AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1994.4
Data decisione, Autorità:
24.02.1995, IICCA
Incarto n.
12.94.00004
Lugano
24 febbraio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella
causa ordinaria appellabile inc. n. 2121
della Pretura Mendrisio-Sud, promossa con petizione 11 ottobre 1989 da
rappr. da: avv. __________
Contro
rappr. da: avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto
al pagamento di fr. 47’390.65 oltre accessori a titolo di prezzo di vendita,
domanda ridotta a fr. 46’233.90 oltre accessori in corso di causa;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la
reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna
dell’attrice al pagamento di fr. 10’150.25 oltre interessi a titolo di indebito
arricchimento, domanda ridotta a fr. 5’475.20 in corso di causa;
Il Pretore con sentenza 17 ottobre 1994 ha accolto la
petizione per fr. 46’233.90 oltre interessi e ha respinto la riconvenzionale;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del
15 novembre 1994 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere la petizione e di accogliere la riconvenzionale per fr. 5’475.20
oltre interessi;
Mentre l’attrice con osservazioni del 10 gennaio 1995
postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. L’attrice, grossista di pellicce, a più riprese fino
ai primi mesi del 1988 ha fornito i propri articoli al convenuto, il quale li
destinava alla vendita al dettaglio nel proprio negozio di __________.
B. Con la petizione che ci occupa essa ha chiesto la
condanna del convenuto al pagamento di fr. 47’390.65 oltre interessi, somma
corrispondente al totale di alcune fatture emesse a suo carico e rimaste impagate.
C. Nella risposta e riconvenzionale del 28 dicembre 1989
il convenuto ha contestato la pretesa dell’attrice.
I rapporti
tra le parti avrebbero previsto la possibilità di restituire la merce
invenduta, così come sarebbe sempre avvenuto in passato.
Dal preteso
credito dovrebbero perciò essere detratti fr. 36’478.80 di merce che essa
rifiuta di riprendere, fr. 8’197.50 per una nota di credito in favore del
convenuto erroneamente non contabilizzata, fr. 9’755.-- per un visone che si
era pattuito dovesse rimanere in proprietà dell’attrice, e fr. 620.30
addebitati per spese di incasso.
Il saldo
delle rispettive posizioni di dare e avere sarebbe così favorevole al convenuto
in misura di fr. 10’150.25, importo da lui richiesto in via riconvenzionale.
D. Nell’allegato di replica e risposta riconvenzionale
l’attrice ha sostenuto l’esistenza di un accordo secondo cui il convenuto
avrebbe dovuto acquistare almeno la metà dei capi di ogni consegna, mentre
l’altra metà poteva essere resa entro il termine di 14 giorni, anche se in
alcuni casi è stata ammessa la restituzione anche dopo tale termine.
Ciò
nondimeno sarebbe del tutto fondata la richiesta di petizione, essendo
ampiamente scaduto il termine per riconsegnare i capi che il convenuto vorrebbe
ora rendere. L’attrice ha comunque rinunciato alla pretesa di fr. 620.30 per
spese di incasso.
Il
fondamento degli argomenti esposti a sostegno della petizione escluderebbe poi
necessariamente qualsiasi possibilità di accoglimento della riconvenzionale.
Le parti,
eccezion fatta per detta riduzione di fr. 620.30 della domanda principale e per
la riduzione a fr. 5’475.20 della riconvenzionale conseguente all’avvenuta
vendita di 3 pellicce, hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e
richieste, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel giudizio impugnato il Pretore ha considerato
che le parti avrebbero di volta in volta stabilito accordi particolari,
riconducibili comunque a dei contratti di compravendita per parte della merce e
a dei contratti estimatori per la rimanenza.
Il 10
dicembre 1987 l’attrice avrebbe chiesto al convenuto la restituzione di tutta
la merce invenduta che egli non intendeva trattenere. Non essendo avvenuta
restituzione alcuna, si dovrebbe ritenere l’intenzione del convenuto di
acquistare tutta la merce in questione, con il che l’attrice ne potrebbe
esigere il prezzo per complessivi fr. 46’233.90, mentre del tutto infondata
sarebbe la pretesa riconvenzionale del convenuto.
F. Con tempestivo gravame datato 15 novembre 1994 il
convenuto ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di
respingere la petizione e di ammettere la riconvenzionale per fr. 5’475.20.
Il Pretore
avrebbe a torto negato la possibilità per il convenuto di restituire i capi
invenduti, essendo tale facoltà tipica del contratto estimatorio.
Egli avrebbe
inoltre misconosciuto la portata dell’accordo del 1° settembre 1986 relativo al
mantello di visone (doc. 5), aggiudicando a torto il costo di quel capo
all’attrice.
Parimenti
ingiustificata sarebbe la reiezione della pretesa riconvenzionale, stante
l’esattezza dei conteggi del convenuto e la necessità di defalcare dal suo
debito l’importo di fr. 8’197.50 per la nota di credito riconosciuta ma non messa
in contabilità dall’attrice.
