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Numero d'incarto:
11.2004.61
Data decisione, Autorità:
01.06.2004, ICCA
Incarto n.
11.2004.61
Lugano
1° giugno 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2004.104
(trattenuta di stipendio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con istanza del 5 aprile 2004 da
AO1
(patrocinata dall' RA1)
contro
AP1
(già patrocinato dall',);
giudicando ora sulla decisione del 4 maggio
2004 con cui il Segretario
assessore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria avanzata dal
convenuto il 9 aprile 2004;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 19 maggio 2004 presentato da AP1 contro la decisione emessa il 4
maggio 2004 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Bellinzona;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che AP1 (1960) e AO1 (1961) si sono sposati a __________ il 25
giugno 1982;
che dal
matrimonio sono nati i figli G____________________ (1982) e A__________ (1986);
che il 26
novembre 2003 AO1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona con
un'istanza a protezione dell'unione coniugale, postulando – tra l'altro – un
contributo alimentare di
fr. 670.–
mensili per sé e uno di fr. 1000.– mensili per il figlio A__________;
che con
sentenza del 15 marzo 2004 il Pretore ha obbligato AP1 a versare un contributo
alimentare di fr. 200.– mensili per la moglie e di fr. 1250.– mensili per il
figlio;
che AO1
ha chiesto il 5 aprile 2004 al Pretore di ordinare al datore di lavoro del marito
una trattenuta di stipendio per l'importo di fr. 1450.– mensili, da riversare
direttamente a lei;
che il 9
aprile 2004 AP1 ha sollecitato il beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che al
contraddittorio del 3 maggio successivo sulla trattenuta di stipendio egli si è
opposto al provvedimento;
che,
statuendo il 4 maggio 2004 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore
ha accolto l'istanza di AO1 senza riscuotere tasse o spese;
che con
decisione dello stesso giorno egli ha negato a AP1 il beneficio dell'assistenza
giudiziaria;
che
contro tale decisione AP1 è insorto con un ricorso del 19 maggio 2004 volto a
ottenerne la riforma nel senso di vedersi conferire il beneficio;
che
l'appello non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può ricorrere
entro 15 giorni “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag);
che,
tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è ricevibile;
che il
Segretario assessore ha motivato la propria decisione con l'inutilità oggettiva
del patrocinio, la causa non presentando difficoltà particolari, e con la
mancanza di esito favorevole dell'opposizione alla trattenuta di stipendio;
che
l'appellante contesta ciò, rilevando – in sintesi – di “non avere pagato perché
non posso pagare tutti questi denari che mi dice la procura di Bellinzona” e di
“non avere abbastanza denaro per pagarmi l'avvocato con tutto quello che devo
pagare”;
che nella
misura in cui l'interessato non spende una parola sulle argomentazioni del
primo giudice, il ricorso, sprovvisto di motivazione, potrebbe essere
dichiarato d'acchito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC);
che,
comunque sia, il beneficio dell'assistenza giudiziaria non è subordinato alla sola
indigenza delle parti (art. 3 Lag): occorre altresì che l'azione o la difesa
dell'interessato non sembri sprovvista di esito favorevole (art. 14 lett. a
Lag);
che
quest'ultimo pronostico può essere solo sommario e sfociare in un giudizio di
mera apparenza, fondato sulle circostanze al momento in cui è introdotta la
domanda di assistenza (DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; v. anche art. 5 Lag);
che in
concreto v'è da domandarsi quale pronostico il Segretario assessore potesse
formulare sulle possibilità di successo insite nella resistenza del convenuto
già a quel momento (cfr. Haefliger,
Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, Berna 1985, pag. 168; Favre, L'assistance judiciarie gratuite
en droit suisse, tesi, Losanna 1989, pag. 63);
che,
comunque sia, il beneficio del gratuito patrocinio non è concesso se il richiedente
può procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non appare
necessaria per la corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari (art. 14 cpv. 2 Lag);
che la
procedura in rassegna verteva – come detto – su una trattenuta di stipendio
(art. 177 CC) e non era dunque di particolare complessità, al debitore bastando
addurre in circostanze del genere per quali motivi egli abbia omesso il
pagamento;
che
spetta poi al giudice valutare se la trascuranza dell'obbligo appaia seria, un
“avviso ai debitori” dovendo rispettare in ogni modo il principio della proporzionalità
(Hausheer/Reusser/ Geiser in:
Berner Kommentar, edizione 1999, n. 8 in fine ad art. 177 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª
edizione, n. 18A ad art. 177 CC);
che in
concreto il caso non denotava difficoltà supplementari, né il convenuto ha mai
preteso di non potersi difendere con atti propri;
che, del
resto, egli neppure asserisce che per esporre argomenti come quelli figuranti
nel verbale del 3 maggio 2004 occorresse il patrocinio di un legale;
che a
giusto titolo, quindi, il Segretario assessore ha rifiutato il beneficio
dell'assistenza giudiziaria;
che, dato
l'esito del giudizio odierno, gli oneri processuali andrebbero a carico del soccombente
(art. 148 cpv. 1 CPC);
che,
tuttavia, si può prescindere dal prelevare spese, l'appellante essendo sprovvisto
di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la decisione impugnata è confermata.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili
-
Intimazione
a
Comunicazione
a:
– avv.;
– avv.
– Pretura
del Distretto di Bellinzona;
–
Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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