AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.225
Data decisione, Autorità:
24.04.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00225
Lugano
24 aprile 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 10'702
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione 11
giugno 1986 da
rappr.
dallo studio legale __________
contro
con
cui la parte attrice ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di
fr. 162’160.90.-, oltre interessi, e il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al P.E. no. __________ UEF di Mendrisio, il tutto
con protesta di spese e ripetibili;
domanda
avversata dalla controparte che, a sua volta, ha postulato in via riconvenzionale
la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 1’306’620.- oltre interessi;
nella
quale il Pretore, con sentenza 19 luglio 1995, ha accolto la petizione
limitatamente all’importo di fr. 6’600.- e rigettato in via definitiva entro
tali limiti l’opposizione al precetto esecutivo, respingendo per contro la
domanda riconvenzionale;
appellante
il convenuto il quale, con atto di appello 23 agosto 1995, chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione e di
accogliere la sua domanda riconvenzionale limitatamente a fr. 556’620.-;
mentre
il convenuto, con osservazioni 25 settembre 1995, chiede la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto
A. L’attrice __________
e il convenuto __________ hanno stipulato in data 25 luglio 1985 un contratto
scritto mediante il quale la prima ha ottenuto la rappresentanza esclusiva a
livello mondiale, fatta eccezione per alcuni paesi espressamente menzionati,
dei sistemi di equilibraggio prodotti dalla ditta individuale __________ di
proprietà del convenuto. Tale contratto prevedeva la scadenza al 31 dicembre
1986 con proroga tacita di un altro anno in mancanza di disdetta inoltrata con
un preavviso di 6 mesi da una delle due parti. Per quel che concerne i margini
di guadagno spettanti all’attrice le parti hanno raggiunto in un primo momento
un’intesa che stabiliva uno sconto a favore dell’attrice del 33% sui prezzi di
listino della __________, mentre successivamente, al fine di incoraggiare le
vendite, le stesse hanno sostituito tale percentuale con una del 40% sui prezzi
di vendita ufficiali __________ (cfr. lo scritto di conferma del 30 settembre
1985, doc. C).
B. Nell’ambito
dell’organizzazione della vendita degli apparecchi __________ l’attrice ha
assunto per la commercializzazione in __________ e in __________ un
rappresentante locale e per questa ragione ha deciso autonomamente, senza darne
alcuna comunicazione al signor __________, di fissare i prezzi di vendita dei
prodotti __________ ad una importo superiore del 25% a quello dei prezzi di
listino __________.
C. A metà settembre 1985
si è tenuta la fiera __________ di __________ alla quale la __________ ha
partecipato con un proprio stand di esposizione. In questa occasione il
convenuto le ha affidato una serie di suoi apparecchi, quali campioni da
esporre, dal valore complessivo di fr. 56’620.-.
D. Venuto a conoscenza
degli aumenti dei prezzi di vendita dei suoi prodotti in __________ e
__________ il convenuto si è immediatamente lamentato presso la __________ la
quale, ammettendo inizialmente soltanto un incremento del 15% ha accettato di
adeguare i propri prezzi. L’attrice non è tuttavia intervenuta con sufficiente
fermezza presso il suo rappresentante __________ che ha continuato a lavorare
con i prezzi maggiorati.
E. Con scritto 5
novembre 1985 (doc. D) il convenuto ha disdetto con effetto immediato il
contratto. Nonostante le contestazioni dell’attrice egli ha confermato la sua
decisione il successivo 18 novembre (doc. G).
Da parte sua l’attrice ha
rifiutato di restituire i campioni destinati all’esposizione di __________
appellandosi al diritto di ritenzione a garanzia di un suo credito per
risarcimento nato dalla rescissione, a suo modo di vedere ingiustificata, del
contratto.
F. Nella primavera 1986
la __________ ha iniziato una nuova attività nel medesimo settore dei sistemi
equilibratori. Con progetti basati su disegni ricavati dallo smontaggio di
apparecchi __________, di cui è venuta in possesso in seguito alla rescissione
del contratto, la __________ ha cominciato a costruire e vendere equilibratori
di mole in maniera indipendente.