G. Nelle osservazioni del 10 gennaio 1995 l’attrice ha
chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di
argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
- Secondo l’art. 184 cpv. 1 CO la compravendita è il
contratto in cui il venditore si obbliga a consegnare l’oggetto venduto al
compratore e a procurargliene la proprietà, e il compratore a pagare al
venditore il relativo prezzo.
Il
trasferimento della proprietà avviene di regola con la trasmissione del
possesso della merce venduta, ovvero con la sua consegna (art. 714 cpv. 1 CC).
- Il contratto estimatorio è invece un contratto
innominato, ammesso dalla giurisprudenza, secondo il quale la fornitura di
merci avviene contro pagamento delle quantità vendute o restituzione della
parte invenduta (II CCA 30 gennaio 1991 in re N./C.; Piotet, Le contrat
estimatoire, pag. 4; Tercier, La partie spéciale du CO, n. 3255; Engels,
Les contrats de droit suisse, pag. 517).
I rapporti
tra consegnatore e consegnatario costituiscono così un’obbligazione alternativa
ai sensi dell’art. 72 CO.
Il diritto
di scegliere tra la restituzione della merce o il pagamento del prezzo
appartiene al consegnatario, il quale ha la possibilità di manifestare la
propria volontà per atti concludenti, generalmente tramite la conclusione di un
contratto di compravendita con un terzo (II CCA 26 giugno 1992 in re
G./C; FJS n. 680, pag. 7).
Non
avvenendo la riconsegna, il consegnatario non può sottrarsi al pagamento del
prezzo (II CCA 7 aprile 1993 in re P. Spa/B.).
- La natura degli accordi intercorsi tra le parti
emerge solo da quanto da loro ammesso negli allegati scritti e da quanto
riferito dal teste __________, dipendente dell’attrice, mentre del tutto
irrilevante si rivela la copiosa istruttoria esperita su richiesta dell’attrice
nella misura in cui essa si limita ad illustrare i rapporti avuti da una o
l’altra delle parti con altri operatori del settore. Si evince così che le
parti mischiavano continuamente i due suddetti tipi di contratto, ammettendo
che per ogni spedizione parte della merce dovesse valere come venduta, e parte
come consegnata nell’ambito di un rapporto estimatorio.
Detta interpretazione
dei rapporti tra le parti è del resto esplicitamente ammessa dal convenuto nel
proprio gravame (pag. 3, punto 4).
Su questa
base il Pretore, onde definire i rapporti di dare e avere tra le parti, ha
attribuito centrale importanza alla lettera 10 dicembre 1987 dell’attrice al
convenuto (doc. 19), nella quale esso veniva invitato a restituire entro il 23
dicembre la merce invenduta, in difetto di che essa sarebbe stata ritenuta come
acquistata: dalla mancata reazione del convenuto il Pretore ha infatti concluso
per l’esistenza della sua volontà di acquistare tutta la merce, volontà
esplicitata per atti concludenti.
- Il convenuto -che peraltro si è per buona parte (punti
3-10 dell’appello) limitato a riprodurre testualmente le proprie conclusioni-
nel proprio gravame ignora totalmente le suddette considerazioni del Pretore.
A
prescindere dal fatto che l’omessa critica alla motivazione addotta dal Pretore
pone in dubbio la ricevibilità stessa del gravame (per tante: Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 309, n. 20), non può essere ammessa la sua diversa tesi secondo
cui dalla semplice esistenza di un contratto estimatorio discenderebbe il
diritto per il consegnatario di liberarsi in ogni tempo dai propri obblighi
mediante restituzione della merce (appello, punto 11, pag. 8).
Dal
contenuto dei rapporti tra le parti risulta in effetti che la scelta doveva di
principio avvenire nel termine di 14 giorni (rogatoria __________, pag. 3).
Comunque,
già solo il principio dell’affidamento non ammetterebbe di poter protrarre
oltre la fine della stagione in corso l’eventuale restituzione della merce,
avvenendo in caso contrario un deprezzamento della medesima che non si
giustificherebbe di porre senz’altro a carico del consegnante (cfr. perizia,
atto XIc, risposta 3a), così che ci si deve chiedere se dal trascorrere di un
eccessivo lasso di tempo non si debba già dedurre l’avvenuta scelta per
l’acquisto della merce.
In ogni
caso, nella specie l’attrice risulta aver agito correttamente: stante la mora
del convenuto nell’esercizio del diritto di scelta, l’attrice gli ha assegnato
un congruo ultimo termine di 14 giorni per pronunciarsi, avvertendo
anticipatamente che il silenzio avrebbe significato l’accettazione della scelta
dell’acquisto.
