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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2004.32
Data decisione, Autorità:
15.04.2004, ICCA
Incarto n.
11.2004.32
Lugano
15 aprile
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n.2003/R.50.2003
(istituzione di curatela educativa) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
______________,
______________,
e alla
______________.
riguardo ai
figli __________ e __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
“ricorso” (recte: appello) del 6 marzo 2004 presentato da ___________ contro la
decisione emessa il 19 febbraio 2004 dalla Sezione degli enti locali quale
autorità di vigilanza sulle tutele;
- Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 9 dicembre 1999 il Pretore del Distretto di __________, ha
sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 10 gennaio 1986 da ___________
e _________ nata _________ (entrambi del 1964);
che i
figli _________ e ________ sono stati affidati alla madre, cui è stata
attribuita l'autorità parentale;
che
successivamente i genitori si sono accordati per il trasferimento dei figli –
su richiesta dei medesimi – dalla madre al padre, come pure su un contributo di
mantenimento a carico della madre, la quale in un primo tempo ha resistito
all'attribuzione dell'autorità parentale all'ex marito, salvo poi accondiscendervi;
che con
decisione del 7 maggio 2003, accertata l'esistenza di un serio conflitto tra i
genitori suscettibile di ledere il bene dei figli, la Commissione tutoria
_________ ha munito ________ e _________ di un curatore educativo (art. 308
CC), incaricato di mediare e di prestare ausilio tanto ai genitori quanto ai
ragazzi;
che
contro tale decisione ___________ è insorto alla Sezione degli enti locali, autorità
di vigilanza sulle tutele, la quale il 19 febbraio 2004 ha respinto il ricorso,
ponendo la tassa di giustizia di fr. 200.– a carico del ricorrente;
che il 6
marzo 2004 ___________ ha inviato a questa Camera una lettera in cui censura il
comportamento dell'ex moglie, si duole che i desideri del figlio ________ non
siano tenuti in debito conto e definisce burocratica l'istituzione della
curatela;
che il
ricorso non è stato intimato per osservazioni;
e considerando
in diritto: che
l'atto in esame può essere trattato solo come appello, unico rimedio giuridico
esperibile contro le decisioni prese dall'autorità di vigilanza sulle tutele
(art. 48 legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e
curatele, cui rinvia l'art. 39 LAC);
che un
appello deve contenere, fra l'altro, le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2
lett. e CPC), oltre ai motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art.
309 cpv. 2 lett. f CPC);
che in
concreto, quantunque non formuli alcuna richiesta di giudizio, l'interessato mira
manifestamente a far annullare la curatela educativa istituita dalla
Commissione tutoria regionale;
che
quanto fa totale difetto nella fattispecie sono, per contro, i motivi a
sostegno di tale conclusione;
che nella
misura in cui critica – come detto – l'atteggiamento dell'ex moglie e recrimina
sul mancato rispetto di desideri espressi dal figlio ________ (senza per altro
precisare quali), l'appellante adduce argomentazioni fuori tema, che nulla
sussidiano alla finalità del gravame;
che
l'appellante vede altresì come inutilmente burocratica l'istituzione della
curatela, ma non spiega lontanamente perché ciò sarebbe il caso;
che sulle
argomentazioni esposte dall'autorità di vigilanza a sostegno della decisione
appellata, in particolare sull'esistenza di un serio conflitto fra i genitori,
i quali si dimostrano incapaci di trovare autonomamente soluzioni confacenti al
bene dei figli, l'interessato non spende una parola;
che, ciò
posto, non è dato a divedere per quali motivi occorrerebbe riformare la decisione
impugnata;
che,
insufficientemente motivato, l'appello si rivela improponibile e sfugge a un giudizio
di merito (art. 309 cpv. 5 CPC);
che gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre
non si giustifica di assegnare ripetibili alla convenuta, cui l'appello non è
stato notificato e non ha provocato costi presumibili;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
- Intimazione:
–;
–;
–,.
Comunicazione:
– Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
– __________,
Ufficio del tutore ufficiale, _________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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