante infatti il contratto sarebbe stato disdetto
regolarmente, non essendo nel caso in esame applicabili - per giurisprudenza
costante - gli art. 226a e segg. CO relativi alla vendita a rate. Ne seguirebbe
che ai sensi delle clausole 10 e 3 del contratto medesimo l'attore sarebbe
debitore nei confronti del convenuto di tutte le rate residue.
Con
osservazioni del 2 novembre 1995 l'attore auspica - protestando spese e
ripetibili - la reiezione dell'appello, ribadendo in sostanza quanto addotto
nella sentenza pretorile.
Considerato
in diritto
- Il
contratto di leasing finanziario é un rapporto contrattuale secondo cui il
prestatore del leasing (o locatore) acquista da un fornitore una cosa - mobile
o immobile - e la cede ad un'altra persona (prenditore del leasing o
conduttore) che la utilizza e ne gode, durante un periodo di tempo determinato
e contro pagamento di rate periodiche (Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht
BT, 1991, pag. 285; Honsell/ Vogt/ Wiegand, OR-Kommentar, Einleitung vor
Art. 184 ff., no. 76-80; SJZ 1993 (89) 119 e segg.).
Nel
caso concreto, le parti - __________ quale locatore e __________ in veste di
conduttore - hanno sottoscritto in data 4 dicembre 1989 un contratto di leasing
finanziario con oggetto la fornitura di una cucina e di altro materiale da
cucina da parte della ditta __________di __________(doc. D).
2.1 Per
quanto attiene alla qualifica giuridica, dottrina e giurisprudenza dominanti
sono unanimi nel far ricadere il contratto di leasing finanziario tra i
contratti sui generis presentando lo stesso elementi della compra-vendita,
della vendita rateale, della locazione e del mandato (Honsell/Vogt/ Wiegand,
op. cit., Einleitung vor Art. 184 ff., no. 85 e segg.; SJZ 1993 (89) 119
e segg.).
Differenze
si riscontrano tuttavia quanto all'applicazione in seno a questa costellazione
contrattuale degli art. 226a e segg. CO relativi alla vendita a pagamento
rateale.
Secondo
l'art. 226m cpv. 1 CO infatti, le citate norme sono applicabili "a tutti i
negozi giuridici e combinazioni di negozi giuridici, segnatamente ai contratti
di nolo e vendita, con i quali le parti perseguano uno scopo economico identico
a quello conseguibile con la vendita a pagamento rateale, qualunque sia la
forma giuridica di cui si valgono".
2.2 In
caso di leasing finanziario non si può evidentemente parlare di vendita
rateale in senso stretto, mancando il presupposto del trapasso della proprietà
sull'oggetto. Per definire il concetto di "scopo economico identico"
non bisogna tuttavia basarsi sulla forma giuridica scelta dalle parti, bensì
sull'interesse economico che essa incorpora e sugli effetti giuridici che essa
produce. In altre parole per determinare se il contratto di leasing finanziario
valga quale contratto di vendita a rate ai sensi degli art. 226a e segg. CO
bisogna valutare se le implicazioni economiche che lo stesso comporta siano parificabili
a quelle, appunto, di una compra-vendita (DTF 118 II 154; 113 II 171; SJZ
1993 (89) 121; 1990 (86) 199).
Qualora
una cosa mobile venga ceduta al conduttore ad uso indisturbato e duraturo sino
al suo completo deprezzamento e quest'ultimo sia tenuto ad effettuare un numero
prestabilito di versamenti rateali quale controprestazione, che raggiungano o
superino il prezzo dell'oggetto ceduto, la posizione del conduttore viene a corrispondere
economicamente a quella del compratore in una vendita a pagamento rateale (DTF
118 II 154; 113 II 171; SJZ 1993, 121; 1990, 199).
Alcuni
autori fanno dipendere l'applicazione delle disposizioni relative alla vendita
rateale dal fatto a sapere se la forma di leasing finanziario verta su beni di
consumo piuttosto che su beni d'investimento. Nel caso di beni di consumo detta
applicazione viene ammessa, mentre per i beni d'investimento la stessa viene
generalmente negata, ad eccezione di quando il contratto preveda esplicitamente
la possibilità per il conduttore di acquistare la cosa alla scadenza
contrattuale (Schluep in Honsell/ Vogt/ Wiegand, op. cit. Einleitung
vor Art. 184 ff., no. 89; Honsell, op. cit., pag. 286; Rinderknecht,
Leasing von Mobilien, 1984, pag. 109 e segg.; Guhl/ Merz/ Koller, Schweizerisches
Obligationenrecht, 8. edizione, pag. 333 e segg.; SJZ 1987 186 e segg.).
