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Numero d'incarto:
12.1995.205
Data decisione, Autorità:
27.09.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00205
Lugano
27 settembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 847 della Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 3 promossa con petizione 8/9 gennaio 1990 dalla
rappr.
dall’ avv. __________
contro
ora
massa fallimentare
rappr.
dall’ __________
nella
quale il Pretore, dopo aver constatato che le pretese della convenuta sono
state cedute ex art. 260 LEF a:
rappr. dall’ avv. __________
rappr. dall’ __________
ha,
con decreto 9 giugno 1995, stralciato la causa dai ruoli ordinando l’iscrizione
definitiva del credito dell’attrice di Fr. 303’498.60 oltre interessi nella
graduatoria del fallimento __________ e così giudicando su spese ripetibili:
“La tassa di giustizia
anticipata dall’attrice in complessivi Fr. 4’150.- é posta in parti
uguali e con il vincolo
della solidarietà a quattro dei quattro creditori cessionari i
quali, pure solidalmente
e in parte uguali, rifonderanno all’attrice Fr. 6’000.- per
ripetibili.”
Nei
confronti di questo dispositivo hanno presentato appello __________ il
20 giugno 1995, lo __________ il 21 giugno 1995 e la __________ il
28 giugno 1995 i quali chiedono di essere liberati dall’obbligo di sopportare
spese e ripetibili come deciso dal Pretore;
mentre
la __________ di __________, con osservazioni 24 luglio 1995, aderisce alle
domande di appello.
Appellante
in via adesiva, con atto d’appello 3 agosto 1995, l’ __________ che chiede pure
di non dover sopportare oneri per spese e ripetibili;
mentre
nei confronti di questo appello la __________ di __________, con osservazioni
31 agosto 1995, ne chiede la reiezione per motivi d’ordine e di merito.
Letti
ed esaminati gli atti di causa
Considerato
in
fatto ed in diritto
che non torna conto
dilungarsi sugli appelli di __________, dello __________ e della __________ dal
momento che la __________ di __________, alla quale le spese e le ripetibili
andavano rimborsate dagli appellanti e la quale quindi può liberamente disporre
delle proprie pretese, vi ha fatto acquiescenza;
che inoltre, in prima
sede, la __________ di __________ non aveva assolutamente protestato le spese
nei confronti di questi cessionari;
che questi appelli devono
così essere accolti;
che per quanto riguarda
l’appello dell’__________ occorre preliminarmente esaminare se lo stesso é
ricevibile e meglio se la disposizione dell’art. 315 CPC - per la quale, entro
il termine di venti giorni dalla notifica dell’appello, i litisconsorti
dell’appellante o dell’appellato possono appellare adesivamente - é applicabile
alla fattispecie concreta;
che in particolare, data
la tempestività dell’atto, si deve esaminare se l’__________ é litisconsorte in
causa rispetto agli altri cessionari delle pretese della massa fallimentare e
di conseguenza può prevalersi della particolare normativa procedurale;
che, in considerazione del
fatto che il cessionario di una pretesa della massa fallimentare non ha
l’obbligo di continuare il processo e che tale cessione non comporta
trasferimento delle relazioni giuridiche procedurali tra le parti (DTF 105
III 135, consid. 3), non vi può essere rapporto di litisconsorzio tra tutti
coloro che hanno ricevuto in cessione una pretesa della massa fallimentare se
non quando hanno deciso di far uso di questa cessione, ossia di avviare un
processo o di continuarlo (SJ 1994, 62, consid. 3b);
che nella fattispecie
all’esame non risulta che i cessionari abbiano voluto continuare nel processo;
anzi vi é prova contraria come appare dalla lettera 24 luglio 1994 di
__________, dalla dichiarazione all’udienza di incombenti 15 novembre 1994
della __________ e dalla lettera 11 novembre 1994 dello __________;
che, del resto, il codice
di procedura civile ticinese (contrariamente a quanto é previsto nel Canton
Vaud : cfr. JdT 1995 III 20), non prevede la sostituzione di diritto di
un terzo di una parte al processo in funzione di disposizioni legali
particolari come quella della cessione dell’art. 260 LEF tanto é vero gli art.
103 e 110 CPC prevedono che, nel caso di cessione dell’oggetto litigioso, il
processo continua fra le parti in causa;
che non avendo i
cessionari - dopo l’avvenuta cessione che comprendeva anche altri creditori
della __________ che non si sono espressi e che il Pretore non ha tenuto
giustamente in considerazione quali parti come non doveva considerare chi si é
espresso negativamente al proposito di una partecipazione alla causa pendente -
compiuto alcun atto inteso a dimostrare la loro intenzione di procedere in lite
essi non sono mai divenuti parti del processo e di conseguenza non può esistere
tra di loro un litisconsorzio, sia necessario che facoltativo, ai sensi degli
art. 41 e seg. CPC;
che la mancanza della
qualità di parte nel processo non è in contrasto con la possibilità per i
cessionari di presentare appello poichè anche i terzi sono legittimati
all'appello quando sono danneggiati dalla sentenza (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 307 n. 11);
che ne consegue come
l’__________ non può prevalersi della disposizione dell’art. 315 CPC ed ancor
meno di quella dell’art. 46 CPC che, nel litisconsorzio necessario, concede
che, anche con l’appello, il litisconsorte diligente rappresenti gli altri che
omettono di partecipare ad un atto processuale;
che l’__________,
l’appello adesivo risultando improponibile, avrebbe dovuto presentare appello
nei termini di legge così come fatto dagli altri cessionari;
che in mancanza di un
valido gravame non si può entrare nel merito delle censure proposte nei
confronti della decisione del Pretore;
che, per la particolarità
della fattispecie, non si prelevano tasse o spese di giudizio e non si
assegnano ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC) mentre che, trattandosi di una
svista del Pretore il carico di spese e ripetibili ad __________, allo
__________ e alla __________, si impone che lo Stato abbia a versare
un’indennità per inconvenienti di Fr. 200.- ciascuno a chi, __________, ha
dovuto presentare allegati (appelli ed osservazioni) per criticare quella
decisione;
che l’importo in questione
tiene conto che, nella stessa misura, é riconosciuto anche nella parallela
procedura d’appello riguardante l’inc. no. 822 della Pretura;
Per
i quali motivi
dichiara
e pronuncia
-
Gli appelli di
__________, dello __________ e di __________ sono accolti e di conseguenza il
dispositivo 2. del decreto di stralcio 9 giugno 1995 é riformato nel senso che
gli appellanti sono liberati dal pagamento delle spese di giudizio e delle
ripetibili.
-
L’appello di
__________ é respinto siccome irricevibile.
-
Non si prelevano
tasse o spese di giudizio e non si attribuiscono ripetibili.
-
Lo Stato del Canton
Ticino verserà ad __________, alla __________ e alla __________ un’indennità di
Fr. 200.- ciascuno.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
di Lugano, sez. 3 ed alla Divisione Giustizia del Dipartimento delle
Istituzioni per la conoscenza e l’esecuzione del dispositivo 4. di questo
giudizio.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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