Restitution for missed deadline denied on appellant’s own fault

11.2005.139Other CourtNov 4, 2005Dismissed

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Omnilex summary

The First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed AP 1’s appeal against the Lugano District Court’s refusal to restore the deadline for objecting to a civil enforcement writ. The court held that restitution under Art. 137 let. a CPC is exceptional and requires an impediment without fault; here, the appellant had knowingly instructed his former lawyer not to act and to return the registered letter, so the lapse was attributable to him. The court also rejected the complaint of a violation of the right to be heard. Appellate costs of CHF 300 were imposed on the appellant, with no party compensation awarded.

Omnilex headnote

Art. 137 let. a CPC; restitution for missed deadlines is granted only where the party or counsel proves that, without fault, it was prevented from acting because it was unaware of the deadline or received service so late that compliance became impossible. The remedy is exceptional and does not serve to cure negligence of the party, its representatives, or auxiliaries (consid. 2). A deliberate choice not to act, or instructions to counsel to disregard or return the correspondence, precludes restitution. A hearing before the appellate court does not violate the right to be heard where the party, assisted by counsel, had a full opportunity to respond to the opposing arguments (consid. 1).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2005.139

Data decisione, Autorità: 04.11.2005, ICCA

Titolo: Restituzione in intero contro il lasso dei termini

Incarto n. 11.2005.139

Lugano 4 novembre 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, vicepresidente, Lardelli e Walser

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2004.386 (procedimento esecutivo civile) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza del 21 aprile 2004 da

AO 3, AO 5 e AO 4, AO 5 AO 6 AO 2 AO 7 e AO 8, e AO 10

(patrocinati dall' PA 1 )

contro

AP 1 ;

giudicando ora sul decreto del 21 settembre 2005 con cui il Pretore ha respinto un'istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini presentata dal convenuto;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 2 ottobre 2005 presentato da AP 1 contro il decreto emesso il 21 settembre 2005 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che tra AO 5 e AO 4, AO 6, AO 10, AO 3, AO 7 e AO 8, AO 1 e AO 2, comproprietari della particella n. 296 RFD di __________, sezione , situata in località __________ (Condominio “”), ed AP 1 con __________, comproprietari della confinante particella n. 1519, sottoposta al regime della proprietà per piani, è pendente davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, una causa di vicinato volta, segnatamente, ad accertare se una rampa d'accesso situata sulla particella n. 296 sia oggetto unicamente di un diritto di passo a favore della particella n. 1519 e non di un diritto di superficie (OA.2004.251);

che in esito a un'istanza presentata il 17 giugno 2003 dai comproprietari della particella n. 296 con decreto cautelare del 17 febbraio 2004 il Pretore ha provvisoriamente ordinato a AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di non posteggiare veicoli di ogni tipo sulla rampa d'accesso alla sua autorimessa e di eliminare immediatamente la catena posata per delimitare la citata rampa (DI.2003.462);

che il 29 marzo 2004 AO 5 e AO 4, AO 5, AO 6, AO 2, AO 7 e AO 8, AO 10 e AO 1 hanno intimato a AP 1 un precetto esecutivo civile ingiungendogli di eliminare la catena posata per delimitare la rampa, situata sulla particella n. 296, per accedere all’autorimessa posta sulla particella n. 1519, entro dieci giorni, sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva;

che AP 1 non ha sollevato opposizione;

che il 21 aprile 2004 i precettanti si sono rivolti al Pretore per ottenere il decreto esecutivo;

che il 22 aprile successivo il Pretore ha accolto l’istanza e ha emesso il decreto esecutivo;

che un ricorso presentato da AP 1il 29 aprile 2004 è stato respinto da questa Camera con sentenza del 2 giugno 2004 (inc. 11.2004.59);

che l'atto ricorsuale, contenendo un'istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini riferito alla mancata opposizione al precetto esecutivo del 29 marzo 2004, è stato rinviato al Pretore per essere trattato di conseguenza;

che alla discussione del 16 settembre 2005 AP 1 ha riaffermato la sua richiesta, alla quale le controparti si sono opposti;

che con decreto del 21 settembre 2005 il Pretore ha respinto l'istanza ponendo le spese, con una tassa di giustizia di fr. 100.–, a carico di AP 1, tenuto a rifondere alle controparti fr. 500.– per ripetibili;

