AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.176
Data decisione, Autorità:
27.09.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00176
Lugano
27 settembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 2885 (OA94.184) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud, promossa con
petizione 23 giugno 1994 da
rappr.
dall’avv. __________
Contro
rappr.
dall’__________
intesa a contestare l’elenco oneri nella procedura di
liquidazione n. __________/1993 dell’UEF di Mendrisio, avente per oggetto la
realizzazione del fondo no. __________ RFD di __________ più la coattiva (1/6)
della part. N. __________ RFD del medesimo Comune, di proprietà della fallita
__________;
chiedente, in accoglimento della petizione, lo
stralcio dall’elenco oneri della fallita dei crediti al beneficio dell’ipoteca
legale vantati dal Cantone Ticino per imposte cantonali 1988 pari a fr.
133’226.15 oltre alle spese della procedura di fallimento di fr. 800.-;
domande avversate dal convenuto e sulle quali il
Pretore con sentenza 28 aprile 1995 si è così pronunciato:
- La
petizione 23 giugno 1994 di __________ è parzialmente accolta.
§ È
stralciata dalla graduatoria della __________, e dal relativo elenco oneri
riguardante la part. no. __________ RFD di __________ nonché la coattiva (1/6)
della part. no. __________ RFD di __________, l’ipoteca legale di fr. 800.-
relativa alla pretesa dello Stato del Cantone Ticino inerente le spese della
procedura fallimentare;
§§ È
confermata l’iscrizione nella graduatoria fallimentare della __________ o, e
nel relativo elenco oneri, riguardante la part. no. __________RFD di __________
nonché la coattiva (1/6) della part. no. __________ RFD di __________,
dell’ipoteca legale di fr. 133’226.15 e spese relativa alla pretesa dello Stato
del Cantone Ticino inerente l’imposta per l’anno 1988.
- Tassa
di giustizia in fr. 1’800.- e spese sono poste a carico di __________ la quale
verserà inoltre allo Stato del Cantone Ticino fr. 1’000.- a titolo di
indennità.
Appellante la parte attrice, che con atto di appello
del 18 maggio 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
stralciare dall’elenco oneri i crediti relativi all’imposta cantonale 1988,
protestando spese e ripetibili di entrambe le istanze;
mentre il convenuto con osservazioni 3 luglio 1995 ha
postulato la reiezione del gravame con protesta di spese e di ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto
A. Nell’ambito della procedura esecutiva di realizzazione
della particella N. __________ RFD di __________, compresa la quota di
comproprietà coattiva di 1/6 della particella N. __________ RFD del medesimo
Comune, di proprietà della fallita __________, la __________ ha notificato all’UEF
di Mendrisio un credito di complessivi fr. 1’334’362.50 garantito da due
cartelle ipotecarie in IV e V grado gravanti le particelle menzionate per
nominali fr. 1’000’000.- (doc. A). A loro volta, lo Stato del Cantone Ticino ed
il Comune di __________ hanno insinuato nella stessa procedura tutta una serie
di crediti d’imposta, a loro dire al beneficio dell’ipoteca legale di cui all’art.
836 CC, 183 LAC e 229 vLT, per complessivi fr. 144’098.75 rispettivamente fr.
139’209.45, oltre a fr. 800.- rispettivamente fr. 370.- per spese della
procedura di fallimento e d’incasso.
Tutti
questi crediti, insieme ad altri, sono stati iscritti dall’UEF di Mendrisio
nell’elenco oneri 13 giugno 1994 (doc. A).
B. Ritenendo ingiustificata l’iscrizione nell’elenco
oneri dei crediti relativi all’imposta cantonale 1988, nonché delle spese per
la procedura di fallimento, il 23 giugno 1994 la __________ ha avviato nei
confronti dello __________ un’azione di contestazione dell’elenco oneri, con
l’obiettivo di far depennare i relativi crediti di fr. 133’226.15
rispettivamente fr. 800.-.
