Late appeal against denial of legal aid

11.2006.141Other CourtDec 18, 2006Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

In a family-law appeal, AP 1 challenged the first-instance refusal of legal aid in the divorce proceedings. The appellate court held that the remedy was subject to a 15-day deadline under the legal-aid statute and that the appeal filed on 2006-12-04 was out of time because the decision had been received on 2006-11-14. No basis for restitution of the deadline was invoked. The court therefore declared the appeal inadmissible, rejected the request for appellate legal aid because the appeal was manifestly hopeless, and ordered that no court fees or costs be collected.

Omnilex headnote

Art. 35 cpv. 4 Lag; appeal against refusal of legal aid; time limit and late filing. A decision denying legal aid must be challenged before the higher authority within 15 days. The legal-aid procedure is distinct from the merits proceedings even if decided in the same judgment. Failure to file within the statutory period renders the appeal inadmissible; omission by the first-instance court to indicate remedies does not, by itself, prevent the deadline from running where counsel could readily ascertain the law. Appellate legal aid is refused when the remedy is manifestly devoid of prospects of success (consid. 1-3).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2006.141

Data decisione, Autorità: 18.12.2006, ICCA

Titolo: Assistenza giudiziaria: ricorso tardivo

Incarto n. 11.2006.141

Lugano 18 dicembre 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2004.702 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 25 ottobre 2004 da

AO 1 (patrocinata dall' PA 2 )

Contro

AP 1 (patrocinato dall' PA 1 ),

giudicando ora sulla richiesta di assistenza giudiziaria introdotta da AP 1 davanti al Pretore il 13 dicembre 2004;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso del 4 dicembre 2006 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 13 novembre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

  1. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al ricorso;

  2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 13 novembre 2006 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto il matrimonio tra AP 1 (1963) e AO 1 (1965), regolamentando le conseguenze accessorie del divorzio;

che con il medesimo giudizio il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 1;

che contro tale diniego AP 1 è insorto a questa Camera con un ricorso del 4 dicembre 2006 nel quale chiede il conferimento del beneficio litigioso e la conseguente riforma della sentenza pretorile;

che il ricorso non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza giudiziaria il richiedente può ricorrere “all'autorità di secon­da istanza”, ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine) nel termine di 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag);

che la procedura intesa all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria non si identifica con la causa di merito volta alla pronuncia del divorzio, quantunque nella fattispecie il Pretore abbia statuito su entrambe con giudizio unico;

che fino all'entrata in vigore la legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag) valeva nondimeno, per entrambi i procedimenti, lo stesso termine di ricorso (20 giorni: art. 158

cpv. 2 vCPC e 423b cpv. 1 CPC);

che la situazione è cambiata il 30 luglio 2002, le decisioni con cui il Pretore respinge il beneficio dell'assistenza giudiziaria dovendo essere impugnate da allora – come detto – entro 15 giorni;

che nella fattispecie la sentenza del Pretore, intimata per raccomandata il 13 novembre 2006, è stata ritirata dal destinatario il 14 novembre 2006 (‹www.posta.ch/trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito 98.00.690001.01664296 LSI/LAS), come risulta anche dalla busta prodotta con il rimedio giuridico;

che, introdotto il 4 dicembre 2006, il ricorso in oggetto si rivela dunque tardivo e sfugge a qualsiasi esame;

che, del resto, l'appellante non accenna nel ricorso a motivi suscettibili di entrare in linea di conto per giustificare un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del termine (art. 137 CPC);

che, certo, in materia di assistenza giudiziaria il Pretore ha omesso di “indicare i mezzi di ricorso”, come prescrive l'art. 5 cpv. 2 Lag;

che tale circostanza non può tuttavia avere fuorviato il convenuto, patrocinato da un avvocato iscritto nel registro cantonale dell'Ordine, il quale avrebbe potuto agevolmente verificare il termine di ricorso scorrendo semplicemente il testo della legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. DTF 127 II 205 consid. 2c con richiami, 117 Ia 422 consid. 2a);

che, del resto, il Pretore ha posto in risalto la diversa natura del giudizio sull'assistenza giudiziaria, il dispositivo n. 7 della sentenza di divorzio essendo designato come “decreto”;

che per quanto riguarda il dispositivo sugli oneri processuali della sentenza pretorile (n. 8), a sua volta impugnato, esso non muterebbe neppure ove il ricorso in tema di assistenza giudiziaria fosse accolto, giacché tasse e spese non andrebbero in ogni modo a carico dello Stato (tutt'al più il Cantone si limiterebbe ad anticiparne l'ammontare: art. 9 cpv. 1 Lag);

che nelle condizioni descritte il ricorso in rassegna, tardivo, va dichiarato inammissibile.

che la procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo ipotesi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag) estranee alla fattispecie;

che la richiesta di assistenza giudiziaria in appello non può essere accolta, giacché il ricorso appariva manifestamente privo sin dall'inizio di ogni possibilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag);

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

  1. Non si riscuotono tasse o spese.

  2. La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.

  3. Intimazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Keywords

legal aidappeal deadlineinadmissibilityfamily lawtimelinessrestitution of time limitcourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal against the refusal of legal aid was filed within the statutory 15-day time limit.

Extracted holding

No. The appeal was filed after the 15-day deadline and could not be examined.

Extracted reasoning

A refusal of legal aid must be challenged before the higher authority within 15 days. The first-instance decision was received on 2006-11-14, so the 2006-12-04 filing was late. No grounds for restitution of the time limit were raised.

Key legal question

Whether legal aid should be granted for the appeal proceedings.

Extracted holding

No. The appeal had no reasonable prospect of success from the outset.

Extracted reasoning

Because the appeal was manifestly late, it lacked any prospect of success, so appellate legal aid had to be refused.

Key legal question

How the court costs of the appeal should be allocated.

Extracted holding

No court fees or costs were charged.

Extracted reasoning

Legal-aid proceedings are free of charge absent vexatious conduct, which was not present here.

Continue your research in ChatGPT or Claude

Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.