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Numero d'incarto:
12.1995.167
Data decisione, Autorità:
04.10.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00167
Lugano
4 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.94.667 (40/1990)
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 promossa con petizione 4
maggio 1990 da
rappr.
dall’ avv. __________
Contro
rappr.
dallo studio legale __________
in materia di contestazione di rivendicazione ai sensi
dell’art. 109 LEF.
Ed ora sull’istanza di annullamento di atto
processuale (ordinanza del Pretore) 22 febbraio 1995 presentata dalla
convenuta e che il Pretore, con decreto 14 aprile 1995, ha respinto.
Appellante la __________ la quale, con atto d’appello
12 maggio 1995, chiede la riforma del querelato decreto nel senso di accogliere
l’istanza di annullamento,
mentre la parte attrice ha rinunciato a presentare
osservazioni all’appello rimettendosi al giudizio di questa Camera.
Avendo il Pretore concesso effetto sospensivo
all’appello ai sensi dell’art. 96 cpv. 3 CPC.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
- All' udienza preliminare del 14 gennaio 1992 la
parte attrice ha proposto quale mezzo di prova l'interrogatorio formale della
controparte "nella persona del Presidente del Consiglio di amministrazione
pro tempore". Questa prova é stata in seguito ammessa dal Pretore, con
ordinanza del 28 settembre 1992.
Il 20 ottobre
1994 il Pretore ha citato le parti per l’udienza di interrogatorio formale del
signor __________ e successivamente, dopo che la parte convenuta l’aveva
informato che il signor __________ più non era Presidente del suo consiglio
d’amministrazione, ha citato per questa incombenza istruttoria il nuovo
Presidente signor __________.
Il signor
__________, in occasione dell'udienza di interrogatorio formale del 16 febbraio
1995, ha informato il Pretore della sua incapacità di rispondere ai quesiti
sottopostigli, spiegando che non solo al momento dei fatti oggetto della
vertenza non era Presidente del consiglio di amministrazione e quindi non
conosceva direttamente la questione ma che inoltre non aveva mai avuto occasione
di vedere ed esaminare l'incarto presso la Banca riguardante la fattispecie a
giudizio.
Confrontato
con queste dichiarazioni il Pretore ha deciso allora di sospendere l'udienza,
ha consegnato il testo delle domande di interrogatorio formale al signor __________
affinché potesse prepararsi ed ha provveduto a ricitare le parti e
l’interrogando ad una prossima udienza per procedere all’incombenza istruttoria
di interrogatorio.
-
La parte convenuta si é opposta immediatamente
ad un tal modo di procedere ed ha introdotto un'istanza di annullamento
dell'ordinanza con la quale il Pretore aveva disposto per la consegna delle
domande di interrogatorio e per il rinvio, ad altra data, dell’udienza. Afferma
che tale atto procedurale sarebbe lesivo di norme fondamentali stabilite dal
Codice di procedura civile ticinese e le arrecherebbe un evidente pregiudizio,
con la conseguenza quella pronuncia va annullata ai sensi dell'art. 143 cpv. 1
CPC. In particolare rileva che il codice di rito prevede come le domande per
l'interrogatorio formale debbano essere intimate alle parti solo al momento di
procedere all'interrogatorio e che la persona interrogata non ha inoltre la
facoltà di servirsi di scritti e di note preventivamente preparate, se non nel
caso di conteggi e cifre. Intravede poi l’evidente pregiudizio a suo danno nel
fatto di non poter porre domande all’interrogato formalmente che racconta fatti
e situazioni riferitigli da altre persone quali i funzionari della banca che
avrebbero dovuto allora essere sentiti quali testi con la possibilità di controinterrogarli.
-
Con ordinanza (recte decreto per l’art. 145
CPC) 14 aprile 1995 il Pretore ha respinto l'istanza di annullamento proposta
dalla parte convenuta. Ha considerato che essendo stata la stessa convenuta ad
indicare il signor __________, quale persona da interrogare, questa non
potrebbe poi imputare alla controparte un qualsiasi errore sulla persona ed
ancora che l'interrogatorio formale di una persona giuridica avviene comunque
nella persona di un organo, quale canale diretto di espressione della volontà
della società, e di conseguenza quest'ultimo ha l'obbligo di assumere le
informazioni del caso.
-
Con l’appello che ci occupa la parte convenuta
ripropone la domanda di annullamento dell’ordinanza pretorile con la quale sono
state consegnate le domande di interrogatorio formale al suo Presidente del
Consiglio di amministrazione e lo stesso é stato citato a nuovamente comparire
per rispondere alle stesse.
