AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.106
Data decisione, Autorità:
07.09.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00106
Lugano
7 settembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 3686 della Pretura di Locarno-Città
promossa con petizione 17 febbraio 1989 da
contro
rappr.
dall'avv. ____________________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto
al pagamento di fr. 44’779.55 oltre interessi a titolo di alimenti, domanda
aumentata a fr. 56’615.80 oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la
reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 19 gennaio 1994 ha
accolto limitatamente a fr. 23’423.20 oltre interessi;
Appellanti entrambe le parti,
-
l’attrice con atto di appello del 9 febbraio 1994
ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la
petizione per fr. 48’107.50 oltre interessi;
-
il convenuto con appello del 14 febbraio 1994 ne
ha invece chiesto la riforma nel senso di respingere la petizione;
Gravami che questa Camera ha parzialmente accolto con
sentenza 21 luglio 1994, riformando il giudizio pretorile nel senso di
ammettere la petizione per fr. 25’559.70 oltre interessi;
Decisione che l’attrice ha impugnato con ricorso di
diritto pubblico avanti al tribunale federale, il quale l’ha accolto
annullandone i dispositivi II, III e IV;
Ritenuto
in fatto:
A. Il 9 giugno 1975 __________ ha sciolto per divorzio il
matrimonio a suo tempo contratto dalle parti.
Il
convenuto è stato condannato a pagare a titolo di alimenti fr. 1’000.-- mensili
in favore dell’attrice e fr. 500.--, nelle mani della madre, in favore del
figlio __________, importi da adeguare all’indice nazionale dei prezzi al
consumo e produttivi di interessi al 5% dal momento della scadenza.
B. A partire dal marzo del 1978 il convenuto ha fatto
fronte solo parzialmente ai propri obblighi, accumulando così un consistente
arretrato.
Parte
degli alimenti scoperti è stata anticipata dalla competente autorità
__________mentre a partire dal 1° aprile 1981 l’attrice ha rinunciato agli
alimenti pronunciati in suo favore.
C. Il 22 maggio 1986 il __________ ha condannato il
convenuto a pagare all’attrice fr. 20’925.75 oltre interessi al 5% dal 15
luglio 1980 a titolo di alimenti per lei per il periodo marzo 1978-marzo 1981,
e per il figlio per il periodo marzo 1978-dicembre 1982.
La
sentenza è stata confermata il 20 marzo 1987 dall’__________ del canton
D. Il 21 novembre 1988 il Pretore di Locarno Città ha
decretato il sequestro della quota ereditaria spettante al convenuto nella
successione della di lui madre fino a concorrenza di fr. 69’932.85 oltre
interessi.
A
convalida di detto sequestro l’attrice ha fatto spiccare contro il convenuto il
PE n. __________dell’Ufficio esecuzione di Locarno.
Data
l’opposizione del convenuto, l’attrice ne ha chiesto il rigetto definitivo per
fr. 20’925.75 oltre interessi al 5% dal 15 luglio 1980 (capitale e interessi
come alla sentenza del __________) e per fr. 4’227.65 oltre interessi al 5%
dall’11 luglio 1987 (ripetibili di prima e seconda sede di quella procedura).
Il
convenuto ha ritirato l’opposizione limitatamente a questi importi all’udienza
del 27 giugno 1989.
E. Con la petizione del 17 febbraio 1989 l’attrice ha
invece chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 44’779.55 oltre
interessi, importo corrispondente agli alimenti per il figlio __________,
debitamente indicizzati, per il periodo gennaio 1983-novembre 1988 (totale fr.
55’400.--) dopo deduzione degli anticipi versati dalle autorità svedesi nel
medesimo periodo (Skr. 53’704.--, pari a fr. 12’620.45 al cambio del 28 ottobre
1988).
F. Nella risposta dell’8 maggio 1989 il convenuto si è
opposto alla petizione affermando di aver regolarmente pagato gli alimenti alla
Cassa di previdenza svedese, cessionaria della pretesa.
L’eventuale
mancato incasso degli alimenti da parte dell’attrice, che sarebbe comunque
priva della necessaria legittimazione attiva, sarebbe perciò riconducibile a
mancanze dell’ente svedese.
