Appeal struck out after withdrawal of both appeals

11.2005.126Other CourtJun 12, 2007Withdrawn

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Omnilex summary

In a divorce appeal before the Ticino Court of Appeal, the husband and wife later reached an agreement and jointly withdrew both the appeal and the cross-appeal. They asked only for the proceedings to be struck out, not for approval of the settlement. The court accepted the withdrawal, removed the case from the docket, and left the first-instance divorce judgment in force. Appellate costs were allocated in accordance with the parties’ agreement: CHF 200 for the principal appeal to the husband and CHF 200 for the cross-appeal to the wife, with reciprocal legal costs compensated.

Omnilex headnote

Art. 352 cpv. 1 e 2 CPC; art. 25 cpv. 2 LTG in relazione con l'art. 21 LTG: la desistenza dell'appello comporta lo stralcio della causa dai ruoli senza esame di merito. Quando le parti raggiungono una convenzione e chiedono unicamente la chiusura del gravame, il giudice si conforma di regola all'accordo sulla ripartizione degli oneri processuali, salvo motivi per discostarsene. La tassa di giustizia può essere ridotta in considerazione della buona volontà delle parti e del fatto che il procedimento termina senza sindacato sul merito.

Full text

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2005.126

Data decisione, Autorità: 12.06.2007, ICCA

Titolo: Stralcio dell'appello per desistenza

Incarto n. 11.2005.126

Lugano 12 giugno 2007/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2003.120 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 23 giugno 2003 da

AP 1 Bellinzona (patrocinato dall' PA 1 )

e

AA 1 (patrocinata dall' PA 2 );

premesso che con sentenza del 29 agosto 2005, emanata in luo­go e vece del Pretore, il Segretario assessore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1965) e AA 1 (1968), ha obbligato il marito a versare a quest'ultima fr. 13 607.45 in esito allo scioglimento del regime dei beni, oltre a un contributo alimentare di fr. 612.– mensili indicizzati fino al luglio del 2007, ha ordinato al notaio __________ di liberare a favore dei coniugi, in ragione di ½ ciascuno, il ricavo dalla vendita della particella n. 576 RFD di __________, ha invitato l'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona ad annullare un precetto esecutivo n. 464 351 intimato dal marito alla moglie, ha riconosciuto a ogni coniuge il diritto alla metà della prestazione d'uscita maturata dall'altro coniuge presso il rispettivo istituto di previdenza professionale e ha posto la tassa di giustizia di fr. 1000.– con le spese di fr. 250.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili;

preso atto che contro tale sentenza AP 1 è insorto con un appello del 22 settembre 2005 nel quale ha chiesto in riforma del giudizio impugnato di obbligare la moglie a versargli fr. 5773.25 in liquidazione del regime dei beni, il rigetto in via definitiva dell'opposizione da lei presentata al suo precetto esecutivo, di sopprimere il contributo alimentare con effetto retroattivo al febbraio del 2002 e di addebitare gli oneri processuali a AA 1, tenuta a rifondergli fr. 5000.– per ripetibili;

considerato che nelle sue osservazioni del 2 novembre 2005 AA 1 ha proposto di respingere l'appello e con appello adesivo ha instato a sua volta per la riforma del giudizio chiedendo di aumentare a fr. 26 670.15 la sua spettanza in esito allo scioglimento del regime dei beni e di aumentare il contributo alimentare a fr. 1284.50 mensili;

osservato che nelle sue osservazioni del 14 dicembre 2005 AP 1 ha concluso per il rigetto dell'appello adesivo;

accertato che con lettera del 18 aprile 2007 le parti hanno comunicato alla Camera di avere raggiunto un accordo in virtù del quale ritirano i loro appelli;

rilevato che tale convenzione è poi stata trasmessa alla Camera, per conoscenza, il 2 maggio 2007;

constatato che con lettera del 24 maggio 2007 le parti hanno confermato di non voler postulare l'omologazione della convenzione, ma di voler ottenere solo lo stralcio della procedura di ricorso, consapevoli che ciò comporterà il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;

appurato che in ossequio alla convenzione predetta gli oneri processuali e le ripetibili vanno a carico di chi le ha anticipate, compensate le ripetibili;

ritenuto che non v'è ragione di scostarsi da quanto le parti hanno consensualmente pattuito, fermo restando che la tassa di giustizia va equamente ridotta, dovendosi tenere conto sia della buona volontà dimostrata dai contendenti sia della circostanza che il processo termina senza un sindacato di merito (art. 25 cpv. 2 con rinvio all'art. 21 LTG);

in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro degli appelli. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

  1. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 150.–

b) spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico dell'attore, compensate le ripetibili.

  1. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 150.–

b) spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico della convenuta, compensate le ripetibili.

  1. Intimazione:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

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Key legal question

Whether the principal and cross-appeal should be removed from the docket after withdrawal by the parties.

Extracted holding

The court took note of the withdrawal of both appeals and struck the case from the docket for desistance.

Extracted reasoning

The parties confirmed a settlement and expressly requested only the discontinuance of the appellate proceedings, not approval of the agreement; there was therefore no reason to depart from their consensual arrangement.

Key legal question

How appellate costs and party compensation should be allocated after the withdrawal of the appeals.

Extracted holding

Costs were allocated according to the parties' agreement: the principal appeal costs were charged to the appellant, the cross-appeal costs to the respondent, with no compensation of legal expenses between them.

Extracted reasoning

In line with the settlement, procedural costs and expenses were to be borne by the party that had advanced them, with compensation of ripetibili.

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