AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.185
Data decisione, Autorità:
20.09.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00185
Lugano
20 settembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria
appellabile inc. n. 29/1992 G della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4
promossa con petizione 16 ottobre 1992 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 40’000.--
oltre interessi in conseguenza del contratto di assicurazione;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 30 maggio 1995 ha accolto;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 1° giugno 1995 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attrice con osservazioni del 6 luglio 1995 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Nel
corso della giornata del 20 novembre 1991, ignoti hanno asportato orologi del
valore complessivo di fr. 52’000.-- dalla vetrina di esposizione condotta in
locazione dalla società attrice nell’atrio della __________ all’angolo di via
__________ con __________ a __________.
Essendo
l’attrice assicurata presso la convenuta contro le conseguenze del furto, essa
ne ha chiesto la condanna al pagamento di fr. 40’000.-- oltre interessi,
importo corrispondente al tetto massimo dell’assicurazione stipulata.
B. Nella
risposta del 4 novembre 1992 la convenuta si è opposta alla petizione,
contestando sia il verificarsi di un evento assicurato -il furto sarebbe stato
commesso senza scasso- che l’ammontare del danno vantato dall’attrice, essendo
l’importo di fr. 52’000.-- pari al prezzo di vendita degli orologi rubati e non
invece al prezzo di acquisto degli stessi.
L’attrice
avrebbe inoltre disatteso precise condizioni contrattuali, quali la necessità
della posa di un sistema di allarme e di un efficiente sistema di chiusura
della vetrina, causando così un aggravamento del rischio assicurato.
C. Le
parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel
contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore richiamati l’art. 33 LCA e l’art. 1 delle
CGA, ha ritenuto che il furto in questione non possa essere considerato un
furto semplice, commesso con destrezza, ma che esso sia al contrario un atto
compiuto mediante manomissione, il che -a prescindere dal grado di forza
necessario- non potrebbe che rientrare nella nozione di furto con scasso.
Non
potendosi nemmeno ammettere l’esistenza di un aggravamento del rischio, dato
che l’impianto di allarme era richiesto per il periodo in cui la banca non era
aperta, ne conseguirebbe l’accoglimento della petizione.
E. Con
tempestivo gravame datato 1° giugno 1995 la convenuta ha chiesto la riforma
della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
L’attrice
avrebbe commesso una prima grave negligenza lasciando la vetrina incustodita
allorché è stato commesso il furto, il che avrebbe illecitamente aggravato il
rischio della convenuta.
Inoltre,
come già sostenuto in prima sede, si sarebbe trattato di furto semplice e non
di furto con scasso, furto reso possibile dal fatto che il gioielliere ha
omesso di prendere sufficienti precauzioni. In ogni caso, l’attrice, che vi era
tenuta, non avrebbe dimostrato il verificarsi dell’uno piuttosto che dell’altro
tipo di furto.
F. Nelle
osservazioni del 6 luglio 1995 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto
necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Secondo
l’art. 33 LCA l’assicuratore risponde di tutti gli avvenimenti che presentino i
caratteri del rischio contro le conseguenze del quale l’assicurazione fu
conchiusa, eccettochè il contratto non escluda dall’assicurazione singoli
avvenimenti in modo preciso, non equivoco.
In
conseguenza di questa norma occorre dapprima interpretare il contratto di
assicurazione sulla scorta dei medesimi criteri vigenti nel diritto delle
obbligazioni, dichiarati applicabili dal rinvio di cui all’art. 100 cpv. 1 LCA,
ovvero indagando sulla reale e concordante volontà delle parti in base al
principio dell’affidamento (art. 1, 18 CO, art. 2 CC).
Per
l’interpretazione delle espressioni contrattuali risulta determinante il
significato che esse hanno nell’uso generale e quotidiano della lingua (IICCTF
3 aprile 1995 in re U./F.), salvo che nei casi di termini tecnici attinenti
alla copertura del rischio (DTF 118 II 344 consid. 1a e riferimenti).