In
particolare, con la petizione l’attrice contestava l’ammontare e la sussistenza
dei crediti fiscali insinuati, con i relativi interessi, facendo altresì notare
che gli stessi in ogni caso non potevano godere del beneficio dell’ipoteca
legale, mancando il necessario rapporto particolare con l’immobile in esame;
oltretutto, dovendosi applicare l’art. 183 LAC nella versione del 1911 (e non
quella modificata nell’agosto 1988), mancava il requisito formale dell’apertura
del fallimento nei confronti del debitore d’imposta.
Per
quanto riguarda l’evento che avrebbe dato luogo all’imposizione fiscale -la
prestazione di garanzie all’azionista da parte della società ora fallita- lo
stesso non poteva comportare né una tassazione particolare, né tanto meno la
concessione del beneficio dell’ipoteca legale, non potendosi ravvisare in esso
una realizzazione di riserve occulte.
Le
spese per la procedura di fallimento andavano infine depennate dall’elenco
oneri, in quanto ad esse tornava semmai applicabile l’art. 262 LEF.
C. Con risposta 4 luglio 1994, lo __________ si è opposto
alla petizione, protestando spese e ripetibili.
L’ente
pubblico ha in particolare confermato che le premesse per la costituzione
dell’ipoteca legale erano date, facendo inoltre rilevare che i conteggi
d’imposta erano stati regolarmente intimati ed erano cresciuti in giudicato.
D. In replica e in duplica le parti si sono
sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative,
contestando quelle di controparte; con le conclusioni il convenuto ha tuttavia
accettato lo stralcio dall’elenco oneri delle spese relative alla procedura di
fallimento.
E. Con sentenza 28 aprile 1995 il Pretore, in parziale
accoglimento della petizione, ha stralciato dall’elenco oneri la somma di fr.
800.- vantata dal convenuto, caricando all’attrice la tassa di giustizia di fr.
1’800.- e le spese, nonché l’indennità per ripetibili di fr. 1’000.-.
Il
giudice di prime cure, dopo aver preliminarmente accertato la sua competenza a
decidere una contestazione dell’elenco oneri anche se relativa a pubblici
tributi, ha preso atto che le tassazioni 1988 in base alle quali il Cantone
vantava il proprio credito fiscale erano regolarmente cresciute in giudicato:
in tale situazione l’operato dell’autorità amministrativa non era più
sindacabile da parte del giudice del fallimento, a meno che la tassazione
stessa potesse essere oggetto di revisione oppure fosse inficiata da un motivo
di nullità, circostanze che tuttavia nella fattispecie non erano palesemente
date. Ne discendeva in sostanza che la decisione dell’autorità fiscale non
poteva più essere posta in discussione.
Per
quel che riguarda le spese della procedura di fallimento, le stesse, stante
l’acquiescenza del convenuto in sede conclusionale, sono state senz’altro
stralciate dall’elenco oneri.
F. Con atto di appello 18 maggio 1995 l’attrice chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso di stralciare dall’elenco oneri i
crediti d’imposta cantonale 1988 vantati dal convenuto, protestando spese e
ripetibili di entrambe le istanze.
L’appellante,
dopo aver preliminarmente contestato la crescita in giudicato del conteggio
relativo all’ipoteca legale, ha asserito che contrariamente all’assunto
pretorile il giudice in ogni caso non poteva essere vincolato dalle decisioni
dell’autorità fiscale: lo scopo della nuova giurisprudenza del Tribunale
federale era infatti quello di permettere anche a terzi creditori, che non
avevano partecipato alla procedura di tassazione, di eventualmente contestare
quegli accertamenti in base al diritto tributario. Per quanto concerne il caso
concreto, l’appellante contesta quindi che la fornitura di garanzie
all’azionista da parte della società possa essere assimilata ad una liberazione
di riserve occulte, atteso che quest’evenienza si avrebbe unicamente al momento
della vendita dell’immobile, che però non è ancora avvenuta; oltretutto controparte
non avrebbe provato né il valore venale degli immobili, né l’incapacità
dell’azionista di far fronte al proprio debito; in ogni caso la tassazione, se
giustificata, doveva essere di gran lunga inferiore, atteso che l’autorità di
tassazione non aveva tenuto conto delle perdite d’esercizio della società. La
procedura di tassazione, infine, sarebbe nulla, in quanto non sarebbe stato
provato che la tassazione con cui si accertava il credito d’imposta fosse
cresciuta in giudicato: ciò implicava lo stralcio dell’intero credito fiscale;
ciò s’imponeva tanto più che mancava la prova del rapporto particolare con
l’immobile, ulteriore premessa per l’ottenimento del beneficio dell’ipoteca
legale.
