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Numero d'incarto:
11.2005.78
Data decisione, Autorità:
11.06.2007, ICCA
Titolo:
appello diventato senza interesse
Incarto n.
11.2005.78
Lugano
11 giugno
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa IU.2004.345 (rapporti
di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza
del 30 settembre 2004 da
AO 1
(ora patrocinati dall' PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 1 ),
giudicando
ora sulla sentenza (recte: decreto,
rispettivamente ordinanza) del 27 maggio 2005 con cui il Segretario
assessore ha respinto in luogo e vece del Pretore la mancanza di presupposti processuali
eccepita dal convenuto;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 10 giugno 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza (recte:
decreto, rispettivamente ordinanza) emessa il 27 maggio 2005 in luogo e vece del
Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 2;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con istanza del 30 settembre 2004 AO 1, proprietari della particella n. 1552
RFD di __________, si sono rivolti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2,
lamentando l'eccessiva altezza di una siepe posta sulla contigua particella n. 994,
appartenente a AP 1;
che
all'udienza del 4 aprile 2005 AP 1 ha proposto di dichiarare l'atto irricevibile,
sostenendo di non capire se si trattasse di un'azione possessoria o petitoria, censurando
la mancanza di precise domande, criticando l'omessa indicazione del valore
litigioso e proponendo – comunque fosse – di respingere l'istanza nel merito;
che, statuendo
il 27 maggio 2005 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto
le eccezioni, salvo assegnare agli istanti un termine di 30 giorni per indicare
il valore litigioso;
che la tassa
di giustizia di fr. 150.– e le spese sono state poste per un terzo a carico degli
istanti e per il resto a carico del convenuto, mentre l'attribuzione di
ripetibili è stata rinviata al merito;
che contro
il giudizio appena citato AP 1 ha introdotto un appello del 10 giugno 2005 volto
a ottenere l'annullamento del medesimo e il rinvio degli atti al primo giudice “per l'ulteriore corso della procedura nel
senso dei considerandi”;
che un parallelo
ricorso per cassazione introdotto lo stesso giorno da AP 1 è stato dichiarato
irricevibile dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello con
sentenza dell'11 luglio 2005, un giudizio in materia di presupposti processuali
non potendo essere impugnato con siffatto rimedio (inc. 16.2005.72);
che nelle
loro osservazioni del 24 agosto 2005 AO 1 concludono per il rigetto dell'appello;
che nel
frattempo, preso atto del valore litigioso indicato dagli istanti (superiore a
fr. 8000.–), con ordinanza del 14 giugno 2005 il Segretario assessore ha
assegnato ad AO 1 un termine di 30 giorni, prorogato il 12 agosto 2005, per
ripresentare l'atto introduttivo della causa nelle forme della petizione;
che il 24
agosto 2005 AO 1 hanno inoltrato una petizione con cui hanno chiesto al Pretore
di condannare AP 1 a potare la siepe a confine fino all'altezza di 2.50 m (inc.
OA.2005.597);
che con
decreto del 4 ottobre 2005 il Segretario assessore, preso atto della petizione,
ha stralciato dai ruoli la causa promossa il 30 settembre 2004, ha posto le
spese di fr. 90.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e ha
obbligato il convenuto a rifondere alle controparti fr. 50.– di indennità;
che nelle
circostanze descritte rimane da giudicare l'appello pendente;
e considerando
in diritto: che,
come si è appena spiegato, in pendenza di appello la causa inc. IU.2004.345 è
stata stralciata dai ruoli, sicché il ricorso è divenuto senza interesse giuridico;
che la
procedura di appello va quindi, a sua volta, stralciata dai ruoli (art. 351
cpv. 1 CPC);
che qualora
una causa divenga senza oggetto o senza interesse giuridico si applica per
analogia, in materia di spese e ripetibili, l'art. 72 della procedura civile
federale (I CCA, sentenze inc. 11.1995.48 del 1° febbraio 1996, consid. 6; inc.
36/93 del 1° giugno 1993, consid. 1 e 2; precetto menzionato anche in: Cocchi/ Trezzini, CPC ticinese
massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 in fine ad art. 351);
che, di
conseguenza, il tribunale statuisce al riguardo con motivazione sommaria,
“tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che
termina la lite”;
che nella
fattispecie occorre valutare sommariamente, in altri termini, quale probabilità
di buon esito avrebbe avuto l'appello se la procedura di ricorso non andasse
stralciata dai ruoli;
che,
secondo l'appellante, nella fattispecie l'istanza disattendeva elementari
requisiti di forma, gli istanti avendo omesso di indicare addirittura le
domande e il valore litigioso;
che, così
argomentando, egli si limita a ripetere quanto avrebbe dovuto fare il Segretario
assessore nelle circostanze descritte, ma non spende una parola sulle motivazioni
del giudizio impugnato;
che in
effetti, secondo il Segretario assessore, “le domande apparivano sufficientemente indicate e chiaramente
desumibili dall'istanza laddove gli istanti chiedono il taglio della siepe
lasciata crescere non all'altezza massima prevista dalla LAC ma all'altezza di
2.5 m, come per altro già richiesto in via bonale al convenuto”;
che
inoltre, sempre a parere del Segretario assessore, il rigetto dell'istanza in
ordine per mancata formulazione della richiesta di giudizio sarebbe trascesa nel
formalismo eccessivo, sia perché i litisconsorti procedevano senza l'ausilio di
un patrocinatore, sia perché la domanda era chiaramente desumibile dal
contenuto dell'istanza e dai documenti prodotti;
che con
tali motivazioni AP 1 non si confronta (anzi, le ignora), di modo che con ogni
verosimiglianza l'appello sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 309 cpv.
2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5);
che ciò
avrebbe reso superfluo interpellare il primo giudice per sapere se all'appello fosse
stato conferito effetto sospensivo (art. 96 cpv. 3 CPC), sui presupposti processuali
il giudice statuendo mediante “decreto” (art. 100 cpv. 1 CPC);
che per di
più, nella misura in cui ha impartito agli istanti un termine entro cui precisare
il valore litigioso, il Segretario assessore ha emanato un “provvedimento disciplinante il procedimento”, cioè un'ordinanza (art. 94 CPC);
che le
ordinanze sono inappellabili (art. 95 cpv. 1 CPC), onde la verosimile irricevibilità
dell'appello anche sotto tale profilo;
che in
ultima analisi, non fosse stralciato dai ruoli, l'appello sarebbe
verosimilmente stato dichiarato inammissibile per intero;
che gli
oneri processuali vanno pertanto addebitati al convenuto (art. 148 cpv. 1 CPC),
il quale rifonderà alle
controparti, patrocinate da un legale, un'equa
indennità per ripetibili;
che la
tassa di giustizia va in ogni caso ridotta, la causa terminando senza sentenza
(art. 25 cpv. 2 LTG per analogia);
che per quanto
riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale decreto sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art.
74 cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge la soglia dei fr. 30 000.– per un
ricorso in materia civile, il Segretario assessore avendolo determinato nel
frattempo in fr. 9000.– (ordinanza del 12 agosto 2005);
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. L'appello
è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dai ruoli.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 800.– complessivi
per ripetibili.
- Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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