Non solo -come
rettamente ammesso dal Pretore- il silenzio del convenuto può già da solo in
simili circostanze essere considerato espressione della scelta dell’acquisto,
ma potendosi inoltre ammettere che la mancata determinazione nel termine
assegnato abbia comportato il passaggio all’attrice del diritto di scelta (DTF
110 II 152; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n. 4 ad art. 72 CO), e che
l’attrice l’abbia anticipatamente esercitato nel senso di ritenere venduta la
merce (doc. 19), la decisone del Pretore appare corretta sotto ogni punto di
vista.
- Tutto ciò premesso, niente giustifica una diversa
decisione in ordine al mantello di visone menzionato al doc. 5: l’accordo
raggiunto dalle parti il 1° settembre 1986 si limita alla constatazione che
trattasi di capo oggetto di contratto estimatorio e non di immediata
compravendita, da cui l’inesigibilità del prezzo a quella data e il ritiro del
precetto esecutivo già spiccato.
E’ però
pacifico che anche per detto mantello esisteva per il convenuto l’alternativo
obbligo di restituzione o del pagamento del prezzo, così che nulla osta a che
l’assegnazione del termine del 10 dicembre 1987 valesse anche per quel capo.
- Parimenti infondate sono le critiche del convenuto
agli accertamenti contabili risultanti dalla perizia e ripresi dal giudizio
impugnato.
Sbaglia in
particolare il convenuto quando afferma che l’emissione della nota di credito
di fr. 9’755.-- e il suo successivo storno abbiano la conseguenza di far
rinascere la sua pretesa: vero è in effetti il contrario, essendo l’emissione
della nota di credito l’atto che dà contabilmente origine ad un credito del
convenuto, e il successivo storno della stessa il contrario atto che mette fine
a tale situazione.
Allo stesso
modo, non può essere riconosciuta un’ulteriore deduzione di fr. 8’197.50 per
una nota di credito, corrispondendo la stessa ad una fattura esclusa dalla
presente contabilità.
Dato che il
perito è certo che -come è logico- l’operazione non ha pregiudicato la
situazione del convenuto per rapporto alla fattispecie qui in giudizio
(perizia, pag. 9), non vi è motivo di dedurre detto importo dal credito
dell’attrice.
In assenza
di migliori censure, non vi è perciò ragione di divergere dalla conclusione
alla quale è giunto il Pretore, secondo cui il credito dell’attrice
ammonterebbe a fr. 46’233.90 oltre interessi.
- Il convenuto postula infine la riduzione di tassa
di giustizia e ripetibili per il caso, verificatosi, in cui venisse confermata
la sentenza impugnata.
Nel proprio
calcolo l’appellante parte però dall’errato presupposto che il valore della riconvenzionale
sia quello ridotto di fr. 5’475.20, quando invece deve fare stato la richiesta
iniziale di fr. 10’150.25 (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 148,
n. 42).
Per un tale
valore la tassa di giustizia richiesta di fr. 700.-- risulta assai prossima al
limite massimo della tariffa, tenuto conto del fatto che si tratta di un’azione
riconvenzionale (art. 17 cpv. 1 e 20 cpv. 1 LTG), senza che per questo vi siano
motivi oggettivi connessi alla complessità o all’ampiezza della causa, così
che, pur tenuto conto del vasto potere di apprezzamento del Pretore, questa
Camera ritiene maggiormente adeguato alle circostanze del caso l’importo di fr.
400.-- e riforma in tal senso il giudizio di prima sede.
La determinazione
in fr. 1’500.-- delle ripetibili è a sua volta vicina al limite massimo della
Tariffa senza che ciò risulti giustificato dalla natura della lite. Al
contrario, fondandosi la riconvenzionale sui medesimi fatti addotti
dall’attrice, la sua reiezione è stata un’automatica conseguenza
dell’accoglimento della domanda principale così che, come risulta del resto
dalla stringatezza degli allegati di riconvenzionale, non si può ammettere che
essa abbia impegnato oltre misura il patrocinatore.
Da ciò la
necessità di modificare l’apprezzamento del Pretore riducendo a fr. 1’000.--
l’indennità per ripetibili relativa alla riconvenzionale.
Ne consegue
il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
La pressoché
totale soccombenza del convenuto giustifica di gravarlo di tutte le spese della
presente procedura.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la
TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 15 novembre 1994 di __________ è
parzialmente accolto.
Di
conseguenza il dispositivo n. 4 della sentenza 17 ottobre 1994 della Pretura di
Mendrisio-Sud è riformato nel modo seguente:
- Per la
domanda riconvenzionale, la tassa di giustizia, fissata in fr. 400.-- e le
spese, sono poste a carico di __________ che rifonderà a __________ fr.
1’000.-- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 950.--
b)
spese fr. 50.--
T o t a l
e fr. 1’000.--
già
anticipati dall’appellante restano a suo carico.
Il convenuto
rifonderà all’attrice fr. 2’200.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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