AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.21
Data decisione, Autorità:
21.02.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00021
Lugano
21 febbraio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella
causa per mercedi e salari (inc. no.
261/93 spec. della Pretura Mendrisio-Sud) promossa con istanza 2 luglio 1993 da
rappr. da: __________
contro
rappr. dallo studio legale
con cui l’istante ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di complessivi fr. 16’876.80 oltre interessi (pretese
salariali e indennità per licenziamento abusivo);
domande avversate dalla convenuta, che si è
riconosciuta debitrice di soli fr. 520.-, e sulle quali il Segretario Assessore
con sentenza 29 dicembre 1994 si è così pronunciato:
- L’istanza 2 luglio 1993 di __________, __________, è
parzialmente accolta.
§ Di conseguenza __________ è condannata a versare a
__________, __________ fr. 1’872.- oltre a interessi al 5% dal 2 luglio 1993.
- Non si percepiscono né tasse di giustizia né spese.
__________ rifonderà a __________ fr. 750.- a titolo di indennità per
ripetibili.
Appellante la parte istante, che con appello 5 gennaio
1995 ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere
integralmente l’istanza, con la protesta di spese e ripetibili di primo e
secondo grado;
mentre la convenuta con osservazioni 18 gennaio 1995
ha postulato la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Ritenuto
in fatto
A. __________ ha lavorato alle dipendenze della ditta __________,
dall’inizio del 1992 al 25 marzo 1993, data del suo licenziamento da parte del
datore di lavoro con effetto al 31 maggio 1993 (doc. B).
B. Con istanza 2 luglio 1993 egli ha chiesto la condanna
della società convenuta al versamento di fr. 1’900.80 oltre interessi al 5% dal
1° giugno 1993 ad integrazione dei salari di aprile e maggio 1993, nonché al
pagamento di fr. 14’976.-, equivalenti al salario per sei mesi, a titolo di
indennità per licenziamento abusivo.
La
richiesta di integrazione salariale si giustificava, a suo dire, in quanto il
datore di lavoro, versando i salari di aprile e maggio 1993, non avrebbe tenuto
conto che egli aveva lavorato giornalmente per circa 6 ore, mentre il carattere
abusivo della disdetta, che comportava il riconoscimento di un’indennità a suo
favore ex art. 336a CO, era evidente, essendo il licenziamento la conseguenza
dell’azione sindacale da lui svolta, finalizzata all’introduzione nell’azienda
di un contratto collettivo di lavoro.
C. Nel corso dell’udienza del 10 settembre 1993 la
convenuta ha ammesso le richieste di controparte limitatamente all’integrazione
salariale di una somma di fr. 520.-, atteso che il dipendente era impiegato
giornalmente circa 4 ore. La disdetta non sarebbe invece abusiva, in quanto non
dovuta alla presunta azione sindacale dell’istante, né avvenuta in ragione
della sua affiliazione al sindacato: il motivo della stessa andava piuttosto
ricercato nel comportamento dell’istante nei confronti dei colleghi e
superiori.
D. Con sentenza 29 dicembre 1994 il Segretario Assessore
ha parzialmente accolto l’istanza, condannando la convenuta al pagamento di fr.
1’872.- oltre interessi al 5% dal 2 luglio 1993; le ripetibili nella misura di
fr. 750.- sono state per contro poste a carico della parte istante.
In
sostanza, il giudice di prime cure ha escluso il carattere abusivo del
licenziamento, ritenendo che lo stesso fosse dovuto al comportamento scorretto
dell’istante nei confronti dei colleghi e dei dirigenti e non all’attività
sindacale svolta dal lavoratore. Quanto all’integrazione salariale, la stessa è
stata in gran parte riconosciuta, risultando agli atti che l’istante nei mesi
precedenti aveva lavorato mediamente 155 ore, pari a circa 6 ore giornaliere.
E. Con appello 5 gennaio 1995 l’istante ha chiesto la
riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente l’istanza,
protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado.
L’appellante
ripropone la tesi secondo cui il suo licenziamento è avvenuto per l’attività
sindacale da lui svolta e non per presunti e non comprovati atteggiamenti
scorretti nei confronti dei colleghi: di qui la richiesta di un’indennità ex art.