Nella
fattispecie, il contratto stipulato tra le parti ha per oggetto la fornitura di
una cucina e di materiale da cucina, attrezzature che l'attore utilizzava
nell'ambito della sua attività professionale di ristoratore (doc. D e F) e che
come tali sono beni d'investimento (Schluep, op. cit. Einleitung vor Art.
184 ff, no. 89; Rinderknecht, op. cit., pag. 13; DTF 118 II
152/3). Il contratto stabiliva il pagamento da parte del conduttore di 67 quote
leasing da fr. 1'339.-- cadauna (di cui 7 da versare al momento della consegna
del materiale), per un ammontare complessivo di fr. 89'712.-- mentre il valore
commerciale della fornitura corrispondeva ad un importo fatturato in fr.
65'878.-- (cfr. doc. D): appare evidente che le attrezzature da cucina erano
state cedute al conduttore per suo uso esclusivo, indisturbato e duraturo, sino
al loro totale deprezzamento.
Le
parti hanno altresì sottoscritto una clausola che concedeva la facoltà al
conduttore di riscattare le attrezzature per la somma di fr. 500.-- una volta
scaduto il contratto (doc. D), qualora il conduttore unilateralmente avesse
espresso la sua volontà in questo senso.
Per
questi motivi e sulla base delle considerazioni fatte in precedenza, va
confermato il giudizio del giudice di prime cure quanto all'applicazione degli art.
226a e segg. CO. E' infatti evidente che il contratto di leasing finanziario ha
posto l'attore - dal punto di vista economico - nella posizione di compratore,
mentre anche la convenuta - che sino alla scadenza del contratto avrebbe
mantenuto la proprietà giuridica sugli oggetti in leasing - ha chiaramente
manifestato contrattualmente la volontà di alienare tali oggetti (cfr. doc. D e
G), indipendentemente dal fatto che questa opzione dipendesse da una
dichiarazione unilaterale dell'attore.
Oltre
a ciò altre clausole del contratto in esame pongono il conduttore nella stessa
posizione di un compratore in senso stretto: l'esclusione di qualsiasi
responsabilità del locatore per vizi delle attrezzature, la manutenzione e la
riparazione, così come le spese di assicurazione a carico del conduttore. (cfr.
doc. D).
3.1 Il
campo d'applicazione delle norme relative alla vendita rateale oltre il settore
specifico viene limitato dall'art. 226m cpv. 4 CO ad alcuni articoli relativi
alla mora del compratore, segnatamente gli art. 226h cpv. 2, 226i cpv. 1 e 226k
CO, qualora il compratore sia iscritto a registro di commercio come ditta o
come persona autorizzata a firmare per una ditta individuale o una società
commerciale oppure quando la vendita sia inerente ad una cosa che, per sua
natura, sia destinata soprattutto ad un'impresa artigianale o industriale o ad
un uso professionale.
Il
legislatore ha ritenuto infatti che per tali negozi debba essere ridotta la
protezione sociale garantita dagli art. 226a e segg. CO (Rinderknecht,
op. cit., pag. 15).
Nell'ambito
della valutazione a sapere se l'oggetto della vendita sia inerente a scopi
professionali o meno, bisogna considerare la funzione obbiettiva dell'oggetto
stesso, non tanto, quindi, il bisogno soggettivo del compratore. Il Tribunale
federale ha specificato che il carattere professionale o industriale di un
oggetto è da ammettere se attraverso la cosa medesima sia possibile realizzare
un reddito (DTF 103 II 116-118; cfr. anche: Rinderknecht, op.
cit., pag. 15; Guhl/ Merz/ Koller, op. cit., pag. 334/5; SJZ
1977, 325).
3.2 Nel
caso concreto non risulta se l'attore al momento della stipulazione del
contratto fosse iscritto a registro di commercio. Dalla documentazione si
evince tuttavia che gli oggetti del leasing - una cucina e attrezzatura da
cucina (doc. D e F) - per loro natura erano destinati all'uso professionale
dell'attore, in quanto attrezzatura da ristorante. Per questi motivi le norme
sulla vendita rateale sono applicabili limitatamente a quanto previsto dall'art.
226m cpv. 4. Di conseguenza - come giustamente ha rilevato il primo giudice -
non dovendo esaminare in generale la validità formale del contratto stipulato
dalle parti, bisogna accertare la validità delle condizioni contrattuali
regolanti la mora del compratore rispetto a quanto statuito dagli art. 226h
cpv.2 e 226i cpv. 1 CO (cfr. SJZ 1993, 122).
