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Numero d'incarto:
12.1995.204
Data decisione, Autorità:
10.07.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00204
Lugano
10 luglio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria
appellabile inc. n. 2748 della Pretura del Distretto di Riviera, promossa con
petizione 17 agosto 1994 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto,
fattosi precludere, al pagamento di fr. 25’000.-- oltre accessori a titolo di
onorario dell’architetto;
Domanda che il Pretore con sentenza 14 giugno 1995 ha
accolto;
Appellante il convenuto, che con atto di appello
datato 23 giugno 1995 chiede l’annullamento della decisione pretorile;
Letti ed esaminati gli atti,
Considerato
in
fatto ed in diritto
-
che
l’attore procede contro il convenuto per una mercede di fr. 25’000.-- oltre
interessi per opere di progettazione;
-
che
il convenuto si è lasciato precludere dalla causa;
-
che
il Pretore ha accolto la petizione;
-
che
nel presente gravame, basato peraltro in somma parte su fatti non addotti dal
convenuto in prima sede e perciò irricevibili -l’art. 321 cpv. 1 lit. b CPC si
applica anche alla parte preclusa in prima sede (II CCA 16 gennaio 1995
in re S. SA/C. SA e llcc.)-, il convenuto si limita a chiedere l’annullamento
della decisione del Pretore;
-
che
siffatto petitum non è ammissibile senza l’indicazione di specifici motivi di
annullamento della sentenza, in quanto impedisce all’autorità di ricorso di
verificare il giudizio impugnato e di riformarlo, se del caso, con altro e
diverso giudizio;
-
che
infatti l’art. 309 cpv. 2 lit. e CPC impone che l’atto di appello, pena la
nullità (art. 309 cpv. 5 CPC), contenga le precise domande intese alla modifica
della sentenza impugnata, alfine di ottenere un giudicato favorevole alla parte
stessa che appella (per tante: II CCA 14 ottobre 1994 in re P. SA/P. e
G. e riferimenti);
-
che
l’appellante non indica alcun motivo di annullamento della sentenza, ma si
limita a invece a contestare la qualità dell’adempimento dell’attrice e
l’entità della sua pretesa, criticando in proposito l’apprezzamento delle prove
effettuato dal Pretore;
-
che
la conseguenza della carenza formale dell’atto di appello è la sua
inammissibilità (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309, n. 4);
-
che
un minor rigore procedurale non è giustificato allorché la parte, come nella specie,
è patrocinata da un avvocato (Cocchi/Trezzini, ibidem);
-
che
il gravame può così essere evaso facendo capo alla procedura di cui all’art.
313 bis CPC;
-
che
le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi, richiamati gli art. 146, 148, 309, 313 bis CPC e la TG
dichiara
e pronuncia
-
L’appello
23 giugno 1995 di __________ è inammissibile.
-
Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 180.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 200.--
sono
a carico di __________.
- Intimazione: -
__________;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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