G. Con petizione 11 giugno
1986 la __________, contestando la legittimità della disdetta con effetto
immediato, ha postulato la condanna del convenuto al pagamento sia dei danni
cagionati dalla rescissione del contratto che delle spese da lei sostenute
nella commercializzazione dei prodotti __________.
La controparte ha
contestato le argomentazioni attoree e, in via riconvenzionale, ha chiesto la
condanna dell’attrice al risarcimento dei danni per concorrenza sleale ed al
pagamento dei macchinari campioni affidati all’attrice e da essa mai più
restituiti. Ha pure chiesto che venisse imposto all’attrice il divieto di
svolgere ulteriori attività di fabbricazione e di vendita dei modelli
__________.
H. Con la decisione qui
impugnata il Pretore ha dichiarato ingiustificata la rescissione del contratto,
ritenuto che non è stato provato che i prezzi ufficiali del listino __________
siano prezzi a cui l’attrice avrebbe dovuto attenersi e non semplicemente la
base di calcolo della commissione; ha di conseguenza accolto le pretese
dell’attrice per un ammontare di fr. 6’600.- sulla base di un’ordinazione della
__________ che non ha potuto essere onorata.
Il Pretore ha per contro
integralmente respinto le pretese formulate in via riconvenzionale giudicando
fondato il diritto di ritenzione dell’attrice e non soddisfatti i presupposti
di una concorrenza sleale ai sensi dell’art. 5 litt. c) LCsl.
I. Con tempestivo
appello la parte convenuta postula la riforma del querelato giudizio, nel senso
di respingere integralmente la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale
limitatamente a fr. 556’620.-.
Sostiene che il
comportamento dell’attrice ha senz’altro giustificato la rescissione del
rapporto contrattuale. Evidenzia inoltre che il Pretore si contraddice quando
da un lato afferma che il listino dei prezzi __________ non contiene prezzi
vincolanti per l’attrice e d’altra parte riconosce il risarcimento per danno
calcolato con i prezzi elencati nel listino ufficiale __________; oltretutto,
anche se si ritenesse valida l’ordinazione della __________, del resto
successiva alla rescissione del contratto siccome datata 3 dicembre 1986, quale
base di calcolo del risarcimento del danno, questo dovrebbe ammontare a soli
fr. 3’900.-. Rileva infine che l’appellata avrebbe potuto soddisfare le
ordinazioni della __________ consegnandole gli apparecchi-campioni ricevuti
dall’appellante in vista dell’esposizione di __________.
In merito alla domanda riconvenzionale
contesta il diritto di ritenzione dell’attrice ed evidenzia l’inutilità del
diritto alla restituzione dei campioni avendo essi nel frattempo perso ogni
valore. Sostiene che la __________ ha contraffatto i suoi prodotti e sfruttato
la sua ricerca ed i suoi investimenti operati negli ultimi vent’anni
nell’elaborare i suoi apparecchi; da qui il diritto al risarcimento dei danni.
L. Delle osservazioni 25
settembre 1995 della parte appellata, nelle quali essa chiede la conferma del
giudizio di primo grado protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto
necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
- Innanzitutto bisogna
esaminare la legittimità della rescissione immediata del rapporto contrattuale
tra le parti che, come visto, il Pretore ha negato.
1.1. Sia il contratto
d’agenzia che il contratto di rappresentanza esclusiva prevedono la medesima
possibilità di risoluzione immediata del contratto per cause gravi. Infatti
mentre l’art. 418 litt. r) cpv. 2 CO statuisce esplicitamente
un’applicazione analogica delle norme del contratto di lavoro (art. 337 e seg.
CO) al contratto d’agenzia, la giurisprudenza (cfr. DTF 78 II 36 e DTF
89 II 33 ss.) e la dottrina (Gautschi, Commentario bernese, ad art. 418
a/b CO, N. 11c; Kuhn, Der Alleinvertriebsvertrag (AVV) im Verhältnis zum
Agenturvertrag (AV), in Festschrift für Max Keller, 1989, p. 193 e 194) hanno
stabilito l’applicabilità degli stessi art. 337 e seg. CO anche al contratto di
rappresentanza esclusiva.