336a CO. L’integrazione salariale va inoltre ammessa per fr. 1’900.80, atteso
che egli lavorò mensilmente per circa 156 ore; gli interessi su tale somma
sarebbero inoltre dovuti a far tempo dal 1° giugno 1993 e non dal 2 luglio
1993, come appurato in prima sede. L’appellante contesta infine il giudizio
sulle ripetibili operato dal Segretario Assessore, facendo notare come
nell’ambito di una richiesta di indennità per licenziamento abusivo il
dipendente non possa essere tenuto a cifrare le sue pretese di indennizzo,
atteso che la legge lascia al giudice la facoltà di valutare con equità quanto
dovuto a questo titolo.
F. Delle osservazioni 18 gennaio 1995 della convenuta,
con cui si postula la reiezione del gravame con la protesta di spese e di
ripetibili, si dirà se necessario nei successivi considerandi.
Considerando
in
diritto
- La procedura di appello si caratterizza quale
accertamento critico della decisione del primo giudice senza possibilità che
queste emergenze processuali possano essere mutate (Cocchi/Trezzini,
CPC, N. 5 ad art. 321). Tale principio vale anche nell’ambito della procedura
per mercedi e salari, non potendogli essere contrapposta con successo la
massima ufficiale stabilita dal diritto federale all’art. 343 cpv. 4 CO (Cocchi/Trezzini,
op. cit., N. 4 ad art. 321; IICCA 23 novembre 1993 in re C./D. SA): ciò
implica, in particolare, il divieto di produrre in questa sede nuova
documentazione (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit.,
N. 7, 8, 23 e contrario ad art. 321; IICCA 24 gennaio 1994 in re G. e
G./L.).
Ne
discende che i documenti allegati dall’appellante al gravame sub doc. I-IX, la
cui acquisizione d’ufficio è parimenti inammissibile (Rep. 1982, p. 105;
IICCA 24 agosto 1993 in re M./M.), dovranno essere senz’altro estromessi
dall’incarto.
- L’appellante chiede innanzitutto che ad integrazione
dei salari di aprile e maggio 1993 gli venga riconosciuta la somma di fr.
1’900.80 e non solo l’importo di fr. 1’872.- accordato in prima sede: a suo
dire, il primo giudice avrebbe correttamente accertato come egli nei mesi
precedenti avesse in media lavorato per circa 6 ore al giorno, 6 giorni la
settimana, 26 giorni al mese, giungendo tuttavia all’erronea conclusione che le
ore mensili svolte fossero 155; in realtà, moltiplicando le ore giornaliere ai
giorni lavorativi mensili, si otterrebbero 156 ore al mese. Tenuto conto delle
risultanze agli atti (cfr. doc. 2), la richiesta può senz’altro essere accolta.
Va
parimenti accolta la richiesta di far decorrere gli interessi moratori su tale
importo a far tempo dal 1° giugno 1993 e non dal 2 luglio 1993, come stabilito
nel querelato giudizio: la decorrenza degli interessi da quella data, stante
l’accordo delle parti in tal senso (cfr. istanza p. 3 e conclusioni di parte
convenuta p. 10), era infatti pacifica. Del resto, in virtù dell’art. 323 cpv.
1 CO, in mancanza di un accordo specifico o di una speciale norma nel contratto
collettivo, il salario deve essere pagato al lavoratore alla fine di ogni mese:
se il pagamento non avviene a quel momento, il datore di lavoro si trova in
mora, senza che un’interpellazione sia necessaria (art. 102 cpv. 2 CO; IICCA
2 novembre 1993 in re L./F.C.; Brunner/Bühler/Waeber, Kommentar zum Arbeitsvertrag,
Berna 1990, N. 1 ad art. 323 CO).
- L’art. 336 CO prevede che la disdetta del contratto di
lavoro è abusiva se data, tra gli altri casi, per l’appartenenza o la non
appartenenza del lavoratore ad un’associazione di lavoratori o per il legittimo
esercizio di un’attività sindacale da parte del lavoratore (cpv. 2 lett. a),
oppure perché quest’ultimo fa valere, in buona fede, pretese derivanti dal
contratto di lavoro (cpv. 1 lett. d).
L’onere
della prova circa la natura abusiva della disdetta grava per principio sul
lavoratore licenziato (IICCA 10 ottobre 1991 in re B./E.C. SA; 31 maggio
1994 in re L.R. SA/O.; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo 1992,
N. 16 ad art. 336 CO; Rehbinder, Commentario bernese, N. 11 ad art. 336
CO; Humbert, Der neue Kündigungsschutz im Arbeitsrecht, Winterthur 1991,
p. 123 e seg.; Brunner/Bühler/Waeber, op. cit., N. 2 ad art. 336 CO).