G. Delle osservazioni 3 luglio 1995 del convenuto con cui
si postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in
diritto
- L’art. 836 CC stabilisce che le ipoteche legali
determinate dalle leggi cantonali per i rapporti di diritto pubblico od altri
rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di fondi,
non richiedono per la loro validità l’iscrizione nel registro fondiario, salvo
contraria disposizione. La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che
questa norma lascia semplicemente sussistere i diritti di pegno legali delle
legislazioni cantonali, le quali sono pertanto libere nella determinazione del
contenuto, dell’estensione e del grado: il diritto federale impone soltanto la
forma dell’ipoteca e, trattandosi di garanzie per pretese fiscali cantonali,
esige che l’imposta abbia una relazione particolare con il fondo da gravare (DTF
110 II 237 con rif.).
In
Ticino giusta l’art. 229 cpv. 1 vLT per il pagamento di tutte le imposte
cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l’immobile è
riconosciuta al Cantone ed ai Comuni un’ipoteca legale secondo l’art. 836 CC
(cfr. pure art. 183 LAC). Il cpv. 2 della medesima norma prevede che la
relativa pretesa d’imposta è stabilita mediante conteggio da intimare per
raccomandata alle parti interessate, con facoltà di reclamo all’autorità di
tassazione ex art. 175 segg. vLT nonché di ricorso alla Camera di diritto
tributario del Tribunale di appello ex art. 181 segg. vLT.
- Ci si potrebbe innanzitutto chiedere se il giudice
civile, cui sono demandate le azioni di contestazione dell’elenco oneri, sia o
meno competente a decidere un contenzioso di diritto amministrativo-fiscale,
come quello che ci occupa.
A
questo proposito, va rilevato che il Tribunale federale, con sentenza 24 marzo
1994 in re Stato del cantone Ticino, ricorrente contro l’operato dell’autorità
di vigilanza del canton Soletta in materia di LEF, pubblicata in DTF 120
III 32 e segg., ha mutato la sua giurisprudenza fissata in DTF 48 III
228 e di seguito ripetutamente confermata, concludendo che il giudice del
fallimento ha la competenza formale per giudicare contestazioni dell’elenco
oneri relative al diritto pubblico nell’ambito di un’azione di contestazione
della graduatoria. In tal modo, onde garantire al meglio i diritti dei terzi
creditori, è stato abbandonato il sillogismo per cui, mancando al giudice del
fallimento (giudice civile) la competenza sostanziale a decidere questioni di
merito -di diritto pubblico- riservate ad altre autorità amministrative e
giudiziarie, gli era negata anche la competenza formale poiché l’azione
giudiziaria veniva considerata un’inutile complicazione (cfr. DTF 48 II
228; 59 II 314 segg.; 63 III 60): lo stesso principio trovava applicazione per
le contestazioni relative a garanzie connesse con crediti del diritto pubblico
(DTF 77 III 43).
Questo
nuovo indirizzo giurisprudenziale, per altro già fatto proprio da questa Camera
(IICCA 5 maggio 1994 in re S. in liq./Comune di B., 22 maggio 1995 in re
G.M. SA/ Comune di G. e llcc.), trova riscontro anche in parte della dottrina
(cfr. Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem
Recht, Vol. 2, Zurigo 1993, § 49 N. 30; Zucker, Das Steuerpfandrecht in den
Kantonen, Zurigo 1988, p. 138; Pedroli A., Aspetti sostanziali e procedurali
dell'ipoteca legale per crediti d'imposta, in RDAT 1994/II, p. 428-429).