In questo contesto non é
quindi necessario individuare quale dei due rapporti giuridici abbiano
stipulato a suo tempo le parti ma è sufficiente rilevare che il legame
contrattuale tra di esse, caratterizzato dall’obbligo della __________ di
costruire una rete di rappresentanti per la commercializzazione in esclusiva
degli apparecchi __________, presenta caratteristiche comuni sia al contratto
di agenzia (art. 418 litt. a e seg. CO) che al contratto di rappresentanza
esclusiva (non regolato dalla legge). In effetti il rapporto in questione è un
contratto di durata con una parte incaricata a promuovere e conchiudere affari
godendo di indipendenza giuridica ed economica.
1.2. La risoluzione
immediata del contratto è così giustificata solo in presenza di cause gravi.
Presupposto è quindi
l’esistenza di motivi che rendano oggettivamente intollerabile la prosecuzione
del contratto fino al normale termine di disdetta, secondo il principio
generale della buona fede.
1.3. Nel caso concreto
motivo del licenziamento in tronco è il comportamento dell’appellata che ha
fissato autonomamente, vale a dire senza nulla chiedere o comunicare
all’appellante, i prezzi di vendita al destinatario finale. È pertanto
necessario stabilire introduttivamente se l’appellata aveva l’obbligo di
attenersi ai prezzi di listino della __________ nella vendita dei prodotti nei
paesi di sua competenza o se tale listino era unicamente la base di calcolo per
stabilire lo sconto sugli apparecchi da commercializzare che la __________
avrebbe ottenuto dalla controparte; infatti solo in caso di conferma della
prima ipotesi va presa in considerazione la rescissione per motivi gravi.
È determinante in
proposito il fatto che le parti si siano accordate su nuove percentuali (40%)
dopo che in un primo momento avevano deciso che l’attrice avrebbe ricevuto uno
sconto sui prezzi di listino pari al 33,3%. Tale nuova decisione appare
ragionevole solo se l’attrice non fosse stata libera di aumentare
indirettamente il proprio margine di guadagno maggiorando i prezzi finali. Con
l’accordo sulle nuove percentuali la convenuta ha rinunciato ad una parte del
proprio guadagno (il 6,6%). Essa ha voluto favorire con questo sacrificio la
controparte (dandole ciò a cui ha rinunciato) e indirettamente anche la
promozione dei propri apparecchi praticando una politica dei prezzi di vendita
contenuti al fine di restare competitivi. Il sacrificio in termini di guadagno
della __________ diventerebbe per contro insensato se la controparte fosse
stata libera di aumentare i prezzi di vendita a suo piacimento.
Un partner contrattuale
ragionevole e corretto avrebbe di conseguenza interpretato i prezzi del listino
ufficiale della __________ non solo come base per il calcolo delle percentuali
ma anche come prezzi validi e vincolanti per il consumatore finale dei prodotti
__________.
1.4. Va ora analizzato se
tale violazione degli obblighi contrattuali è causa grave, secondo i parametri
di giudizio derivati dall’applicazione dell’art. 337 CO in materia di
licenziamento in tronco dal contratto di lavoro e qui applicabili per analogia,
atta a giustificare la rescissione contrattuale immediata.
L’esistenza di cause gravi
deve essere esaminata tenendo conto delle peculiarità del singolo caso e
considerando che il licenziamento in tronco è un provvedimento di carattere
eccezionale, ammesso solo come ultima ratio (DTF 117 II 562). Esso
presuppone che il rapporto di fiducia tra le parti sia stato distrutto e che la
prosecuzione del contratto fino al normale termine di disdetta risulti
oggettivamente insostenibile.
