Appeal withdrawn and case struck from docket

11.2004.140Other CourtJun 22, 2006Dismissed

Summary

In an appeal concerning a neighboring-property precautionary dispute, AP 1 withdrew the appeal before the appellate civil chamber. The court noted that withdrawal generally has the effect of desistance, found no reason to depart from that rule, and struck the case from the docket. It ordered the appellant to bear reduced procedural costs of CHF 150 and to pay the respondents CHF 500 in compensation, taking into account that the proceedings ended without judgment and that the respondents’ submissions were brief.

Regest

Art. 352 cpv. 1 and 2 CPC; withdrawal of an appeal as desistance and cost consequences; the withdrawal of an appeal is, as a rule, equivalent to desistance and leads to striking the case from the docket. Absent special reasons, the withdrawing appellant bears the procedural costs and must reimburse the opposing party with fair party compensation. Where the proceedings terminate without judgment, the court fee is to be reduced; the amount of compensation is to be fixed having regard to the limited extent of the respondent’s observations (consid. 1-2).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2004.140

Data decisione, Autorità: 22.06.2006, ICCA

Titolo: Stralcio della causa per desistenza

Incarto n. 11.2004.140

Lugano 22 giugno 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2004.411 (rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 25 giugno 2004 da

AP 1 Gentilino (patrocinato dall' , )

contro

AO 1 e AO 2, Gentilino (patrocinati da PA 1 );

premesso che il 14 ottobre 2003 AO 1 ha ottenuto dal Municipio di __________ la licenza edilizia per riattare e ampliare uno stabile posto sulla particella n. 8 RFD di __________, proprietà di AO 2;

ricordato che AP 1, proprietario della vicina particella n. 9, si è rivolto il 24 giugno 2004 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo di vietare a AO 1 e AO 2 i lavori di costruzione e di ingiungere cautelarmente ai medesimi di non iniziare – rispettivamene di sospendere – le opere in questione (inc. OA.2004.411);

accertato che con decreto cautelare emesso il 19 ottobre 2004 il Pretore ha respinto le richieste provvisionali;

osservato che contro tale decreto AP 1 è insorto con un appello del 2 novembre 2004;

rilevato che nelle loro osservazioni del 29 novembre 2004 AO 2 e AO 1 concludono per il rigetto dell'appello;

preso atto che l'11 maggio 2006 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, riservandosi di continuare la tutela dei suoi diritti nella causa di merito tuttora pendente;

stabilito che nelle circostanze descritte la causa va tolta dai ruoli;

appurato che, di regola, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare gli oneri processuali e di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375 seg.);

considerato che nella fattispecie non v'è ragione di scostarsi da tale principio, né l'appellante pretende il contrario;

precisato che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la causa terminando senza sentenza (art. 21 LTG) mentre l'indennità per ripetibili va commisurata alla stringatezza delle osservazioni all'appello;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

  1. Intimazione a:

– ; .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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