Viste le oggettive difficoltà nel portare tale prova, la dottrina e la
giurisprudenza sono tuttavia concordi nel non esigere da lui una prova assoluta
(IICCA 6 aprile 1994 in re J./B. SA), bastando al proposito l’esistenza
di tutta una serie di indizi convergenti (mentre una semplice verosimiglianza
circa l’eventuale loro esistenza non è ancora ritenuta sufficiente: cfr. Troxler,
Der sachliche Kündigungsschutz nach schweizerischem Arbeitsvertragsrecht,
Zurigo 1993, p. 150; Streiff/Von Känel, op. cit., ibidem; Rehbinder,
op. cit., ibidem; Humbert, op. cit., ibidem). Non è altresì necessario
che il motivo alla base della disdetta abusiva sia l’unica causa del
licenziamento: per ammettere una pretesa ex art. 336a CO basta invece che quel
motivo sia quanto meno quello principale, ovvero che lo stesso sia causale per
la determinazione del datore di lavoro a rescindere il contratto di lavoro (Humbert,
op. cit., nota 1 p. 66; Streiff/Von Känel, op. cit., N 16 e 20 ad art.
336 CO; Troxler, op. cit., p. 151, il quale parla di “causalità
psicologica”).
- Nel caso di specie, contrariamente all’assunto del
giudice di prime cure, questa Camera ritiene vi siano sufficienti elementi per
ammettere l’esistenza di un licenziamento abusivo da parte della convenuta.
4.1 L’istruttoria ha dimostrato senz’ombra di dubbio che
l’istante svolse un ruolo molto importante nell’azione sindacale volta alla stipulazione
di un contratto collettivo di lavoro nell’azienda, distinguendosi almeno a tre
riprese: in primo luogo, fu l’istante nel febbraio 1993 a far intervenire in
ditta il sindacato __________ (teste __________), intervento a seguito del
quale venne constatata l’esistenza di molteplici irregolarità nei confronti dei
lavoratori della __________.; in un secondo momento, con una missiva, di cui
risultava firmatario anche lo stesso istante (teste ), le maestranze
chiesero alla ditta un intervento generalizzato del sindacato a tutela dei loro
legittimi interessi; con le finalità indicate, infine, il 24 marzo 1993, su
iniziativa del sindacato, i dipendenti della convenuta si astennero dal lavoro
e parteciparono ad un’assemblea, nel corso della quale, oltre ai rappresentanti
sindacali, il solo istante -tra tutti i dipendenti della ditta- prese la parola
a sostegno delle iniziative messe in cantiere dall’.
Il
giorno successivo l’istante e un altro dipendente, al quale venne espressamente
rimproverato di essere una spia del sindacato (cfr. doc. E e teste __________)
vennero licenziati.
In
tali circostanze non vi è chi non veda come il licenziamento non possa essere
messo in relazione con l’impegno sindacale del dipendente, ciò che lo rende
palesemente abusivo (art. 336 cpv. 2 lett. a CO).
4.2 D’altro canto non va dimenticato che il primo
intervento del sindacato si lasciava ricondurre al rifiuto da parte il datore
di lavoro di versare all’istante le indennità per malattia (teste __________),
per altro dovute e pagate nel mese di aprile (doc. 3): il fatto che il
dipendente sia poi stato licenziato un solo mese dopo aver formulato tale
richiesta, messo in relazione all’altra circostanza riferita dal teste
__________, secondo cui il titolare dell’azienda signor __________ considerava
il dipendente un “rompiscatole” -fors’anche proprio per aver formulato tali
richieste o ancora per aver fatto intervenire il sindacato con i problemi che
ne seguirono- non escludono che la disdetta possa essere stata formulata quale
rappresaglia e perciò sotto un altro aspetto sia abusiva (art. 336 cpv. 1 lett.
d CO).
4.3 A giusta ragione, il primo giudice ha sottolineato
come a diverse riprese, prima dell’episodio del licenziamento, l’istante venne
richiamato dai dirigenti per aver riferito fatti che mettevano in cattiva luce
i colleghi, per “aver seminato zizzania” e non da ultimo per non aver
ossequiato alle direttive di servizio date dal capo settore (teste __________ e
teste __________ il quale invero parla per semplice sentito dire). Non è
tuttavia dato a sapere se il licenziamento del 25 marzo 1993 fu la conseguenza
di tali mancanze.