G. In sede di conclusioni l’attrice ha esteso la propria
domanda a fr. 64’191.37 richiedendo gli alimenti fino al dicembre 1992, mentre
il convenuto ha mantenuto le proprie tesi ed eccezioni.
H. Nel proprio giudizio il Pretore ha ritenuto che la
questione della legittimazione attiva fosse già stata risolta in favore
dell’attrice dalle autorità giudiziarie del canton __________, con il che essa
non dovrebbe più essere ridiscussa.
Sarebbe
parimenti stato accertato l’obbligo del convenuto di versare all’attrice la
somma di fr. 500.-- mensili indipendentemente dal fatto che essa ricevesse o
meno degli assegni per il figlio dall’ente pubblico.
Per
il periodo gennaio 1983-novembre 1988 il convenuto avrebbe saputo dimostrare il
versamento nelle mani dell’autorità svedese di complessivi fr. 24’690.30,
mentre invece sulla base della sentenza di divorzio per il medesimo periodo
egli avrebbe dovuto pagare fr. 50’250.--.
Ne
conseguirebbe, dedotti i versamenti dell’ente svedese per fr. 13’972.85, un
credito residuo per il periodo in questione di fr. 11’586.85.
Per
il periodo successivo (dicembre 1988-dicembre 1992), ritenuta la ricevibilità
della domanda formulata in sede di conclusioni in quanto semplice estensione
della pretesa iniziale, il convenuto avrebbe dovuto corrispondere complessivi
fr. 37’380.--, ragione per cui, dedotti i suoi versamenti all’ente svedese e
quelli dell’ente all’attrice, il di lei credito residuo sarebbe di fr.
11’836.34.
Da
ciò l’accoglimento della petizione per fr. 23’423.20 oltre interessi al 5% dal
15 dicembre 1985.
I. Con l’appello del 9 febbraio 1994 con richiesta di
assistenza giudiziaria l’attrice ha chiesto la riforma della sentenza pretorile
nel senso di accogliere la petizione per fr. 48’107.50 oltre interessi.
Il
Pretore avrebbe rettamente determinato in complessivi fr. 87’630.-- gli
alimenti dovuti dal convenuto per il figlio nel periodo gennaio 1983-dicembre
1992, ma dal totale in suo favore avrebbe erroneamente dedotto quanto da lei
ricevuto dalla competente autorità __________.
Oltre
a ciò il Pretore avrebbe potuto assegnare gli interessi di mora già a partire
dalla singola scadenza di ogni rata fin dal 1° gennaio 1983, ritenuto che in
tal modo egli non avrebbe giudicato ultra petita partium e che comunque la
stessa attrice si era determinata in tal modo in sede di conclusioni.
Il
Pretore avrebbe infine omesso di pronunciare la conferma del sequestro e il
rigetto definitivo dell’opposizione interposta contro il PE n. __________.
L. Con atto di appello del 14 febbraio 1994 anche il
convenuto si è aggravato contro la sentenza pretorile chiedendone la riforma nel
senso di respingere la petizione.
Il
Pretore avrebbe a torto risolto la questione della legittimazione attiva sulla
base di quanto previsto nella sentenza dell’__________ __________.
Egli
avrebbe dovuto invece esaminare ex novo la questione e risolverla nel senso che
solo la Cassa __________era legittimata all’incasso dei contributi alimentari,
e questo in virtù di una cessione legale (art. 166 CO).
Alle
pretese alimentari per il figlio sarebbe comunque applicabile il diritto del
luogo di domicilio del beneficiario, così che solo in __________ l’attrice potrebbe chiarire i propri rapporti
con la Cassa di previdenza.
Oltre
a ciò il Pretore avrebbe a torto omesso di considerare i pagamenti effettuati
dal convenuto dopo il dicembre 1988: non vi sarebbe infatti stata necessità di
sostanziarli visto che la loro effettuazione non sarebbe stata contestata
dalla controparte.
Dagli
esatti conteggi risulterebbe addirittura un credito del convenuto nei confronti
dell’attrice di fr. 53’935.40, importo da lui opposto in compensazione con
l’eventuale credito dell’attrice.
M. Con sentenza 21 luglio 1994 questa Camera ha
parzialmente accolto entrambi gli appelli.