La parte
attrice non ha presentato osservazioni richiamando la sua risposta alla domanda
processuale di annullamento.
- La problematica sottoposta a giudizio
comporterebbe la soluzione preliminare di un quesito procedurale che non sembra
sia mai stato fino ad ora affrontato dalla giurisprudenza. Ossia a sapere se un
ordinanza del Pretore - che, per legge (art. 95 cpv. 1 CPC), non é appellabile
e, per volontà del legislatore, non deve dar luogo ad incidente che sospende o
prolunga la durata della causa (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 5 gennaio 1954; Rapporto della Commissione speciale del 9 giugno 1958 in
Verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale 1970 pag. 1048 e seg.
e pag. 1159 e seg.) la quale deve continuare in prima istanza senza
interruzioni (Picard, Studi sulla riforma
del processo civile ticinese, pag. 137) - può essere rimessa in discussione,
per di più avanti allo stesso giudice, per mezzo di una domanda di annullamento
che va decisa con decreto, sempre appellabile, e di conseguenza portata, quasi
attraverso una scappatoia che aggira il principio dell’inappellabilità, al
giudizio dell’autorità superiore.
La
sistematica del codice di procedura, se adottata letteralmente, permetterebbe
un tale procedere poiché per atto di procedura annullabile (art. 143 CPC) si deve
poter intendere anche l’ordinanza emanata dal giudice e la necessità di
sollevare l’eccezione di annullabilità prima di compiere o lasciar compiere
altri atti successivi (art. 143 cpv. 2 CPC) non consente di potersene
disinteressare sino all’emanazione della sentenza definitiva. Ma la struttura
stessa dell’ordinanza e la sua funzione, così come voluta dal legislatore, non
dovrebbero permettere che si possa porre un problema di annullabilità dal
momento che l’ordinanza é sempre modificabile e revocabile (art. 95 cpv. 2 CPC)
e che, trattandosi di provvedimento ordinatorio, le censure nei suoi confronti
dovrebbero essere fatte valere solo con l’impugnazione della successiva
sentenza di merito che abbia utilizzato i risultati di quella pronuncia
istruttoria.
- La questione può tuttavia essere lasciata
indecisa poiché nel caso concreto, anche concessa l’ammissibilità di una
domanda di annullamento di un’ordinanza del Pretore, la stessa, seppur per
altri motivi che quelli addotti dal Pretore, andava ugualmente respinta.
Infatti manca
il presupposto indispensabile del pregiudizio irreparabile a danno della parte
eccipiente (art. 143 cpv. 1 CPC) dal momento che l’ordinanza del Pretore, se
eseguita, porterà a compiere un atto istruttorio - l’interrogatorio formale del
signor __________ - viziato da nullità assoluta. L’art. 277 CPC prevede che
l’inosservanza delle disposizioni relative all’interrogatorio contenute nell’art.
275 cpv. 1 CPC - e tra queste la consegna delle domande solo al momento di
procedere all’interrogatorio per accrescere l’efficacia e l’attendibilità di
questo mezzo di prova (Messaggio del
Consiglio di Stato concernente la modificazione di alcune disposizioni del CPC
del 26 febbraio 1985 in Verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale
1987, vol. I pag. 124) - rende nullo lo stesso interrogatorio con conseguente
obbligo di rilevare tale nullità d’ufficio in ogni stadio di causa (art. 142
cpv. 1 litt. c e cpv. 2 CPC; Rep. 1989,
172). Affermare l’annullabilità dell’ordinanza del Pretore é inutile: il
mantenimento di quell’atto, per sé stesso ininfluente nel processo, proprio
perché condurrà ad un atto di procedura, l’interrogatorio formale - questo sì,
se valido, con valenza istruttoria poiché mezzo di prova a pieno titolo -,
nullo e di null’effetto non arreca danno alcuno alla parte che si prevale di
una sua annullabilità.
- L’appello deve così essere respinto con tassa e
spese di giudizio a carico dell’appellante ma senza indennità per ripetibili
alla controparte che non ha presentato osservazioni non valendo il riferimento
a precedenti allegazioni avanti al primo giudice.
Per i quali motivi
vista per le spese la vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L’appello 12 maggio 1994 di __________ é
respinto.
-
La tassa di giustizia di Fr. 280.- e le spese
di Fr. 20.- (totale Fr. 300.-) già anticipate dalla parte appellante, rimangono
a suo carico.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sez. 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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