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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.238
Data decisione, Autorità:
04.10.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00238
Lugano
4 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.94.1130 (1528) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
promossa con petizione 27 agosto/4 settembre 1992 da
rappr.
dall’ avv. __________
contro
rappr.
dall’ avv. __________
in materia di contratto di lavoro.
Ed ora sull’appello 13 settembre 1995 dell’attore nei
confronti del decreto 1 settembre 1995 del Pretore che, in accoglimento della
domanda della parte convenuta del 14 giugno 1993, lo obbliga a prestare una cauzione
processuale di Fr. 7’000.- ai sensi dell’art. 153 CPC.
Viste le osservazioni all’appello di data 2 ottobre
1995.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che al di là delle
inconcludenti affermazioni delle parti (una procedura riguardante pretese
derivanti da contratto di lavoro ma superiori a Fr. 20’000.- non rientra
evidentemente in quelle per mercedi e salari di cui agli art. 416 e seg. CPC e
la cauzione processuale, a carico dell’attore, non può tenere conto del valore
della pretesa riconvenzionale poiché il convenuto non é mai tenuto, anche qui
evidentemente, a prestarla) l’appello, per altri motivi di quelli addotti, deve
essere accolto ed il decreto del Pretore riformato nel senso di respingere la
domanda di cauzione;
che infatti per l’art. 153
cpv. 1 litt. b) CPC l’attore può essere tenuto a prestare cauzione per il
rimborso delle spese e per il pagamento delle ripetibili quando é domiciliato
all’estero e non beneficia di disposizioni di un trattato internazionale;
che il Pretore, dando per
scontato il realizzarsi di queste condizioni, ha affermato il contrario della
reale situazione giuridica internazionale;
che infatti la __________,
Stato di domicilio dell’attore, ha aderito alla Convenzione dell’Aja relativa
alla procedura civile del 1 marzo 1954 con effetto dall’8 ottobre 1991 in
qualità di uno degli Stati successori dell’ex Repubblica federativa socialista
di Jugoslavia per la quale la Convenzione era in vigore già dal 1962 (Patocchi
& Geisinger, Code DIP annoté, pag. 626 e seg. in particolare pag. 633
per quanto riguarda lo stato delle ratificazioni al 1° marzo 1994);
che la Svizzera vi ha
aderito nel 1957;
che tale Convenzione
prevede al suo art. 17 che nessuna cauzione o deposito può essere imposto ai
cittadini di uno Stato contraente aventi domicilio in uno di questi Stati per
il fatto di non avere residenza nello Stato in cui procedono in giudizio;
che di conseguenza non
sono date le condizioni di applicazione dell’art. 153 CPC e la domanda di
cauzione della parte convenuta doveva essere respinta;
che esiste anche altra
Convenzione dell’Aja, del 25 ottobre 1980, tendente a facilitare l’accesso
internazionale alla giustizia - ratificata dalla __________, sempre quale uno
degli Stati successori della Jugoslavia, con effetto dal 1° ottobre 1988 ed
anche ultimamente dalla Svizzera, con effetto dal 2 gennaio 1995 (Patocchi
& Geisinger, op. cit., pag. 663 e seg. e 671) - che al suo art. 14
prevede uguale disposizione di quella contenuta nella Convenzione del 1954;
che la tassa e le spese di
giustizia sono a carico della parte istante ed appellata che anche in appello
ha insistito per l’ottenimento della cauzione, mentre non si assegnano
ripetibili all’appellante le cui motivazioni non hanno avuto alcun peso per
l’esito dell’appello;
Per
i quali motivi
vista
per le spese la vigente TG
dichiara
e pronuncia
I.
L’appello é accolto ai sensi dei
considerandi e di
conseguenza il decreto 1 settembre 1995 del Pretore di
Lugano, sez. 3 viene così riformato:
- La domanda di prestazione di cauzione formulata
dalla parte convenuta é respinta.
- La tassa di giustizia di Fr. 200.- e le spese sono
a carico della parte convenuta.
II.
La tassa di giustizia della
procedura d’appello in Fr. 130.-
le spese in Fr. 20.- (totale Fr. 150.-), già
anticipati
dall’appellante, sono a carico della controparte.
III. Intimazione a: -__________
Comunicazione alla Pretura di Lugano,
sez. 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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