Clausole
ambigue, oscure o che si prestano a una diversa lettura devono essere
interpretate a detrimento della parte che le ha redatte (DTF 116 II
347), ovvero di regola dell’assicuratore.
Stabilito
in questo modo il significato della clausola contrattuale applicabile,
l’assicurato nell’ambito dell’onere probatorio a suo carico è tenuto a rendere
altamente verosimile il realizzarsi dell’evento assicurato sulla base delle
circostanze di fatto (IICCTF citata; Maurer, Privatversicherungsrecht,
3. edizione, § 34 II 2, pag. 333 e segg), mentre l’assicuratore può liberarsi
dalla sua responsabilità dimostrando con altrettanta verosimiglianza che non si
è verificato l’evento assicurato (IICCTF citata).
- Secondo
l’art. 2 lit. a CGA furto con scasso è:
“...furto perpetrato da persone che s’introducono
con la forza in uno stabile o in uno dei suoi locali o accedono mediante scasso
a un contenitore che vi si trova. E’ parificato al furto con scasso il furto
commesso impiegando le chiavi regolari o i codici se il ladro se l’è procurati
mediante furto con scasso o rapina.”
La
fattispecie, dalla lettura della norma, risulta concretizzarsi al verificarsi
di una delle due alternative, costituite da una parte dall’introdursi con la
forza in uno stabile o in uno dei suoi locali, oppure dall’accesso “mediante
scasso” a un contenitore che vi si trova.
Le
particolarità del caso in esame escludono la prima alternativa, visto che il
locale in cui si è verificato il furto era liberamente accessibile.
Resta
di conseguenza da esaminare cosa sia da intendere per “scasso” di un
contenitore.
- La
nozione di “scasso”, se interpretata restrittivamente (“au sens strict” -RUA
XIV, pag. 259-), ovvero secondo il tenore letterale, corrispondente all’uso
comune nello spirito di un profano, implica la “rottura di una qualsiasi
chiusura o serratura destinata a impedire di passare, di entrare o di accedere
a qualcosa” (RUA XVIII, pag. 84), ovvero la “forzatura di dispositivi di
sicurezza nel corso di un’azione furtiva” (Devoto/Oli, Il dizionario
della lingua italiana, ed. 1990).
Assicurativamente
è però determinante una più ampia nozione di “scasso”, che considera ad esempio
anche fattispecie quali l’impiego di chiavi false (sebbene in tal caso non
risulti un danno visibile -RUA XIV, pag. 259-) oppure, ma solo nel caso
vi sia “gewaltsames Vorgehen”, il ricorso a “geschickte Machenschaften” (RUA
XVII, pag. 140; cfr. anche il “truc” in: RUA XIV, pag. 498).
- Dagli
atti risulta che la vetrina in cui erano esposti gli oggetti rubati era chiusa
a chiave, con la conseguenza che le ante erano bloccate (deposizione __________
nel rapporto di polizia doc. C e avanti al Pretore).
Dopo
il furto la vetrinetta si presentava chiusa e intatta (teste __________; doc.
C), ma con le due ante in posizione inversa rispetto a quella usuale, dato che
quella con la serratura era a destra invece che nella solita posizione
(deposizione __________ nel rapporto di polizia doc. C).
Partendo
da questi dati di fatto, si ipotizza che il ladro (o i ladri) avrebbe sfilato
le ante (o almeno una di esse) dalle loro guide di scorrimento senza toccare o
forzare la serratura, ed in seguito avrebbe rimesso dette ante in sede, seppure
invertite di posto (cfr. rapporto di polizia doc. C, pag. 3 e 5; deposizione
teste __________; dichiarazione ditta __________ doc. E e doc. 2; deposizione
__________ nel rapporto di polizia).
- Le
suddette risultanze permettono di escludere che nella specie abbia avuto luogo
un furto con scasso nella comune accezione del termine, ossia nel senso di un’immediatamente
riconoscibile forzatura del contenitore in cui si trovavano gli oggetti rubati
(cfr. consid. 3): è in effetti assodato che la vetrina in questione non
presentava danni apparenti (cfr. deposizione teste __________), di modo che non
si può condividere l’asserzione dell’attrice secondo cui le ante sarebbero
state trovate “divelte dai binari” (replica, punto 4, pag. 3).
