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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.141
Data decisione, Autorità:
27.07.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00141
Lugano
27 luglio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria
appellabile inc. n. 12'441 della Pretura
del distretto di Bellinzona, promossa con con petizione 14 marzo 1994 da
rappr.
dallo studio legale __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della
convenuta alla riparazione gratuita dell’opera, al rimborso di una tassa di
allacciamento di fr. 73.-- e al rimborso di un onere annuo di maggior consumo
di fr. 730.-- dall’estate 1993 fino al momento dell’effettuazione della
riparazione gratuita;
Domande avversate dalla convenuta che ha postulato la
reiezione della petizione;
E ora sulle eccezioni di prescrizione e
dell’intervenuta estinzione del diritto alla riparazione gratuita in
conseguenza della mora del creditore, eccezioni sollevate dalla convenuta e
respinte dal Pretore con sentenza 13 marzo 1995;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 4
aprile 1995 chiede la riforma del querelato giudizio in via principale nel
senso di dichiarare estinto il diritto dell’attore ad ottenere la riparazione
gratuita, e in via subordinata nel senso di ridurre a fr. 800.-- le ripetibili
a suo carico;
Mentre l’attore nelle osservazioni del 15 maggio 1995
chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Richiamata la decisione 6 aprile 1995 del Pretore, che
ha conferito al gravame effetto sospensivo,
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se deve essere accolto l’appello
2 - tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Nel giugno del 1987 l’attore ha appaltato alla
convenuta la fornitura e il montaggio di una termopompa in sostituzione
dell’impianto di riscaldamento a nafta fino ad allora utilizzato nella sua casa
di abitazione di __________.
B. L’esecuzione
del contratto ha dato origine ad una prima controversia giudiziaria (inc. n.
11’329), nella quale l’appaltatrice ha chiesto la condanna del committente al
saldo della mercede pattuita, mentre il committente ha chiesto la ricusa
dell’opera.
Con
sentenza del 27 aprile 1993 cresciuta in giudicato, il Pretore, pur ammettendo
la petizione, nella motivazione ha riconosciuto la difettosità dell’opera e il
diritto del committente di ottenerne la riparazione gratuita.
C. Già
il 17 maggio 1993 l’attore ha invitato la convenuta a procedere alla
riparazione gratuita dell’opera.
Dal
rifiuto della convenuta prende avvio la presente causa.
D. Nella risposta del 4 luglio 1994 la convenuta si è
opposta alla petizione.
A
titolo preliminare essa ha eccepito che l’attore fin dal 1988 si troverebbe in
mora del creditore nel ricevere la prestazione di riparazione gratuita, così
che il corrispondente obbligo della convenuta si sarebbe nel frattempo estinto,
o sarebbe comunque prescritto.
E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha respinto
entrambe le eccezioni della convenuta.
La
prescrizione della pretesa dell’attore sarebbe più volte stata interrotta dagli
atti procedurali compiuti nella precedente e nella presente causa, così che il
relativo termine non avrebbe potuto giungere a compimento.
Nemmeno
potrebbe ammettersi l’estinzione del diritto dell’attore in conseguenza della
sua mora nel ricevere la prestazione. La convenuta ai sensi dell’art. 107 cpv.
1 CO avrebbe infatti dovuto fissare all’attore un termine affinché egli
ricevesse la prestazione, dopo di che, in caso di sua infruttuosa decorrenza,
essa avrebbe potuto recedere dalla prestazione di cui era debitrice. Non avendo
essa invece né assegnato il termine, né esplicitato la volontà di recedere, non
si potrebbe considerare estinto il diritto del convenuto.
F. Con tempestivo gravame datato 4 aprile 1995 la
convenuta ha chiesto la riforma del pronunciato pretorile in via principale nel
senso di accogliere l’eccezione di estinzione del diritto alla riparazione
gratuita, e in via subordinata nel senso di ridurre a fr. 800.-- l’indennità
per ripetibili in favore dell’attore.
Il
Pretore avrebbe in sostanza applicato in maniera non corretta le norme sulla
mora, giungendo all’erronea conclusione secondo cui il diritto dell’attore
all’ottenimento della riparazione gratuita non sarebbe estinto.
Per il
caso della reiezione delle tesi della convenuta, dovrebbe comunque essere
ridotta a fr. 800.-- l’indennità per ripetibili posta a suo carico, essendo
manifestamente eccessiva quella di fr. 1’800.-- attribuita dal Pretore.
G. Delle osservazioni 15 maggio 1995 dell’attore, in cui
egli chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si
dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
-
La convenuta, a giusta ragione, ha espressamente
rinunciato ad impugnare la decisione pretorile nella misura in cui essa ha
respinto la sua eccezione di prescrizione, questione che deve perciò essere
considerata definitivamente risolta.
-
Secondo l’art. 91 CO il creditore è in mora quando,
senza legittimo motivo, ricusi di ricevere la prestazione debitamente
offertagli o di fare gli atti preparatori che gli incombono e senza i quali il
debitore non può adempiere l’obbligazione.
Se vi è
mora del creditore ai sensi dell’art. 91 CO, e l’obbligazione, come nella
specie, non riguarda la prestazione di una cosa, l’art. 95 CO stabilisce che il
debitore può recedere dal contratto secondo le norme circa la mora del
debitore, ovvero gli art. 102 e segg. CO.
- Nel caso di specie è pacifico che la convenuta ha a
suo tempo offerto la prestazione di riparazione gratuita (doc. M), e che
l’attore l’ha rifiutata (doc. N e Q).
