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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.243
Data decisione, Autorità:
21.09.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00243
Lugano
21 settembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 90/95 della
Pretura del distretto di Bellinzona promossa con petizione 7 aprile 1995 da
rappr.
dall’ avv. __________
contro
rappr.
dall’ __________
in
materia di contestazione della graduatoria che il Pretore, con sentenza 29
agosto 1995, ha accolto facendo ordine all’UEF di Bellinzona quale
amministratore del fallimento della __________ di modificare la collocazione in
graduatoria di un credito della __________.
Ed ora
sull’appello 15 settembre 1995 dell’Amministrazione del fallimento che chiede
“l’annullamento” della sentenza impugnata;
Letti ed esaminati gli atti ed i
documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che
nelle motivazioni d’ordine dell’appello si afferma che lo stesso “é nei termini
legali, avendo ricevuto il decreto il 31 agosto 1995 e cadendo i termini nelle
ferie esecutive”;
che
al contrario l’appello é tardivo e come tale deve essere dichiarato
irricevibile già all’esame preliminare dell’art. 313 bis CPC;
che
infatti le cause di contestazione della graduatoria sono condotte secondo la
procedura accelerata (art. 250 cpv. 4 LEF) di cui agli art. 389 e seg. CPC le
quali norme prevedono che il termine per l’appellazione é di 10 giorni (art.
398 cpv. 1 CPC);
che
di conseguenza il termine per proporre l’appello, dal momento che la sentenza é
stata ricevuta il giorno 31 agosto 1995, scadeva l’11 settembre 1995 (giorno
feriale immediatamente successivo all’ultimo giorno utile che cadeva in
domenica);
che
le sospensioni dei termini previste dal codice di procedura (art. 132 e 133
CPC) non si applicano in procedura accelerata (art. 398bis CPC);
che
nemmeno si applicano, nella fattispecie concreta, le ferie esecutive degli art.
56 e seg. LEF poiché le stesse sono esplicitamente riferite agli atti esecutivi
e una sentenza in procedura giudiziaria, seppur accelerata, così come l’atto di
appello nei suoi confronti non sono atti esecutivi (DTF 81 III 133)
rispettivamente le ferie esecutive non si applicano ai termini delle procedure
giudiziarie regolate dal diritto cantonale (Jäger, Commentaire de la LP,
ad art. 56 n. 3, pag. 143);
che,
in ogni caso, le ferie esecutive non sono per di più applicabili nell’ambito
della procedura di fallimento (DTF 96 III 47);
che
ne discende l’insanabile tardività dell’appello con il carico della tassa di
giustizia e delle spese alla parte appellante;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
- L’appello
15 settembre 1995 dell’Amministrazione del fallimento
é irricevibile, siccome tardivo.
- La
tassa di giustizia di Fr. 200.- e le spese di Fr. 20.- (totale
Fr.
220.-) sono a carico della parte appellante.
- Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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