che contro il decreto appena citato AP 1 è insorto il 2 ottobre 2005 con un appello volto, in sintesi, a ottenere l'accoglimento della sua istanza;

che l'appello non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che la restituzione in intero per inosservanza dei termini è concessa, in particolare, se l'istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito ad agire perché, senza sua colpa, ignorava la scadenza del termine o perché la notificazione è avvenuta così tardi da renderne impossibile l'inosservanza (art. 137 lett. a CPC);

che la restituzione in intero è proposta e trattata in conformità degli art. 92 e 93 ed è decisa con decreto giusta l'art. 96 (art. 140 CPC);

che, in sintesi, il Pretore ha respinto l'istanza poiché quand'anche il precetto esecutivo fosse stato notificato irregolarmente, gli istanti non erano al corrente dell'avvenuta revoca del mandato al patrocinatore del convenuto, quest'ultimo ha preso conoscenza dell'atto indirizzatogli;

che l'appellante si duole, innanzitutto, di una violazione del suo diritto di essere sentito, il Segretario assessore non avendogli dato la possibilità di esprimersi sulle argomentazioni della controparte;

che, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, alla discussione del 16 settembre 2005 egli, assistito da un legale, ha potuto compiutamente replicare alle argomentazioni della controparte sicché non è data di vedere alcuna violazione del diritto di essere sentito dell'interessato (verbale pag. 2 in alto);

che, nel merito dell'istanza di restituzione, l'appellante rileva, in sintesi, di avere revocato il mandato all'avvocato __________ già il 16 marzo 2004, di avere avvertito il citato legale, il 1°aprile 2004, di non intraprendere alcuna attività per lui, in particolare di non accettare corrispondenza, e di averlo invitato a rinviare alPA 1 la lettera [il precetto esecutivo] del 29 marzo 2004;

che argomentazioni del genere non integrano gli estremi per una restituzione in intero;

che tale rimedio, di natura eccezionale, non è dato per sopperire alle eventuali negligenze dell'istante rispettivamente dei suoi rappresentanti o ausiliari ma può essere accordato solo quando il richiedente è stato impedito senza colpa di agire entro il termine fissato (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2005, n. 10 e 11 ad art. 137);

che, in concreto, per tacere che la revoca del mandato all'avv. __________ non risulta, né è preteso, essere stato comunicato alla controparte sicché la notificazione del precetto esecutivo non può dirsi irregolare, il ricorrente non spiega perché egli fosse in qualche modo impossibilitato a procedere;

che, anzi, chiedendo all'avv. __________ di rispedire al mittente il plico raccomandato inviatogli dai precettanti (allegato 3 all'istanza), egli ha deliberatamente rinunciato ad agire;

che, pertanto, nella misura in cui il precetto esecutivo è entrato nella sua sfera di conoscenza l'impedimento è ascrivibile all'istante medesimo;

che in circostanze del genere una restituzione in intero non entra in linea di conto sicché l'appello deve essere respinto;

che gli oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

che non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha quindi causato spese presumibili;

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:
    1. tassa di giustizia fr. 250.–
    2. spese fr. 50.–
    fr. 300.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione a:

; .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

restitution of time limitsprocedural defaultcivil enforcementright to be heardparty faultappeal costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appellant was entitled to restitution for failure to meet the deadline to oppose the civil enforcement writ.

Extracted holding

No. Restitution is exceptional and requires a showing that the party was prevented from acting without fault; that was not shown here.

Extracted reasoning

The appellant did not demonstrate any genuine inability to act. He had deliberately instructed his lawyer not to do anything and to return the registered mail, so the missed deadline was attributable to him.

Key legal question

Whether the appellant’s right to be heard was violated at the hearing of 16 September 2005.

Extracted holding

No. He was represented by counsel and had a full opportunity to reply to the opposing arguments.

Extracted reasoning

The record showed that the appellant could respond completely during the hearing; therefore there was no procedural violation.

Key legal question

How the appellate costs should be allocated.

Extracted holding

Costs were charged to the appellant, and no party compensation was awarded to the respondents because the appeal was not served on them and they incurred no presumable costs.

Extracted reasoning

Costs follow the principle of defeat, and the respondents had not been called upon in the appeal.

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