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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2019.27
Data decisione, Autorità:
09.12.2020, ICCA
Titolo:
Stralcio dal ruolo di un appello senza interesse pratico e attuale
Incarto n.
11.2019.27
Lugano
9 dicembre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Grisanti,
giudice presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire nella causa SO.2018.3796 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza dell'8 agosto 2018 da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 14 febbraio 2019 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore “nelle more istruttorie” il 1° febbraio 2019;
Ritenuto in fatto
e considerando in diritto:
-
Con decreto
cautelare emesso il 1° febbraio 2019 “nelle more istruttorie” in una procedura
a tutela dell'unione coniugale che oppone AP 1 (1956), cittadino italiano, ad AO
1 (1973), cittadina ungherese, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,
ha condannato il primo a versare con effetto immediato alla seconda un
contributo alimentare di fr. 2608.– mensili (assegni familiari non compresi)
per il figlio F__________ (nato il 12 agosto 2010), affidato alle cure della
madre, e a provvedere al mantenimento del figlio L__________ (nato il 22
dicembre 2005), che
vive con lui, “senza per il momento partecipazione in denaro da parte della madre”.
-
Contro il decreto
cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14
febbraio 2019 per ottenere che il contributo alimentare in favore di F__________
sia ridotto a fr. 1016.15 mensili, assegni familiari non compresi. Il memoriale
non è stato notificato ad AO 1 per osservazioni.
-
Chiusa l'istruttoria,
con sentenza del 19 giugno 2019, il Pretore ha – fra l'altro – condannato AP 1
a versare con effetto immediato nelle mani della moglie un contributo
alimentare di fr. 3725.– mensili per F__________, assegni familiari non
compresi. Adita su appello di AO 1, questa Camera ha riformato il giudizio
pretorile nel senso che il 30 settembre 2020 ha rivisto – fra l'altro – il
contributo alimentare in favore di F__________ in fr. 2160.– mensili (di cui
fr. 1360.– come contributo di accudimento) dall'8 al 31 agosto 2018, in fr.
4150.– mensili (di cui fr. 3350.– come contributo di accudimento) dal 1°
settembre 2018 fino al 30 aprile 2020 e in fr. 3700.– mensili (di cui fr.
2900.– come contributo di accudimento) dopo di allora, assegni familiari non
compresi (inc. 11.2019.78).
-
Constatato ciò e
preso atto che su tale questione la decisione finale era passata in giudicato
poiché il ricorso in materia civile 6 novembre 2020 di AP 1 al Tribunale
federale concerneva tutt'altro aspetto (inc. 5A_942/2020), questa Camera si è domandata
se i mutamenti intervenuti dopo il 14 febbraio 2019 non avessero privato di
interesse pratico e attuale l'appello contro il decreto cautelare. Il giudice
delegato di questa Camera ha fissato così il 18 novembre 2020 a AP 1 un termine
di 10 giorni per esprimersi sull'interesse pratico e attuale dell'appello, con
l'avvertenza che il silenzio sarebbe stato interpretato come adesione allo
stralcio – eccezionalmente senza oneri – dell'appello dal ruolo. L'appellante
non ha reagito.
-
Nelle cricostanze
descritte l'appello in esame risulta effettivamente privo di interesse pratico
e attuale. La causa va pertanto stralciata dal ruolo (art. 242 CPC). Quanto
alle spese processuali, data la particolarità del caso si rinuncia per equità a
prelevare oneri. Non si pone inoltre problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato per
osservazioni ad AO 1.
Per questi motivi,
decreta: 1. L'appello è dichiarato senza
interesse e la causa è stralciata dal ruolo.
-
Non si riscuotono spese.
-
Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
giudice presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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