Vero
che il dipendente venne licenziato dopo una discussione con il signor
__________: il contenuto di tale discussione non è tuttavia noto. Se, come
sembra, la disdetta avvenne poiché l’istante era andato “a lamentarsi di quello
che facevano i dirigenti” (teste __________), ciò non significa ancora -e
soprattutto non ne è la prova- che egli stesse “seminando zizzania” o sparlando
dei colleghi, tanto più che non si sa né nei confronti di chi tali critiche
sarebbero state mosse, né per quali motivi, né in quali termini: al contrario,
ben si può ammettere che la discussione vertesse più o meno direttamente su
quello che era avvenuto il giorno precedente.
In
via abbondanziale, fosse anche provato che quel giorno l’istante formulò delle
lamentele verso i dirigenti, è evidente che le stesse anche in questo caso
sarebbero state tollerate, come erano state tollerate in precedenti occasioni;
tutt’al più il datore di lavoro avrebbe dovuto diffidare il dipendente a non
ripetere in futuro tali mancanze con la minaccia di un’eventuale rescissione
del contratto. Se in questo caso la convenuta optò invece per il licenziamento,
a giudizio di questa Camera, lo si deve senz’altro agli avvenimenti del giorno
prima, che risultano così essere il vero motivo che ha indotto la convenuta a
disdire il contratto (Humbert, op. cit., ibidem; Streiff/Von Känel,
op. cit., ibidem; Troxler, op. cit., ibidem).
- Secondo l’art. 336a CO la parte che disdice
abusivamente il rapporto di lavoro deve all’altra un’indennità.
Essa
costituisce una sanzione punitiva (DTF 119 II 157 e segg.; IICCA
10 ottobre 1991 in re B./E. SA; Rehbinder, op. cit., N. 1 ad art. 336a
CO) ed è stabilita dal giudice avuta considerazione di tutte le circostanze,
ritenuto il massimo di sei mesi di salario e la facoltà per l’avente diritto di
cumulare ad essa il risarcimento del danno per altri titoli giuridici.
Tra
le circostanze di cui il giudice deve tenere conto in un caso concreto vi sono,
ad esempio, la situazione sociale e le possibilità economiche delle due parti,
la gravità dell’offesa alla personalità della parte che ha ricevuto la
disdetta, la natura e la durata delle relazioni di lavoro anteriori alla
disdetta, nonché il modo in cui essa è stata data. Il giudice dovrà inoltre, se
del caso, tenere conto di un’eventuale concolpa dell’avente diritto e del
rifiuto ingiustificato di una parte di proseguire o riprendere i rapporti contrattuali
ancorché l’altra parte si sia dichiarata disposta a farlo (cfr. DTF 119
II 157 e segg.; Humbert, op. cit., p. 110 e seg.).
È
comunque espressa volontà del legislatore che il giudice possa disporre di un
potere di apprezzamento quanto più ampio possibile (FF 1984, Vol. 2, p.
543; DTF 118 II 167; IICCA 2 marzo 1993 in re R./C. SA; Rehbinder,
op. cit., N. 4 ad art. 336a CO; Streiff/Von Känel, op. cit., N. 3 ad art.
336a CO; Brunner/Bühler/Waeber, op. cit., N. 2 ad art. 336a CO; SJZ
1991 p. 178), ritenuto però che la sensibile riduzione del massimo
dell’indennità già operata dal Parlamento (da 12 a 6 mesi) può far propendere
per sanzioni non lontane dal massimo affinché esse rivestano anche la funzione
di prevenzione generale contro i licenziamenti abusivi voluta dal legislatore (FF
1984, ibidem; IICCA 10 ottobre 1991 in re B./E. SA; Recht, 1989,
p. 33 e segg., in particolare p. 41).
- Quando, come appunto nel caso dell’art. 336a cpv. 2
CO, la legge riserva al giudice un ampio potere di apprezzamento, quest’ultimo
ai sensi dell’art. 4 CC applica le regole del diritto e dell’equità (IICCA
21 settembre 1993 in re S./F. SA, 1 dicembre 1993 in re P./B., 6 aprile 1994 in
re J./B. SA).
Nel
caso di specie, dopo un’analisi complessiva delle circostanze concrete, appare
a questa Camera giustificata la concessione di un’indennità per licenziamento
abusivo pari a tre mensilità, da calcolarsi al lordo delle deduzioni sociali (Humbert,
op. cit., p. 109): complessivamente quindi fr. 7’488.- (fr. 16.- x 156 h x 3
mesi).