Da
una parte è stato rilevato che il Pretore avrebbe erroneamente ammesso la ricevibilità
della richiesta presentata con le conclusioni dell’attrice relativa agli
alimenti per il periodo dicembre 1988-dicembre 1992, visto che questa
costituirebbe una modifica e non una semplice estensione dell’azione.
Sarebbero
invece infondate le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e di
compensazione sollevate dal convenuto, così che egli sarebbe da condannare al
pagamento di fr. 25’559.70 oltre interessi, importo pari al debito complessivo
di fr. 50’250.-- meno i versamenti da lui effettuati di fr. 24’690.30, ma senza
deduzione di quanto versato dalla Cassa __________
all’attrice, tema sul quale sono state accolte le censure dell’attrice.
N. Il Tribunale federale, accogliendo il ricorso di
diritto pubblico dell’attrice, ha stabilito che il convenuto aveva avuto modo
di prendere posizione anche sulla nuova richiesta dell’attrice formulata in
sede di conclusioni, così che non vi sarebbe stato motivo di applicare l’art.
142 cpv. 1 lit. b CPC e perciò, in assenza di una censura del convenuto sul
tema, l’autorità cantonale avrebbe dovuto pronunciarsi anche su tale richiesta.
Considerato
in
diritto
- Dal giudizio federale risulta che l’annullamento della
precedente sentenza di questa Camera è motivato unicamente dall’omessa
considerazione per motivi procedurali della pretesa dell’attrice per il periodo
dicembre 1988-dicembre 1992.
Nulla
osta perciò a che la Camera (considerandi 2 a 6 compresi) riproponga in questa
sede la medesima soluzione alle altre censure delle parti, e che in seguito (considerandi
7 e seguenti) esamini anche quelle concernenti il periodo non considerato nel
suo primo giudizio.
- La censura del convenuto circa il mancato
riconoscimento dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva da lui
sollevata è fondata unicamente nella misura in cui viene criticata la decisione
del Pretore di fondarsi sulle motivazioni di precedenti sentenze, le quali sono
in effetti prive della forza di cosa giudicata (per tante: II CCA 17
giugno 1994 in re F./C. e llcc.), con la conseguenza che la sentenza impugnata
avrebbe perciò dovuto chinarsi ex novo sulla tematica.
Gli
atti permettono comunque di confermare nella sostanza la decisione pretorile.
Ritenuto
infatti che, contrariamente a quanto avviene in caso di cessione del credito, il
conferimento ad un terzo di una procura di incasso non modifica la titolarità
del credito e non intacca perciò il diritto del titolare dello stesso di agire
in giudizio contro il debitore, va rilevato che un’esplicita cessione da parte
dell’attrice alla Cassa __________del proprio diritto agli alimenti in concreto
non risulta: lo scritto del 29 settembre 1979 della Cassa al convenuto (doc. 2)
può in effetti far pensare ad un mandato di incasso dell’attrice alla stessa
Cassa, ma non certo ad una cessione del diritto agli alimenti, che dovrebbe in
tal caso essere sottoscritta dall’attrice e che peraltro è implicitamente
smentita dalla stessa Cassa __________, che da ultimo reclama dal convenuto
solo l’equivalente di quanto da lei anticipato all’attrice (cfr. annesso al
doc. B).
Nemmeno
può essere sostenuta l’esistenza di una cessione legale della pretesa: benché
siffatta eventualità possa essere giudicata secondo il diritto __________(art.
146 cpv. 1 LDIP), il convenuto nulla ha fatto per sostanziare la propria tesi
alla luce di quella legislazione (cfr. art. 16 cpv. 1 in fine LDIP) ed anzi ha
espressamente invocato gli art. 164 e segg. CO dai quali però con tutta
evidenza non è possibile evincere l’esistenza della pretesa cessione.
Non
essendo pertinente il richiamo alla Convenzione dell’Aia del 24 ottobre 1956 -cfr.
invece l’art. 9 della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni
alimentari del 2 ottobre 1973 (RU 0.211.213.001)- e mancando comunque la
certezza dell’esistenza di una peraltro improbabile ed illogica cessione legale
estesa a tutta la pensione alimentare e non solo alla porzione anticipata
dall’ente pubblico, deve essere confermata la reiezione dell’eccezione di
carenza di legittimazione attiva.
