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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.218
Data decisione, Autorità:
08.07.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00218
Lugano
8 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 4406 della Pretura di Locarno-Città, promossa con petizione
19 aprile 1993 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 33’600.--
oltre interessi in conseguenza del contratto di assicurazione;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 5 settembre 1994 ha respinto;
Appellante
l’attore, che con atto di appello del 19 settembre 1994 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione;
Gravame
che questa Camera, fatto salvo il momento di decorrenza degli interessi, ha
accolto con sentenza 5 gennaio 1995;
Decisione
che la convenuta ha impugnato con ricorso per riforma avanti al Tribunale
federale, il quale l’ha parzialmente accolto annullando la sentenza di questa
Camera e rinviandole la causa per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi;
Ritenuto
in fatto:
A. Il
27 giugno 1992 ignoti sono penetrati nell’abitazione dell’attore provocando
danni al mobilio e alle suppellettili stimati in fr. 33’600.--.
La
convenuta, assicuratrice dell’attore in virtù della polizza __________ di
“Assicurazione casalinga” (doc. B), ha rifiutato la copertura di detto danno,
il quale è perciò oggetto della presente causa.
B. La
convenuta ha giustificato la propria resistenza alla pretesa attorea con il
fatto che l’attore non avrebbe subito alcun furto, ma solo danni materiali
riconducibili ad atti vandalici, rischio questo non previsto dal contratto
stipulato dalle parti.
C. Il
Pretore ha ritenuto che dalla clausola B2 11 dell’appendice alle CGA emerga
chiaramente, senza bisogno di interpretazione, la volontà delle parti di
escludere dalla copertura assicurativa gli atti di puro vandalismo, quali
sarebbero in specie quelli commessi a danno dell’attore.
Spettava
all’attore, che non vi sarebbe riuscito, dimostrare che gli autori intendevano
commettere furto con scasso.
Da
ciò la reiezione della petizione.
D. Questa
Camera, accogliendo l’appello dell’attore, ha ritenuto che la clausola
contrattuale contestata includesse anche il danno conseguente ad atti vandalici
commessi nell’ambito di un tentato furto nel quale nulla viene rubato.
Essendo
siffatta fattispecie indistinguibile da quella dell’atto vandalico puro e
semplice, in applicazione dell’art. 33 LCA dovrebbe essere la convenuta e non
l’attore a sopportare le conseguenze dell’equivoca formulazione della clausola
contrattuale.
E. Il
Tribunale federale, accogliendo parzialmente il ricorso per riforma della
convenuta, ha stabilito che l’autorità cantonale, dopo avere correttamente
eruito il senso della clausola contrattuale applicabile, avrebbe omesso di
vagliare in concreto le circostanze di fatto poste a fondamento delle
reciproche pretese delle parti, rinviandole perciò la causa per un nuovo
giudizio dopo l’effettuazione dei necessari accertamenti.
Considerato
in diritto:
-
Richiamate
le norme applicabili in materia di onere della prova, il Tribunale federale ha
imposto alla scrivente Camera di accertare se l’attore ha saputo rendere
altamente verosimile il realizzarsi di un furto con scasso, e se la convenuta
ha dimostrato con pari verosimiglianza la sussistenza di elementi e circostanze
che escludono il predetto evento.
-
A
mente del giudizio di rinvio (consid. 2, pag. 7), la forzatura di un’entrata
(porta o finestra) o l’uso di oggetti trovati in casa per provocare
danneggiamenti, o ancora la messa a soqquadro dell’appartamento bastano per
ritenere con alta verosimiglianza l’ipotesi di un furto.
Almeno
due di questi elementi si sono in concreto verificati: hanno infatti avuto
luogo sia la forzatura della porta di entrata per mezzo di un cacciavite (cfr.
il rapporto di polizia doc. 1, pag. 1 e pag. 7; deposizione teste __________)
che l’uso di oggetti trovati in loco per arrecare danni (in concreto una
sciabola che era appesa alla parete, cfr. doc. 1, pag. 1 e 2).
- Null’altro
depone però a favore della tesi del tentativo di furto, e a questi elementi se
ne contrappongono altri che depongono invece per la tesi del puro evento
vandalico.
E’
in particolare assai significativo il fatto che non vi sia traccia alcuna che
indichi che l’autore (o gli autori) abbia cercato degli oggetti di valore: non
sono stati spostati mobili, non sono stati svuotati i cassetti, non si è in
complesso trovata evidenza del frenetico rovistare di un ladro alla ricerca di
oggetti da asportare (cfr. le deposizioni dei testi __________ e __________; le
foto in atti doc. M).
Non
potendosi nemmeno ammettere che un’eventuale azione furtiva abbia dovuto essere
interrotta per il sopraggiungere dei proprietari o di terze persone, ma dovendosi
al contrario ritenere che vi sia stato modo di portare a compimento l’azione
dolosa, anche il fatto che nulla sia stato rubato è -in simili circostanze-
elemento oggettivo contrario alla tesi del tentato furto (cfr. il verbale di
interrogatorio in polizia del 30 giugno 1992 dell’attore, nel quale lo stesso
attore ammette che sarebbe stato possibile asportare l’impianto stereofonico,
visibile nelle foto di cui ai doc. L e M, oppure altri oggetti).
Del
resto, quella del vandalismo e non del furto è stata la prima soggettiva
deduzione, oltre che degli inquirenti, anche dell’attore medesimo in base ai
riscontri oggettivi in suo possesso: nel corso del predetto interrogatorio egli
si è dichiarato certo, dopo controllo approfondito, che nulla era stato asportato,
e che “l’autore è entrato in casa nostra solo per causare intenzionalmente dei
danneggiamenti .... in quanto nulla è stato toccato nei cassetti...”.
- La
valutazione degli elementi in favore delle contrapposte tesi conduce questa
Camera a ritenere fondata l’alta verosimiglianza del verificarsi di un evento
vandalico, piuttosto che di un tentativo di furto con scasso.
Tolta
la forzatura della porta di entrata, la quale è premessa indispensabile per il
verificarsi di entrambe le ipotesi e perciò elemento da solo non decisivo,
l’utilizzo di una sciabola e di bibite trovate in loco per arrecare danno non
prevale, nelle concrete circostanze, sull’accertamento dell’assenza del caotico
disordine che segnala che il mancato ladro ha rovistato alla ricerca di oggetti
di valore, che pure c’erano (p. es. l’impianto stereofonico), ma che non sono
stati asportati.
Nulla
cambia il fatto che l’attore, dopo aver ripetutamente espresso certezza del
fatto che nulla mancava (rapporto di polizia doc. 1, avviso di sinistro doc. 2)
e che si trattava di incursione vandalica (doc. 1), abbia tentato mesi dopo di
accreditare la tesi del furto con la pretesa sparizione di un fermacravatte del
valore di fr. 92.-- (doc. D), oggetto che peraltro per la sua natura si presta
ad essere facilmente smarrito.
Se
ne deve concludere per la mancanza di fondamento della pretesa attorea, e di
conseguenza per la reiezione del gravame.
Le
spese della causa seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
19 settembre 1994 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 580.--
b)
spese fr.
20.--
T
o t a l e fr.
600.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico. L’attore rifonderà alla
convenuta fr. 1’500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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