Nel
caso concreto ciò significa che nell’ambito dell’azione di contestazione
dell’elenco oneri il giudice civile non è vincolato da eventuali decisioni
dell’autorità fiscale circa l’esistenza e l’ammontare dei crediti vantati dagli
enti pubblici, e potrà esaminare liberamente con il potere di apprezzamento che
gli è dato, se le censure sollevate dall’attrice nella petizione prima e
nell’appello poi possano impedire il riconoscimento del beneficio dell’ipoteca
legale ai crediti fiscali. Va da sé che, trattandosi di un’azione civile, la
mancanza della prova circa l’esistenza, l’ammontare, il grado del credito per
il quale si postula il beneficio dell’ipoteca legale andrà a carico del
convenuto, cui incombe l’onere della prova (art. 8 CC; cfr. sentenze IICCA
citate; Cocchi/Trezzini, CPC, N. 12 ad art. 183; Brunner/Houlmann/Reutter,
Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, Berna 1994, p. 129).
Ciò
premesso, si può senz’altro provvedere all’esame delle singole censure
d’appello.
- L’appellante ritiene innanzitutto che l’autorità di
tassazione abbia a torto considerato tassabile un evento che in realtà non lo
era.
Diversa
è la tesi dell’autorità fiscale nella motivazione allegata alla tassazione
1988, ove espressamente é detto:
“Gli
immobili della società sono stati gravati da cartelle ipotecarie. Queste sono
state usate per garantire debiti di terzi e non per incrementare i propri
attivi di bilancio. La garanzia è servita all’azionista per finanziare
l’acquisto delle azioni della società.
Essendo
l’azionista in difficoltà finanziarie, la garanzia prestata a suo favore
equivale di fatto alla concessione diretta del prestito da parte della società
che sarà chiamata a rispondere coi propri immobili per l’azionista
impossibilitato a onorare i suoi impegni.
La
riserva tacita esistente sull’immobile è pertanto già stata trasferita al
momento dell’utilizzazione delle cartelle ipotecarie che dev’essere pertanto
qualificata come una prestazione valutabile in denaro a favore dell’azionista.” (cfr. incarto fiscale all. VI).
3.1 Secondo
il Tribunale federale, nel caso in cui l’azionista evita di prelevare degli
utili dalla società attraverso la procedura normale del dividendo, ma
usufruisce ugualmente dei fondi liquidi accumulatisi ottenendo prestiti dalla
società a condizioni particolarmente vantaggiose, è possibile che si manifesti
una distribuzione mascherata di utile. Tale eventualità ricorre in particolare
quando: l’ammontare del prestito assume dimensioni rilevanti, sia in termini
assoluti, sia per rapporto al totale del bilancio della società creditrice; non
vengono fornite adeguate garanzie per rapporto a ciò che sarebbe stato
richiesto ad una terza persona secondo i criteri applicati dalle banche in
materia di concessione di crediti; la situazione finanziaria del debitore non
offre ulteriori garanzie sulle possibilità di ricupero del credito e dei
relativi interessi; non ci sono operazioni di rimborso né viene espressa la
volontà di procedere allo stesso dal parte del debitore (prestito concesso
senza un contratto scritto che ne indichi la scadenza e le condizioni del
rimborso); gli interessi vengono accumulati sul prestito (Bernardoni/Duchini,
La fiscalità dell’azienda, 1993, p. 322 con rif.).
Una
forma indiretta di prestito della società a favore dell’azionista si verifica
anche quando quest’ultimo sfrutta il patrimonio societario quale garanzia
personale per ottenere prestiti a suo favore da terze persone o enti.
L’azionista emette, ad esempio, cartelle ipotecarie su immobili della società e
le deposita presso il creditore a garanzia dei suoi debiti.
Si
tratta, in pratica, dell’utilizzazione del patrimonio della società per scopi
privati dell’azionista che determina una prestazione valutabile in denaro a suo
beneficio (Bernardoni/Duchini, op. cit., p. 324). Il vantaggio
dell’azionista corrisponde alla possibilità di ottenere un maggior credito,
impegnando l’immobile della società, rispetto a quello che egli avrebbe
ricevuto mediante la costituzione in pegno delle azioni della società stessa:
le azioni della società hanno infatti un valore minore come pegno in
considerazione della prassi degli istituti di credito che accordano prestiti
solo fino al 30-50% del valore venale presunto delle azioni (per il pericolo di
perdita di valore della società causato da cattiva gestione o dall’andamento
negativo degli affari, Bernardoni/Duchini, op. cit., ibidem; Grosjean,
Comptes débiteurs-actionnaires; quelques considérations fiscales et comptables fondées
sur la pratique, in ASA 56, p. 318).
