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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.201
Data decisione, Autorità:
27.06.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00201
Lugano
27 giugno 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Zali e Pellegrini (in sostituzione del giudice Chiesa assente)
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. SF.95.00103
della Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 5 promossa con istanza di sfratto 11 maggio 1995 da
rappr.
dall’ avv. __________
contro
quest’ultima
rappr. dallo studio legale __________
che il Pretore, con decreto 16 giugno 1995, ha accolto
facendo ordine ai convenuti di mettere a libera disposizione degli istanti
l’appartamento al 1. piano dello stabile sito a __________ in via __________.
Ed ora sul ricorso inoltrato il 24 giugno 1995 dal
solo convenuto __________.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
che
il Pretore, con il decreto impugnato, ha ordinato lo sfratto dei convenuti
dall’appartamento da loro occupato a __________ a seguito di disdetta per mora
nel pagamento della pigione rimasta incontestata;
che
all’udienza di discussione le parti hanno dichiarato di non opporsi allo
sfratto;
che,
con lo scritto 24 giugno 1995, il solo convenuto __________ ha chiesto una
proroga sino a circa la fine di luglio prima di dover lasciare l’appartamento e
inoltre si é aggravato contro la decisione di sfratto affermando che non gli é
stata data la possibilità di essere sentito e di produrre prove;
che,
anche se il ricorso é redatto in lingua tedesca, non torna conto rinviarlo alla
parte per procedere alla sua traduzione (art. 142 cpv. 3 CPC) dal momento che
lo stesso già all’esame sommario dell’art. 313bis CPC dev’essere respinto;
che
infatti per quanto riguarda le presunte violazioni formali denunciate dal
ricorrente le stesse sono sconfessate dal suo stesso atteggiamento avanti al
primo giudice quando ha dichiarato di non opporsi allo sfratto;
che,
sempre rimanendo sulle censure di natura formale, il fatto di non aver
presentato i documenti riguardanti le pretese compensatorie con la pigione
scaduta e non pagata non gli é stato di danno poiché, anche qui, ha affermato
di voler procedere in separata sede e, del resto, l’eccezione di compensazione,
per essere considerata, avrebbe dovuto essere comunicata ai locatori entro il
termine di trenta giorni dal ricevimento della disdetta (II CCA 7
settembre 1994 Imm. del P. SA c. T. SA), fatto che non é affermato;
che
inoltre la richiesta di proroga del termine per abbandonare i locali non é
ricevibile poiché in contrasto con la perentorietà del diritto federale e con
la speditezza voluta dal legislatore cantonale in tema di sfratto dei conduttori
(Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 508, n. 2);
che
non si prelevano tasse o spese di giudizio;
Per i quali motivi
visti gli art. 506 e seg. CPC
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso 24 giugno 1995 di __________ é respinto.
-
Non si prelevano tasse o spese di giudizio.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sez. 5
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il Presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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