Gli estremi del
licenziamento giusta l’art. 337 cpv. 2 CO sono dati per esempio, nel caso
specifico del contratto d’agenzia rispettivamente del contratto di
rappresentanza esclusiva, quando l’agente effettua scorrettamente il calcolo
delle provvigioni (Gautschi, op. cit., ad art. 418 litt. r, N. 2b).
Nella fattispecie
l’appellata ha violato un’importante obbligo contrattuale: contrariamente a
quanto pattuito ha aumentato autonomamente i prezzi di vendita dei prodotti.
Così agendo non solo non ha rispettato la fondata e ragionevole volontà della parte
appellante, indirizzata alla massima competitività dei propri apparecchi sui
mercati ma, fatto ancora più grave, ha agito nel solo suo interesse personale
volendo assicurarsi un incremento del proprio guadagno. La priorità concessa
all’interesse economico personale anziché al rispetto dell’accordo
contrattuale, tenuto presente che la controparte è stata disposta a rinunciare
a favore della controparte ad un discreto margine di guadagno, ha certamente
leso il rapporto di fiducia tra le parti. La fiducia, nella particolare
fattispecie, è estremamente importante in considerazione dell’indipendenza che
il tipo di contratto garantiva all’appellata. In particolare va considerata la
difficoltà del fornitore di effettuare un efficace controllo a livello di provvigioni
rispettivamente di prezzi di vendita finali e il rischio corso dall’appellante
che il buon nome della __________, nel piccolo e specialistico mercato dei
sistemi di equilibraggio, possa essere danneggiato da comportamenti scorretti
della controparte.
Se si volesse anche
ammettere che l’appellata poteva non sapere con certezza che il listino dei
prezzi contenesse prezzi finali per essa vincolanti, la stessa, nel dubbio,
avrebbe dovuto chiedere il consenso alla controparte o perlomeno comunicarle
quanto intrapreso.
Ulteriore elemento di
rottura della fiducia tra le parti sono le affermazioni dell’appellata,
riportate dall’appellante e mai contestate dalla controparte, che in principio
ammetteva soltanto un aumento dei prezzi del 15% nascondendo la realtà delle
cose.. Inoltre se è vero che l’appellata ha subito accettato di ridurre i
prezzi di vendita bisogna anche rilevare che non è intervenuta con sufficiente
convinzione ed efficienza presso il suo rappresentante __________ il quale ha
continuato a praticare prezzi contrari a quanto pattuito.
Si rileva infine che, con
riferimento alla brevissima durata del rapporto contrattuale tra le parti, i
fatti sopraelencati hanno potuto avere ripercussioni importanti e determinanti
sulla fiducia reciproca che non ha nemmeno potuto rafforzarsi nel tempo in
seguito ad una più lunga e leale collaborazione.
Se ne conclude così che il
rapporto di fiducia tra le parti é andato distrutto rendendo insostenibile la
continuazione del rapporto contrattuale fino alla fine del 1986. Essendo la
risoluzione contrattuale giustificata ed essendo addebitabile ad un
comportamento anticontrattuale dell’attrice non le può essere riconosciuta, ai
sensi dell’art. 337b CO, alcuna pretesa di indennità. In tal senso va riformata
la sentenza del Pretore nel senso di respingere, integralmente, la petizione.
- Per quel che
concerne le domande riconvenzionali si osserva, innanzitutto, che l’appellata
ammette d’aver trattenuto apparecchi del valore di fr. 56’620.- messi a sua disposizione
dall’appellante. Anche se il Pretore ha trattato questa problematica sotto
l’angolo del diritto di ritenzione preteso dall’__________per la prima volta,
in causa, con l’allegato di duplica riconvenzionale ed anche ripreso con le
osservazioni all’appello, va evidenziato come l’attrice, con le conclusioni di
causa ha rinunciato a prevalersi di tale eventuale diritto affermando al
proposito unicamente (cfr. punto 10, pag. 7 delle conclusioni) che “la pretesa
(di pagamento dell’importo di Fr. 56’620.- n.d.r.) non deve essere accolta
perché gli apparecchi sono a disposizione della convenuta, non sono stati
venduti e vanno eventualmente conteggiati nel rapporto di dare e avere tra le
parti al prezzo di fabbricazione”.