3.2 Nel
caso di specie è pacifico che la società a suo tempo si è limitata a fornire
all’azionista delle garanzie reali senza controprestazioni e non a concedergli
direttamente dei prestiti.
In
tal caso, per costante dottrina e giurisprudenza, a livello di tassazione di
quest’ultima, è necessario procedere all’aggiunta come utile imponibile di una
commissione quale remunerazione del rischio assunto dalla società stessa (Bernardoni/Duchini,
op. cit., ibidem; Grosjean, op. cit., ibidem; RFJ 1995 p. 180).
Questo utile, come qualsiasi altro, è evidentemente tassabile.
- Risolto
positivamente il quesito a sapere se la concessione gratuita di garanzie
all’azionista da parte della società possa effettivamente essere considerato un
evento tassabile e meglio una distribuzione mascherata di utile, si tratterebbe
ora di determinare concretamente l’ammontare dell’imposta dovuta.
Nel
caso di specie non appare tuttavia necessario procedere a una tale calcolazione,
in quanto è evidente come l’imposta sull’utile (effettivo o dissimulato) di una
società, sia pure di una società immobiliare, non possa godere del beneficio
dell’ipoteca legale.
- Con
il passare del tempo la giurisprudenza federale e cantonale si è
progressivamente indirizzata verso un’applicazione sempre più prudente dell’art.
836 CC.
Nella
sentenza DTF 62 II 29 il Tribunale federale aveva deciso che non
potevano beneficiare dell’ipoteca legale le imposte sulla sostanza mobiliare, né
quelle relative al reddito non derivante dall’immobile; in DTF 110 II
237 l’Alta Corte federale ha poi precisato che l’ipoteca legale poteva essere
concessa solo in presenza di uno stretto rapporto tra l’imposta ed il fondo da
gravare, giungendo alla conclusione che nel caso allora in esame nemmeno
l’imposta sul capitale di una società potesse beneficiare della garanzia reale
di cui all’art. 836 CC, e ciò anche se il fondo gravato fosse l’unico attivo
della società.
In
tempi più recenti, anche la Camera di diritto tributario del Tribunale di
appello ha avuto occasione di pronunciarsi in merito all’eventuale concessione
dell’ipoteca legale per i crediti d’imposta, anche qui per puntualizzare
l’estrema prudenza nel riconoscimento di questo particolare istituto: nella
sentenza CDT 4 dicembre 1992 in re J.B. è stato così deciso che, in
mancanza di un rapporto sufficientemente stretto tra l’imposta e il fondo da
gravare, non poteva godere del beneficio dell’ipoteca legale l’imposta sul
reddito del commerciante professionale di immobili; per lo stesso motivo, nella
sentenza CDT 27 agosto 1993 in re E.D. è stato giudicato che gli utili
conseguiti con l’alienazione di immobili non potevano a loro volta essere posti
al beneficio dell’ipoteca legale; principi attinenti alla sicurezza del diritto
ed in particolare la fede pubblica del RF imponevano inoltre un’applicazione
piuttosto rigorosa della norma, nel caso in cui l’avviso d’ipoteca legale fosse
notificato parecchio tempo dopo il prodursi dell’evento tassabile e ciò per il
fatto che da tale circostanza i terzi creditori, che in precedenza avevano
confidato nell’iscrizione a RF, avrebbero potuto subire gravi perdite, per
altro a loro non imputabili, e quindi per nulla giustificate (CDT 28
settembre 1993 in re D.F.).
Nel
caso concreto è chiaro, in particolare sulla base delle due ultime sentenze
citate, che il beneficio dell’ipoteca legale non possa essere riconosciuto per
l’imposta sull’utile che è stato distribuito con la concessione gratuita di
garanzie all’azionista da parte della società: anche in questo caso, infatti,
si tratta di una semplice imposta sull’utile, che non ha un rapporto
particolarmente stretto con l’immobile; inoltre la stessa risulta essere stata
notificata, senz’altro tardivamente, solo nell’ottobre 1992, ovvero 4 anni dopo
l’evento tassabile.