Alla
gravità dell’offesa portata alla personalità dell’istante, che è stato
licenziato per aver tentato di salvaguardare i legittimi interessi suoi e dei
colleghi, va infatti contrapposta una certa responsabilità del dipendente
stesso, il quale a più riprese durante il rapporto contrattuale ha dato adito a
richiami da parte della convenuta per il suo comportamento verso i colleghi.
-
In riforma del querelato giudizio, la convenuta è
pertanto tenuta a versare a controparte fr. 9’388.80 con interessi al 5% dal 1°
giugno 1993 su fr. 1’900.80.
-
Giusta gli art. 343 cpv. 3 CO e 417 lett. e CPC nelle
vertenze per salari e mercedi con un valore di causa inferiore a fr. 20’000.-
non si possono imporre né tasse né spese. Per le ripetibili sono per contro
applicabili gli art. 148 e segg. CPC.
8.1 In linea di principio, l’indennità per ripetibili
viene assegnata tenendo conto della rispettiva soccombenza, a meno che giusti
motivi concorrano ad una diversa ripartizione (art. 148 CPC).
L’appellante
ritiene che nella fattispecie vi siano validi motivi per prescindere dal
principio della ripartizione delle ripetibili sulla base della soccombenza.
8.2 Nel caso di specie la richiesta di integrazione
salariale dell’istante è stata accolta sia per il capitale che per gli
interessi, mentre quella relativa all’indennità per licenziamento abusivo lo è
stata solo parzialmente, atteso che questa Camera ha riconosciuto al lavoratore
un’indennità pari al salario di tre mesi invece di quella postulata dall’istante
per sei mesi. In tali circostanze, una riduzione delle ripetibili a suo favore
non appare tuttavia giustificata.
La
dottrina dominante è concorde nel ritenere che il lavoratore non debba essere
tenuto a quantificare nell’istanza l’indennità per licenziamento abusivo che
vuole vedersi attribuita, atteso che questa valutazione spetta unicamente al
giudice, il quale decide sulla concessione dell’indennità secondo diritto ed
equità (Streiff/Von Känel, op. cit., N. 6 ad art. 336a CO con rif.; Rehbinder,
op. cit., N. 5 ad art. 336a CO; Troxler, op. cit., p. 155 e segg., il
quale fa un’analogia con l’art. 42 cpv. 2 CO). Così, se egli indica
nell’istanza una somma compresa nei limiti di legge (al massimo un’indennità
per sei mesi) e se il giudice ritiene giustificata l’assegnazione di
un’indennità, non importa in che misura, bisognerà ritenere che il lavoratore
non è soccombente, nemmeno in modo parziale, per tale questione: l’indennità
per disdetta abusiva è infatti attribuita per sanzionare il comportamento grave
della controparte, per cui sarebbe contrario allo scopo perseguito dalla stessa
normativa se il lavoratore dovesse vedersi ridotta la somma percepita a questo
titolo con l’assegnazione di ripetibili a controparte o con la riduzione delle
ripetibili a suo favore, per il solo fatto di aver erroneamente valutato
l’ammontare dell’indennità, per altro giustamente dovuta. Se così non fosse, il
timore di dover eventualmente rifondere a controparte le ripetibili potrebbe
indurre il lavoratore a non richiedere mai il massimo dell’indennità che la
legge ha previsto, ciò che renderebbe parzialmente vana la protezione voluta
dal legislatore, favorendo il datore di lavoro che invece tale protezione non
merita.
La
giurisprudenza, inizialmente restia ad ammettere il diritto del lavoratore a
non indicare l’ammontare dell’indennità per licenziamento abusivo (JAR
1991 p. 399 e seg.), sembra pure muoversi in questa direzione (JAR 1994
p. 238 e 308).
8.3 Le ripetibili di prima e seconda istanza vengono
pertanto integralmente poste a carico della convenuta.
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia
I. L’appello 5 gennaio 1995 di __________ è accolto
e di conseguenza la sentenza 29 dicembre 1994 del Segretario Assessore della
giurisdizione di Mendrisio-Sud viene così riformata:
- L’istanza
2 luglio 1993 di __________, è accolta.
§ Di conseguenza __________ o, è condannata a versare a
__________, fr. 9’388.80 oltre a interessi al 5% dal 1° giugno 1993 su fr.
1’900.80.
- Non si percepiscono né tasse di giustizia né spese.
__________ rifonderà a __________ fr. 1’000.- a titolo di indennità per
ripetibili.
II. Non si prelevano tasse e spese di giustizia per la
procedura di appello. La parte appellata rifonderà all’appellante fr. 500.- per
ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per la
seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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