Va allora solo esaminato
se l’appellata, rifiutandosi di riconsegnare quelle apparecchiature alla
convenuta, ha violato obblighi derivanti dal contratto sul quale si era fondata
la consegna di questi apparecchi campioni. Una tale violazione appare pacifica
essendo stati gli apparecchi consegnati appositamente per l’esposizione e la
loro riconsegna successivamente ripetutamente sollecitata. Ne segue l’obbligo
al risarcimento del danno subito dall’appellante. Tale danno equivale al prezzo
di vendita dei prodotti, vale a dire fr. 56’620.-, tenuto conto che i sistemi
di equilibraggio sono apparecchi sofisticati in continua evoluzione e che
l’obbligo di ritornare gli apparecchi all’appellante risale ad una decina
d’anni fa, momento in cui l’apparecchiatura in questione era ancora vendibile.
- Resta infine da
analizzare, sempre in ambito riconvenzionale, se l’appellata si sia comportata
scorrettamente nei confronti dell’appellante sfruttando i suoi prodotti e
producendone un apparecchio equilibratore simile e se di conseguenza sia
chiamata a rispondere di eventuali danni causati.
3.1. È pacifico che
l’apparecchiatura ideata e prodotta dal convenuto __________ non godeva della
protezione di un diritto esclusivo derivante dalle regole della proprietà
intellettuale, in particolare da quelle della legislazione sui brevetti. Questa
prestazione può allora liberamente essere utilizzata da terzi ma la dottrina e
la giurisprudenza - sotto l’impero della vecchia LCSl applicabile alla
fattispecie poiché i fatti contestati sono precedente nel tempo all’entrata in
vigore, 1 marzo 1988, della nuova LCSl - hanno riconosciuto che la libertà di
imitazione era limitata dalla clausola generale dell’art. 1 cpv. 1 vLCSl ed
ammesso che l’imitazione diventa illecita se circostanze particolari fanno
apparire che si è in presenza di un atteggiamento astuto e scorretto e quindi
contrario alle regole della buona fede (DTF 113 II 219 consid. 3b). La
situazione non è cambiata con la nuova legge, forse meglio precisata dall’art.
5 LCSl che parla di sfruttamento di una prestazione d’altri (cfr. François Perret,
I prezzi adescanti e lo sfruttamento di una prestazione d’altri, in Rep. 1989,
36) nel senso di plagio di prodotto concreto e ben elaborato (Messaggio del
CF del 18 maggio 1983 sulla Legge federale contro la concorrenza sleale, n.
241.5).
3.2. A prescindere
dall'esistenza di un atteggiamento scorretto dell'attrice -che all'apparenza
potrebbe sembrare essersi verificato avendo tratto conoscenze dallo smontaggio
dell'apparecchio o di apparecchi avuti tra le mani a dipendenza del rapporto di
rappresentanza ma che trova mitigazione nel non doverlo ritenere contrario alla
buona fede per il fatto che la stessa attrice si è interessata delle
conseguenze del suo intendimento ricevendo assicurazioni sulla sua liceità da
uno studio di Patentanwälte (cfr. lettera 18.12.1985 dello studio __________,
doc. P) - è difficile scostarsi dalla valutazione operata dal Pretore sui
risultati della perizia __________. Questa prova infatti - da cui avrebbe
dovuto risultare l'illiceità e l'astuzia di __________ nello sfruttare il
prodotto della controparte - non raggiunge il suo scopo. Anzi, malgrado il
linguaggio prevalentemente tecnico, essa è sufficientemente chiara quando
rileva:
-
che
i due congegni, __________ e __________, servono entrambi ad equilibrare mole;
-
che
in essi è divesa la collocazione delle masse ("masselottes")
di equilibramento: ne risulta che l'apparecchio __________ è equilibrato
dinamicamente, mentre l’apparecchio __________ non lo è;
-
che,
pur riprendendo il principio dell'equilibratore __________, la macchina
dell'attrice non ne è una copia (perizia, pag. 7);
-
che
l'apparecchio __________ presenta un perfezionamento importante
rispetto all'equilibratore __________ (perizia, pag. 10).
