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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.215
Data decisione, Autorità:
16.11.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00215
Lugano
16 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.95.248 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
promossa con petizione 4 gennaio 1995 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
in
materia di concorrenza sleale e protezione della personalità, nella quale il
Pretore con decisione 19 giugno 1995 ha respinto una domanda cautelare
dell’attore.
Appellante
l’attore che, con appello 3 luglio 1995 chiede in via principale la riforma del
decreto nel senso di accogliere le domande cautelari, e in via subordinata che
gli atti siano rinviati al Pretore per un nuovo giudizio cautelare dopo
assunzione dei mezzi di prova indicati all’udienza dell’8 marzo 1995.
Mentre
il convenuto con osservazioni all’appello 7 settembre 1995, chiede la reiezione
dell’avverso gravame.
Letti ed esaminati
gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in
diritto
- L’attore
__________ -che a suo dire non esercita alcuna attività professionale in
Svizzera- chiede con la causa di merito che venga ordinato giudizialmente al
convenuto __________, ingegnere STS, di depositare presso la Pretura copia di
tutta la documentazione del di lui studio professionale in cui figura il nome
dell’attore quale “collaboratore”, e di inviare a tutti i destinatari di detta
documentazione una comunicazione indicante che il nome dell’attore è stato
utilizzato senza consenso e che nessun rapporto di collaborazione sarebbe
esistito.
In
via supercautelare l’attore ha riproposto la domanda di deposito della
documentazione, nonché la richiesta dell’ordine al convenuto di astenersi
dall’uso ulteriore della carta intestata sulla quale figura il nome del
richiedente.
-
Il
Pretore, dopo aver parzialmente accolto con decreto 9 gennaio 1995 la richiesta
supercautelare ordinando al convenuto di astenersi dall’utilizzare carta
intestata recante il nome dell’attore, con la decisione impugnata ha respinto
le domande cautelari dell’attore ritenendo che egli non avesse provato il danno
grave, imminente e difficilmente riparabile che gli deriverebbe dalla mancata
adozione dei richiesti provvedimenti.
-
Con
l’appello la parte attrice ripropone in sostanza le proprie tesi di fatto e
diritto, e chiede di conseguenza la riforma del decreto nel senso di accogliere
le sue domande, oppure, in via subordinata postula il rinvio degli atti al
Pretore per l’assunzione delle prove da lui a torto rifiutate perché ritenute
irrilevanti.
-
La
prima considerazione che si impone è quella per cui l’attore, per sua stessa
ammissione, non svolge in Svizzera alcuna attività lucrativa (cfr. ancora
l’appello, punto 1, pag. 2).
Di
conseguenza è assai dubbio che egli possieda la legittimazione attiva ai sensi
degli art. 9 e segg. della LCSl, e possa perciò valersi delle norme previste
dalla LCSl stessa, dal momento che non si è in presenza di alcuna situazione di
concorrenza, leale o sleale che sia.
La
questione non ha comunque importanza decisiva, dovendosi in ogni caso decidere
la presente tematica di asserita violazione del nome ai sensi delle calzanti
norme del CCS, dato che la stessa LCSl (art. 14) dichiara applicabili per
analogia, in materia di provvedimenti cautelari, gli art. 28c a 28f CCS.
- Si
deve concordare con il ricorrente sul fatto che il Pretore ha applicato a torto
l’art. 376 CPC in luogo delle specifiche norme del CCS. Tuttavia, l’esigenza
del danno quale requisito per l’adozione di misure cautelari è prevista anche
dal CCS.
L’art.
28c CCS stabilisce infatti che chi rende verosimile una lesione illecita della
sua personalità, imminente o attuale e tale da potergli causare pregiudizio
difficilmente riparabile può chiedere al giudice di ordinare provvedimenti
cautelari, ritenuto che il pregiudizio in questione può essere di natura
finanziaria oppure morale (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité,
Zurigo, 1984, pag. 151; Pedrazzini/Oberholzer, Grundriss des
Personenrechts, 3. edizione, Berna, 1989, pag. 171).
- Il
richiedente (petizione, punti 7 e 13; appello, punti 10 e 16) ravvisa in
sostanza un simile pregiudizio:
-
nella
prospettiva dell’avvio di procedure nei suoi confronti da parte dell’autorità
fiscale e/o amministrativa;
-
nel
vedersi ridotto al ruolo di semplice collaboratore di un ingegnere STS, e
nell’impatto che ciò avrebbe su altri professionisti del settore;
A
fronte di un simile preteso pregiudizio, può essere tranquillamente confermata
la decisione pretorile.
6.1 L’attore
afferma di essere meteorologo e docente di meteorologia e fisica dell’atmosfera
in vari istituti superiori italiani (petizione, punto 1).
Di
queste asserzioni, che perciò rimangono allo stadio di mere allegazioni di
parte, egli non ha fornito prova alcuna.
L’unico
elemento in atti sulle qualifiche dell’attore è rappresentato dall’atto di
costituzione di una società in accomandita semplice (doc. G), nel quale egli
(siamo nel 1980) si definisce “pilota civile”, mentre tale società, di cui egli
doveva essere socio accomandante, si proponeva “ricerche, promozione e studi
relativi alle attrezzature ed attività sportive...”.
A
fronte di tali qualifiche, non si vede per quale motivo il procedente dovrebbe
considerare fonte di danno difficilmente riparabile l’accostamento, sia pure in
veste di collaboratore, ad un ingegnere STS, posto che la qualifica di
collaboratore o di dipendente non è di per sé offensiva per chicchessia, ma
potrebbe semmai sembrare strana se riferita a professionisti di fama
universale, circostanza che non si verifica nella fattispecie, non avendo
l’attore in questa procedura fornito la prova o anche solo la verosimiglianza
non già di godere di fama universale, ma anche solo di possedere un titolo di
studio almeno equivalente a quello del convenuto.
6.2 Parimenti
inconsistente è il paventato avvio nei suoi confronti di procedure da parte
delle autorità fiscali e/o amministrative, non essendo tali procedure - per
l’asserita assoluta regolarità della posizione dell’attore- passibili di
arrecargli pregiudizio alcuno, mentre la sola eventuale esistenza di simili
procedure, destinate a sfociare nel nulla, costituirebbe per sua parte
pregiudizio meramente transitorio e perciò tutt’altro che irreparabile.
-
Tale
situazione non avrebbe subito alcuna modifica nemmeno dopo assunzione delle
prove richieste dall’attore, e perciò giustamente rifiutate dal Pretore.
-
L’appello,
infondato in ogni suo punto, viene respinto con il carico di spese alla parte
attrice ed appellante. Alla parte convenuta non possono nondimeno essere
attribuite ripetibili di appello, essendo le sue osservazioni manifestamente
tardive per aver computato, a torto, nel termine assegnato le ferie giudiziarie
estive.
Per i quali motivi
visti gli art. 3 e 14 LCSl, 28c e seg.
CCS
e, per le spese, l’art. 148 CPC e la
vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L’appello
3 luglio 1995 di __________ è respinto.
-
La
tassa di giudizio di Fr. 380.- e le spese in Fr. 20.- (totale Fr. 400.-) già
anticipati dall’appellante rimangono a suo carico.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sez. 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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