3.1 Il solo fatto di rifiutare la prestazione del debitore
non può evidentemente concretizzare da solo e in ogni caso una situazione di
mora del creditore ai sensi dell’art. 91 CO, visto che tale conseguenza è
prevista dalla norma di legge solo nel caso in cui il rifiuto avvenga senza
legittimo motivo.
Per
“legittimo motivo” giusta l’art. 91 CO si intende un motivo oggettivo (Weber,
Berner Kommentar, n. 155 ad art. 91 CO; Von Thur/Escher, Allgemeiner Teil
des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 2, pag. 73; Honsell/Vogt/Wiegand,
OR I, n. 15 ad art. 91 CO), ovvero un fondato motivo non riconducibile alla
sfera del creditore stesso (Weber, opera citata, n. 156 ad art. 91 CO).
3.2 Non vi è dubbio che l’offerta da parte del debitore di
una prestazione inadeguata autorizza il creditore a rifiutarla senza che vi sia
mora da parte sua, atteso che lo stesso art. 91 CO indica che la prestazione
deve essere “debitamente” offerta, cioè essa deve essere quantitativamente e
qualitativamente corrispondente a quanto pattuito (Von Thur/Escher,
opera citata, pag. 70).
Il
creditore, che deve decidere nel caso concreto se vi sia un motivo oggettivo
per rifiutare la prestazione, è perciò confrontato con la necessità di
valutarne l’adeguatezza e la rispondenza alla stipulazione contrattuale, il che
non costituisce affatto un compito facile e può facilmente superare le
possibilità di un creditore medio in materie tecniche e specialistiche come
quella in esame.
3.3 L’attore, che pure in un primo tempo aveva optato per
la riparazione gratuita, l’ha in seguito rifiutata esprimendosi invece in
favore della ricusa dell’opera.
Siffatto
procedere era legittimo alla condizione, in concreto non verificatasi (cfr.
inc. 11’329, perizia, pag. 6), che l’opera non potesse oggettivamente essere
riparata, non essendo in tal caso vincolante la scelta della riparazione
gratuita per il fatto che la riparazione dell’opera è di fatto impossibile (II
CCA 28 gennaio 1994 in re M./R. SA).
L’attore
ha sicuramente commesso un errore di valutazione nel ritenere inutilizzabile, e
perciò non riparabile, l’opera fornita dalla convenuta, ma tale errore appare
del tutto scusabile se si considerano la complessa natura tecnica della
materia, il fatto che la riparazione necessaria consisteva in concreto nella
sostituzione della termopompa installata con un’altra più performante (cfr.
perizia, ibidem), che avrebbe assorbito più energia elettrica (perizia, pag. 7)
e causato perciò costi di esercizio superiori, di modo che l’attore non era in
definitiva del tutto fuori strada nel ritenere inutilizzabile l’opera
fornitagli.
A mente
di questa Camera vi sono perciò gli estremi per ammettere che l’attore avesse
un motivo oggettivo, attinente alla prestazione fornitagli dalla convenuta e
perciò estraneo alla sua sfera personale, per rifiutare la riparazione gratuita
dell’opera offertagli, così che non può essere ammessa la sua mora ai sensi dell’art.
91 CO.
3.4 Non appena la prima causa si è conclusa, l’attore si è
affrettato a richiedere la riparazione gratuita, il che, contrariamente a
quanto ritiene la convenuta (appello, punto 6, pag. 8 e 9), esclude che gli si
possa addebitare un comportamento contrario ai dettami della buona fede.
Tanto
basterebbe a determinare la reiezione del gravame.
- A titolo abbondanziale, va comunque sottolineato che
anche nell’eventualità in cui si dovesse ammettere l’esistenza della mora
dell’attore nella ricezione della prestazione di riparazione gratuita, la
conseguenza non potrebbe essere unicamente quella di liberare la convenuta
dalla propria obbligazione.
E’
infatti pacifico che la corretta applicazione delle norme sulla mora del
debitore, alle quali rimanda l’art. 95 CO, potrebbe semmai comportare per la
convenuta la facoltà di recedere dal contratto di appalto -il che implica la
restituzione della prestazione ricevuta e la possibilità di chiedere alla
controparte il risarcimento del danno contrattuale (art. 107 cpv. 2 e 109 cpv.
2 CO)- ma non certo l’estinzione del solo diritto del partner contrattuale alla
prestazione rifiutata a torto.
Posto
che l’estinzione delle singole obbligazioni è regolata agli art. 114 e segg.
CO, è addirittura manifesto che la soluzione auspicata dalla convenuta
nell’ambito di un contratto di appalto come quello in esame le procurerebbe un
indebito vantaggio, visto che essa avrebbe ottenuto il totale adempimento del
committente senza dovere a sua volta fornire la prestazione completa, ovvero
l’opera esente da difetti.
- Va da ultimo respinta la critica della convenuta
riguardante le ripetibili concesse all’attore dal Pretore.
Essa in
proposito si limita all’apodittica affermazione secondo cui l’importo
attribuito sarebbe “manifestamente eccessivo per rapporto al tutto sommato
modesto valore di causa” (appello, pag. 9).
Non vi
è però indicazione alcuna dei motivi di fatto e di diritto per i quali vi
sarebbe l’asserita sproporzione, di modo che, limitatamente a questo punto,
l’appello è da considerare nullo (art. 309 cpv. 2 lit. f CPC, art. 309 cpv. 5
CPC; II CCA 14 ottobre 1992 in re O./G.).
Ne
consegue la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la
TG
dichiara e pronuncia
I L’appello
4 aprile 1995 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura di appello, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T o t a
l e fr. 500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
La
convenuta rifonderà all’attore fr. 1’000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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