4.1 L'art.
226h cpv. 2 CO - di carattere imperativo e lex specialis rispetto all'art. 107
CO - nel caso di mora del compratore concede al venditore la possibilità
dapprima di chiedere al compratore le rate scadute ed in seguito, qualora se ne
sia riservata la facoltà e la mora concerna almeno due rate per un ammontare
non inferiore a un decimo del prezzo complessivo di vendita o una rata pari
almeno a un quarto dello stesso o l'ultima rata, di chiedere il saldo del prezzo
oppure recedere dal contratto (cfr. anche: Honsell/ Vogt/ Wiegand, op.
cit., ad art. no. 226h no. 1 e segg.; Tercier, Les contrats speciaux, 2.
ed, pag. 124 e segg.) .
4.2 Il
contratto di leasing in esame prevede al punto 10 la facoltà del locatore di disdire
con effetto immediato il vincolo contrattuale se il conduttore - tra le altre
ragioni - sia in ritardo di oltre 10 giorni con il pagamento di una quota
leasing, degli interessi di mora o di qualsiasi altro importo. Il contratto
prevede in questi casi che il locatore deve comunicare al conduttore
l'intenzione di valersi della clausola risolutiva ed in seguito le attrezzature
devono essere restituite al locatore o a terzi dallo stesso indicati. Nel caso
di rescissione anticipata, il conduttore é altresì tenuto a versare al locatore
le quote scadute e non pagate, l'importo delle indennità di mora come all'art.
3 del medesimo contratto, il rimborso delle spese legali e giudiziarie e tutte
le altre somme dovute al locatore ai sensi del contratto; quale penale il
conduttore deve inoltre versare al locatore il valore delle quote residue
attualizzato al tasso bancario per i crediti in bianco.
L'art. 226h cpv. 2 CO
comprende due fattispecie distinte:
-
la mora nel
pagamento di rate che offre al venditore il diritto di chiedere le rate
scadute;
-
la
mora nel pagamento di almeno due rate per un ammontare non inferiore a un
decimo del prezzo di vendita o di una rata pari ad almeno un quarto del prezzo
complessivo, condizioni che offrono al venditore la possibilità di ottenere
alternativamente il saldo del prezzo oppure la rescissione del contratto.
Nel caso concreto
non v'è conformità fra questa norma di carattere imperativo (cfr. SJZ
1993, p. 122) e l'art. 10 del contratto di leasing che va ben oltre tali
limiti, come già è stato descritto, in particolare prevedendo presupposti
contrari alla legge per la conclusione anticipata del contratto, onde si
giustifica la parziale nullità della pattuizione in virtù dell'art. 20 cpv. 2
CO.
4.3 Nel caso concreto,
senza opposizione (l'istante non sostiene il contrario) è avvenuta la
riconsegna dei beni oggetto del leasing.
Se, praticamente, il
motivo di questo comportamento è individuabile nell'impossibilità del signor
__________di continuare col pagamento delle rate, in diritto ciò corrisponde
alla rescissione del contratto per atti concludenti. Questa circostanza
comporta l'impossibilità che il prestatore del leasing chieda alla controparte
il saldo del prezzo (art. 226h cfr. 2, ultima fase CO), ma anche che ottenga il
pagamento delle rate scadute (Honsell, Vogt, Wiegand, op.cit., art.
226h, n. 2).
D'altra parte, la parziale
nullità del contratto di leasing priva __________ anche del diritto di
pretendere il pagamento della penale, pari al valore delle quote residue, così
come esposto nel conteggio doc. G.
- Nel caso di recesso
per mora del compratore (nel contratto di leasing, del conduttore) il creditore
ha diritto a un equo compenso per l'uso della cosa e a un'indennità per il
deprezzamento straordinario della stessa, in virtù dell'art. 226i cpv. 1 CO.
Sennonché, nel caso
particolare, né in prima sede, né con l'appello, __________ ha mai inteso
avvalersi di questo diritto, nemmeno a titolo subordinato.
- L'istanza di
assistenza giudiziaria dell'attore, cui controparte non si è opposta,
dev'essere accolta, sia a dipendenza della serietà della sua posizione
sostanziale nel processo, sia sulla base della documentazione prodotta a
sostegno dei presupposti economici dell'art. 155 CPC (certificato municipale e
decisione di impignorabilità del salario in base al minimo d'esistenza).
Richiamati per le spese e
le ripetibili gli art. 147 segg. CPC la LTG e la TOA.
Pronuncia
-
L'istanza
di assistenza giudiziaria 2 novembre 1995 di __________, concernente il
pagamento di tasse e spese giudiziarie, nonché il gratuito patrocinio,
relativamente alla sede d'appello, é accolta.
-
L'appello
20 settembre 1995 __________, è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 800.--, anticipati
dall'appellante, restano a suo carico.
Essa
verserà a __________ la somma di fr. 1'400.-- a titolo di ripetibili.
- Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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