-
Le parti a questo stadio della causa si danno atto
dell’esattezza del calcolo del Pretore, che ha fissato in fr. 50’250.-- il
credito dell’attrice per il periodo sino a novembre 1988 (sentenza,
considerando E; appello del convenuto, punto 2; appello dell’attrice, punto 6).
-
L’attrice, per sua parte, si duole delle riduzioni di
detto credito operate dal Pretore, che dal suddetto importo ha dedotto sia
quanto versato in quel periodo dal convenuto alla Cassa __________ (fr. 24’690.30), che quanto riversato dalla
Cassa all’attrice (fr. 13’972.85).
La
censura è in parte giustificata.
Si
deve infatti considerare che i versamenti della Cassa __________ all’attrice
per quanto non eccedenti gli effettivi versamenti del convenuto alla Cassa non
hanno per lui un effetto liberatorio aggiuntivo a quello dei suoi versamenti
alla Cassa, non avvenendo in pratica in tal caso alcuna anticipazione di
denaro, e perciò di riflesso nemmeno surrogazione della Cassa nella posizione
dell’attrice.
D’altra
parte, come risulta dalla lettera 29 settembre 1977 della Cassa (doc. 2) e dal
silenzio dell’attrice durante lunghi anni, il convenuto poteva in buona fede
ritenere liberatori per lui i pagamenti effettuati nelle mani della Cassa, così
da non poterlo responsabile per i minori versamenti della Cassa all’attrice
rispetto a quanto da lui pagato nel periodo da considerare (risulta comunque
che la Cassa abbia infine trasmesso all’attrice i maggiori versamenti del
convenuto -cfr. appello dell’attrice, punto 7, pag. 5-).
L’errore
è peraltro stato ingenerato dagli stessi conteggi dell’attrice, che in sede di
petizione ha calcolato il proprio credito deducendovi quanto anticipatole dalla
Cassa invece che i versamenti effettuati dal convenuto alla Cassa stessa
(petizione, punto 9.3, pag. 9).
La
sentenza pretorile deve perciò essere riformata nel senso di condannare il
convenuto al pagamento di fr. 25’559.70, pari al debito complessivo di fr.
50’250.-- nel periodo gennaio 1983-novembre 1988 meno i suoi versamenti di fr.
24’690.30.
- Il convenuto ritiene poi di poter effettuare delle
compensazioni in considerazione degli importi ricevuti dall’attrice dai
competenti enti __________.
Si
tratta di una tesi palesemente infondata posto che, come rammentato in
precedenza (considerando 4), gli stessi non hanno per lui effetto liberatorio e
non concorrono a ridurre il debito sancito dalla sentenza di divorzio, che egli
può estinguere solo con pagamenti effettuati di tasca propria.
- Quo agli interessi di mora su questa prima parte del
credito dell’attrice, va osservato che in presenza di importanti pagamenti
parziali da parte del convenuto, anch’essi risalenti al periodo contestato, non
è più possibile farli decorrere dalla scadenza di ogni singola prestazione
alimentare, non potendosi stabilire a prima vista quali e quante di queste
siano state estinte.
Risulta
perciò confacente ad equità far decorrere gli interessi di mora dalla data
media del 15 dicembre 1985, così come rettamente richiesto dall’attrice con la
petizione.
- Per il periodo dicembre 1988-dicembre 1992 il Pretore
(consid. G, pag. 9) ha calcolato che il credito dell’attrice ammonterebbe a fr.
37’380.--, cifra sulla quale le parti sono anche in questo caso concordi
(appello dell’attrice, punto 6; appello del convenuto, punto 2).
Da
tale importo il Pretore ha dedotto gli importi di fr. 15’120.17 (pari a Skr.
62’739.32) e di fr. 10’423.49 (pari a Skr. 43’251.--) nel frattempo versati
all’attrice dalla Cassa __________così che il saldo in suo favore sarebbe di
fr. 11’836.34.
- Come si è già detto nei precedenti considerandi, si
tratta di una modalità di computo che non può essere condivisa, dovendosi
piuttosto ammettere che da detto credito dell’attrice vanno dedotti unicamente
gli importi effettivamente pagati dal convenuto.
