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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.108
Data decisione, Autorità:
27.11.1997, IICCA
Incarto n.
12.95.00108
Lugano
27 novembre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. Ord. 4543
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 30
novembre 1993 da
e
entrambi
rappr. dall’avv. __________
contro
__________ rappr. dall’avv. __________
ora
in fallimento (rappr. dalla Massa
fallimentare c/o UEF di Locarno)
con
cui gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di Fr.
51’800.95 oltre interessi al 7% dal 2 luglio 1993 e che il Pretore, con
sentenza 17 febbraio 1995, ha respinto.
Appellanti
gli attori che, con atto di appello del 10 marzo 1995, chiedono la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione mentre la convenuta con
osservazioni del 21 aprile 1995 postula la reiezione del gravame.
Considerato
in
fatto ed in diritto
che la causa è stata nel
frattempo sospesa, ai sensi dell’art. 207 LEF, a seguito del fallimento della
società convenuta;
che la procedura
giudiziaria è stata riattivata dopo la II adunanza dei creditori così come alla
lettera 13 novembre 1997 dell’UEF di Locarno con la quale si comunica che, in
virtù dell’art. 260 LEF, i signori __________, __________ e ______________________________ assumono, in
nome e per conto della massa fallimentare, la prosecuzione del processo.
che, con lettera 25
novembre 1997, l’UEF di Locarno comunica ulteriormente che i signori __________ hanno rinunciato al diritto di proseguire la
causa e che, di conseguenza, avendo pure rinunciato la massa fallimentare a
stare in causa, il credito vantato dagli attori dev’essere ammesso
definitivamente nella graduatoria fallimentare;
che Il cessionario dei
diritti della massa fallimentare prende di diritto il posto di questa nel
processo e la sua successiva rinuncia alla cessione equivale, se attore, ad una
desistenza che comporta lo stralcio della causa dal ruolo e la condanna alle
spese e, se convenuto, ad una acquiescenza con conseguente decisione di
condanna al pagamento e non la ripresa della procedura a favore della massa
fallimentare che ne é precedentemente uscita (JdT 1995 III 20);
che in queste condizioni,
in accoglimento dell’appello, non si può far altro, senza necessità di un esame
del merito, che accogliere la pretesa fatta valere con la petizione;
Per i quali motivi
richiamati gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 10 marzo
1995 __________ e __________ è accolto e di conseguenza la sentenza 17 febbraio
1995 della Pretura di Locarno-Città è riformata nel modo seguente:
- La
petizione è accolta.
__________,
__________ ora in fallimento è
condannata a pagare a __________ e __________, la somma di Fr. 51’800.95 con
interessi al 7% dal 2 luglio 1993.
- Le
spese, con una tassa di giustizia di Fr. 1’700.-, sono a carico della convenuta
che rifonderà agli attori, in solido, Fr. 3’500.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia Fr.
200.-
b) spese Fr.
50.-
totale Fr.
250.-
già anticipati dagli
appellanti, sono a carico della convenuta che rifonderà loro, in solido, anche
Fr. 1’500.- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione a: -__________
Comunicazione alla Pretura
di Locarno-Città
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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