5.1 L’assenza
di scasso in senso stretto non basta tuttavia ad escludere automaticamente la
responsabilità della convenuta, dovendosi esaminare anche le altre ipotesi
incluse nella nozione di scasso.
L’attrice,
gravata come si è detto dell’onere della prova (consid. 1), nemmeno ha addotto
la tesi dell’impiego di chiavi false, affermando per contro l’ipotesi secondo
cui la vetrina di esposizione sarebbe stata “scassinata” (petizione, punto 3,
pag. 3), “forzando l’anta scorrevole in vetro e sfilandola dalle guide di
chiusura” (petizione, punto 3, pag. 4), così che ai fini della soluzione del
caso deve in definitiva essere appurato se la modalità operativa descritta al
considerando precedente costituisca scasso in senso assicurativo anche se la
vetrina in oggetto non ha in pratica riportato danni.
5.2 La
risposta deve essere negativa.
Le
congetture riguardanti il modo in cui il ladro ha operato (o i ladri) non
permettono in concreto di farsi idea alcuna su come la pretesa “forzatura”
della vetrina sarebbe avvenuta.
In
altri termini, in atti non figura alcun elemento conoscitivo che permetta la
formulazione di un’ancorché vaga ipotesi sulla concreta dinamica del preteso
scasso.
Nulla
permette perciò di sapere se l’autore ha profittato di un difetto costruttivo
della vetrina, venendone a capo in pochi istanti e senza colpo ferire, oppure
se egli ha in qualche modo saputo applicare una certa quantità di forza nel
punto debole della struttura, sfruttando i possibili giochi tra le ante e le
guide di scorrimento, oppure ancora se egli -ancorché l’ipotesi non sia stata
addotta dalle parti- abbia normalmente aperto la serratura con le chiavi, vere
o false.
5.3 La
conseguenza di questa incertezza ricade a carico dell’attrice, che per
contratto (oltre che per legge) era tenuta “con tracce, testimoni o in altro
modo probante” (art. 2 CGA) a rendere almeno verosimile il verificarsi di una
fattispecie attinente al rischio assicurato, ovvero a quel furto in cui non vi
è segno di scasso visibile, ma nel quale va nondimeno ammesso che vi sia stato
il predetto “gewaltsames Vorgehen”.
Siffatta
prova poteva in concreto essere apportata mediante un esame approfondito della
vetrina da compiersi in sede peritale. L’attrice non ha ritenuto di dover far
capo a questo mezzo di prova, con la conseguenza che gli unici riscontri sul
tema presenti in atti sono le ipotesi formulate dalla ditta __________ (doc. E:
“...a nostro parere, può essere stata aperta forzando l’anta scorrevole in vetro...)
e dall’ispettore di polizia __________ (sua deposizione: “...verosimilmente il
ladro ha acceduto alla vetrinetta dopo avere tolto dalla sede di scorrimento
un’anta in vetro”; cfr. anche il rapporto di polizia doc. C, pag. 3 e 5).
Troppo
poco per poter ammettere, sia pure con il criterio della sola verosimiglianza,
che sia stato provato l’avverarsi dell’evento assicurato.
Ne
consegue l’accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell’attrice (art. 148
CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
1° giugno 1995 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 30 maggio 1995 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 4, è riformata nel modo seguente:
-
La petizione è respinta.
-
La
tassa di giustizia e le spese per fr. 1’400.--. da anticipare dall’attrice,
restano a suo carico. L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 3’200.--
per ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 980.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 1’000.--
già
anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attrice, che rifonderà alla
convenuta fr. 1’500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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