Ne
potrebbe seguire che, fosse stato l'apparecchio __________ coperto da brevetto,
quello __________ avrebbe potuto rappresentare una novità pure brevettabile
poiché, pur ponendo lo stesso problema e partendo dalla stesa concezione, non
lo risolve in modo identico in tutti i suoi elementi necessari (Kamen Troller,
Manuel du droit suisse des biens immatériels, tome I pag. 73) e rappresenta,
così dovendosi interpretare la perizia anche se la stessa non approfondisce la
problematica, un progresso tecnico che presumibilmente risponde meglio alle
necessità di chi utilizza quell'apparecchio (Kamen Troller, op.cit.,
pag. 86).
3.3. Per le considerazioni
che precedono non è possibile intravedere nel comportamento dell’attrice
un’attività concorrenziale sleale e quindi la violazione di diritti assoluti o
di norme di protezione altrui. Mancando il requisito dell’illiceità dell’art.
41 CO ogni pretesa di risarcimento del danno dev’essere respinta a conferma, su
questo punto, della sentenza del Pretore.
Nemmeno è ravvisabile una
ingerenza indebita (volendo esaminare la fattispecie dal punto di vista
dell’art. 62 CO richiamato sussidiariamente dall’appellante) poiché essa è data
quando una persona si arricchisce per un suo intervento personale nel
patrimonio di terzi, per esempio mediante l’uso non autorizzato di brevetti
d’invenzione di terzi (Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht
- Allgemeiner Teil, 6. ed., Vol. I, N. 1491). Infatti è comunque necessario che
l’ingerenza avvenga in un ambito che è stato attribuito ad una terza persona e
di cui solo questa può disporre (OR-Schulin, Art. 62 N. 43), ciò che in
concreto, come visto ai considerandi precedenti, non è il caso.
- In conclusione
l’appello viene parzialmente accolto nel senso di respingere la petizione e di
accogliere la domanda riconvenzionale limitatamente alla domanda di pagamento
delle apparecchiature non restituite di Fr. 56’620.-. Con l’appello il
convenuto ed attore riconvenzionale non ha più fatto domanda degli eventuali
interessi di mora.
Le tasse di giustizia, le
spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono le soccombenze delle parti
tenuto conto nella ripartizione, per entrambe, che elevate domande di causa non
sono state riconosciute o lo sono state solo in misura molto ridotta.
Per i quali motivi,
richiamati, per le spese, gli art. 148 e rel. CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello del 23
agosto 1995 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
19 luglio 1995 della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord è riformata
nel modo seguente:
-
La petizione
è integralmente respinta.
-
Le spese e
la tassa di giustizia di fr. 4’000.-, già anticipate dall’attrice,
rimangono a suo carico. L’attrice dovrà rifondere al convenuto fr. 12’000.- a
titolo di ripetibili.
-
La
domanda riconvenzionale è parzialmente accolta e di conseguenza la ditta
__________), è tenuta a versare a __________, l’importo di fr.
56’620.-.
-
Le spese e
la tassa di giustizia della domanda riconvenzionale di fr. 8’000.-,
già anticipate dal convenuto, restano a suo carico in ragione di
22/23 e per la rimanenza a carico dell’attrice.
Il convenuto è
altresì tenuto a rifondere alla controparte fr. 36’500.- a titolo di
ripetibili.
II. Le spese della
procedura di appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
6’800.-
b) spese di cancelleria fr.
200.-
totale fr.
7’000.-
già anticipate
dall’appellante, rimangono a suo carico in ragione di 8/9 e per la rimanenza a
carico della parte appellata alla quale l’appellante dovrà inoltre rifondere
fr. 10’000.- per parte di ripetibili d’appello.
III. Intimazione a : - __________
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Mendriso- Nord.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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