Facendo
uso del proprio potere di indagine (art. 322 lit. a CPC), questa Camera con
ordinanza del 13 aprile 1995 ha invitato il convenuto a versare in atti le
ricevute dei pagamenti da lui effettuati a titolo di alimenti nel periodo
compreso tra il dicembre del 1988 e il dicembre del 1992.
Dalla
documentazione prodotta dal convenuto, e notificata alla controparte il
18.7.1995 senza nessuna sua reazione, risultano i seguenti pagamenti:
-
dicembre
1988 fr. 1’230.--
-
febbraio
1989 fr. 1’100.--
-
aprile
1989 fr. 1’100.--
-
giugno
1989 fr. 1’100.--
-
agosto
1989 fr. 1’100.--
-
ottobre
1989 fr. 1’100.--
-
dicembre
1989 fr. 1’100.--
-
gennaio
1990 fr. 1’200.--
-
aprile
1990 fr. 1’200.--
-
giugno
1990 fr. 1’200.--
-
luglio
1990 fr. 1’200.--
-
agosto
1990 fr. 1’192.--
-
settembre
1990 fr. 1’200.--
-
novembre
1990 fr. 1’200.--
-
febbraio
1991 fr. 1’200.--
-
aprile
1991 fr. 1’200.--
-
giugno
1991 fr. 1’200.--
-
luglio
1991 fr. 1’200.--
-
ottobre
1991 fr. 1’200.--
-
dicembre
1991 fr. 1’200.--
-
febbraio
1992 fr. 1’200.--
-
marzo
1992 fr. 1’200.--
-
giugno
1992 fr. 1’200.--
Totale fr.
27’022.--
Ne
consegue che il credito residuo dell’attrice per il periodo dicembre
1988-dicembre 1992 ammonta a fr. 10’358.-- (pari a fr. 37’380.-- meno fr.
27’022.--) oltre interessi al 5% dalla data media del 15 dicembre 1990.
- Nel complesso il convenuto risulta essere debitore
dell’attrice di fr. 35’917.70 oltre interessi al 5% dal 15 dicembre 1985 su fr.
25’559.70 e dal 15 dicembre 1990 su fr. 10’358.--.
Va
inoltre rettificata la sentenza pretorile nel senso, in misura corrispondente
all’accoglimento della petizione, di togliere l’opposizione interposta al
precetto esecutivo in atti e di mantenere il sequestro 81/1988.
Ne
consegue il parziale accoglimento dell’appello dell’attrice e la reiezione di
quello del convenuto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art.
148 CPC), ritenuto che l’attrice può essere ammessa al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e che non le vengono attribuite ripetibili in
relazione all’appello del convenuto, non avendo essa presentato osservazioni.
Per i
quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
DICHIARA
E PRONUNCIA
I. __________
è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
II. L’appello
9 febbraio 1994 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 19 gennaio 1994 della Pretura di Locarno-Città è
riformata nel modo seguente:
- La petizione è parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza il convenuto __________ è condannato versare all’attrice l’importo
di fr. 35’917.70 oltre interessi al 5% dal 15 dicembre 1985 su fr. 25’559.70
e dal 15 dicembre 1990 su fr. 10’358.--.
§§ L’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________è rigettata in via definitiva
fino a concorrenza di detta somma.
§§§ In
tale misura è inoltre mantenuto il sequestro 81/1988 decretato il 21 novembre
1988.
- Le spese, con una tassa di giudizio di
fr. 1’500.--, sono a carico dell’attrice per 1/3 e del convenuto per
2/3, ritenuto che __________ è posta al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.
Il
convenuto rifonderà all’attrice fr. 1’500.-- per parte di ripetibili.
III. Le
spese della procedura d’appello di __________ consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 650.--
b)
spese fr.
50.--
T
o t a l e fr.
700.--
restano
a suo carico per metà, e per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a
carico dello Stato, e per metà sono a carico del convenuto, compensate le
ripetibili d’appello.
IV. L’appello
14 febbraio 1994 __________ è respinto.
V. Le
spese della procedura d’appello di __________ consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 650.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 700.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
VI. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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