- Nulla osta per contro a che l’imposta
immobiliare possa regolarmente godere del beneficio dell’ipoteca legale.
Quest’ultima
dipende dal valore di stima dei fondi, atteso che per l’imposta cantonale si
farà capo all’aliquota dello 0.2 % (art. 92 lett. b vLT): tenuto conto del
valore di stima complessivo degli immobili della fallita di fr. 719’138.-
l’imposta immobiliare ammonterà annualmente a fr. 1’438.30.
- Poiché
l’appellante non ha contestato le modalità di conteggio degli interessi dovuti
sull’imposta, nel presente giudizio gli stessi verranno riconosciuti secondo la
medesima proporzione (IICCA 22 maggio 1995 in re G.M. SA/Comune di G. e llcc).
Per
il 1988 l’imposta comunale comprensiva degli interessi ammonterà così a fr.
1’582.50 (=1’438.30 capitale + 144.20 interessi) .
- Resta
ora da esaminare l’attribuzione e la misura delle spese e delle ripetibili.
8.1 In
linea di principio, il valore litigioso in una vertenza di contestazione
dell’elenco oneri si determina in base agli importi che le parti si contendono
nella procedura esecutiva: lo stesso corrisponde in pratica alla somma che in
caso di eliminazione dell’onere potrebbe pertoccare alla parte che ha proposto
la contestazione, rispettivamente all’importo di cui in tal caso il carico
sull’immobile diminuirebbe, se questo è minore (Brunner/Houlmann/Reutter,
op. cit., p. 128; IICCA 22 maggio 1995 in re G.M. SA/ Comune di G. e llcc.;
18 luglio 1995 in re W. AG/ Comune di B.).
Ne
discende nel caso concreto, dal momento che gli oneri ipotecari a favore
dell’attrice sono ben superiori alle pretese del convenuto, un valore di causa
di fr. 134’026.15.
8.2 Mentre
la misura di tassa di giustizia e spese nonché delle ripetibili di prima sede
non è contestata e può pertanto essere confermata, per quanto riguarda la
procedura d’appello la tassa di giustizia (comprese le spese) viene fissata in
fr. 900.- (art. 17, 22 cifra 4 e 24 lett. b LTG) e le ripetibili in complessivi
fr. 1’500.-: quest’ultimo importo, fissato applicando i minimi della TOA (art.
9, 17, 21 TOA), tiene conto, oltre della rispettiva soccombenza, anche del
fatto che l’intervento del patrocinatore è stato agevolato dal fatto che le
argomentazioni sollevate erano state riprese rispettivamente servivano per
altri 7 analoghi procedimenti che l’attrice ha avviato contro il Comune di
__________ e contro lo __________.
8.3 La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la pressoché totale
soccombenza della convenuta e appellata (art.148 CPC).
- L’appello
è pertanto parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia
I. L’appello 18 maggio 1995 della __________ è
parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 28 aprile 1995 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
è così riformata:
- La
petizione 23 giugno 1994 di __________ è parzialmente accolta.
§ È stralciata dalla graduatoria della
__________, e dal relativo elenco oneri riguardante la part. no. __________RFD
di __________ nonché la coattiva (1/6) della part. no. __________ RFD di
__________, l’ipoteca legale di fr. 800.- relativa alla pretesa dello Stato del
Cantone Ticino inerente le spese della procedura fallimentare;
§§ Limitatamente alla somma di fr. 1’582.50 è
confermata l’iscrizione nella graduatoria fallimentare della __________, e nel
relativo elenco oneri, riguardante la part. no. __________ RFD di __________
nonché la coattiva (1/6) della part. no. __________ RFD di __________,
dell’ipoteca legale relativa alla pretesa dello Stato del Cantone Ticino
inerente l’imposta cantonale per l’anno 1988.
- Tassa di giustizia in fr. 1’800.- e spese, da
anticiparsi dall’attrice, sono poste a carico dello
Stato del Cantone Ticino, il quale verserà inoltre alla __________
fr. 1’000.- a titolo di indennità.
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 850.-
b)
spese fr. 50.-
Totale fr.
900.-
da
anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellato, il quale
rifonderà all’appellante fr. 1’500.- per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster