AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2003.99
Data decisione, Autorità:
28.11.2003, ICCA
Incarto n.
11.2003.99
Lugano
28 novembre 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa _.__. (misure
provvisionali in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio
Sud promossa con istanza dell'8 ottobre 2002 da
(patrocinato dall'avv. __________ __________.
__________)
contro
(patrocinato da);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolto l'appello del 22 luglio 2003 presentato da __________ __________ contro
il decreto cautelare emesso il
7
luglio 2003 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
-
Se
dev'essere accolto l'appello del 24 luglio 2003 presentato da __________
__________ contro il medesimo decreto;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da
__________ __________ con l'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1935) e __________ __________ (1946) si sono sposati a __________
il __________ 1985. A quel momento __________ __________ era già padre di
__________ (1965) e di __________ __________ (1966), nati da un precedente
matrimonio. Dalla nuova unione egli non ha avuto figli. Già imprenditore
immobiliare, __________ __________ è pensionato, mentre la moglie svolge
saltuarie attività come aiuto domiciliare. Il 7 luglio 1998 __________
__________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud un
tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 20 agosto successivo.
B. In esito a un'istanza di misure provvisionali presentata da
__________ __________, con decreto cautelare del 20 agosto 1998 il Pretore
della giurisdizione di Mendrisio Sud ha assegnato l'abitazione coniugale alla
moglie (particella n. RFD di __________ __________ ) e ha
obbligato il marito a versare a quest'ultima un contributo alimentare di fr.
5000.– mensili. Un appello presentato da __________ __________ contro tale
decreto è stato parzialmente accolto il 14 settembre 1999 da questa Camera, che
ha ridotto il contributo alimentare a fr. 1835.– mensili (inc.
..). Frattanto, con decreto cautelare del 26
luglio 1999 il Pretore ha assegnato la dimora coniugale al marito, fissando
alla moglie un termine fino al 30 settembre 1999 per trasferirsi altrove. Un appello
presentato da __________ __________ contro tale decreto è stato accolto il 14
settembre 1999 da questa Camera, che ha respinto l'istanza (inc.
..).
C. Nel
frattempo, il 15 marzo 1999, __________ __________ ha promosso azione di
separazione, chiedendo un contributo alimentare mensile di fr. 7000.– e la
liquidazione del regime dei beni. Nella sua risposta del 4 aprile 2000
__________ __________ __________ ha aderito alla domanda di separazione e ha
prospettato una sua modalità di liquidazione del regime matrimoniale,
opponendosi al versamento di qualsiasi contributo alimentare. La causa è
tuttora in fase istruttoria.
D. In
seguito a un'istanza di modifica dell'assetto provvisionale introdotta dal
marito, con decreto cautelare del 24 luglio 2001 il Pretore ha ridotto a fr.
1527.50 mensili dall'aprile del 2000 il contributo alimentare per la moglie. Un
appello presentato da __________ __________ contro tale decreto è stato parzialmente
accolto il 14 novembre 2001 da questa Camera, che ha ulteriormente ridotto il
contributo a fr. 509.– mensili dal mese di aprile 2001 (inc.
..__________).
E. L'8
ottobre 2002 __________ __________ si è nuovamente rivolto al Pretore, chiedendo
che gli fosse assegnata l'abitazione coniugale di __________ __________
__________. All'udienza del 21 novembre 2002 la moglie ha postulato il rigetto
dell'istanza, sollecitando in via subordinata l'aumento del contributo alimentare
a fr. 5131.– mensili. Alla discussione finale, che ha avuto luogo seduta
stante, le parti si sono confermate nelle rispettive domande. Statuendo il 7
luglio 2003, il Pretore ha accolto l'istanza, ha assegnato la dimora coniugale
al marito e ha fissato alla moglie un termine di quattro mesi, a decorrere
dalla data in cui la decisione non avrebbe più potuto essere contestata
(rispettivamente fosse stata confermata), per trasferirsi altrove.
F. Entrambe
le parti sono insorte contro il predetto decreto. Nel suo appello del 22 luglio
2003 __________ __________ chiede che alla moglie sia impartito l'ordine di
lasciare immediatamente l'abitazione. Dal canto suo, con appello del 24 luglio
2003 __________ __________ postula il rigetto dell'istanza. Nelle rispettive osservazioni
entrambe le parti concludono per la reiezione del gravame avversario.
G. Nel
frattempo, con decreto cautelare del 7 luglio 2003 il Pretore, in parziale
accoglimento di un'istanza di modifica dell'assetto provvisionale presentata da
__________ __________, ha aumentato il contributo alimentare in favore di lei a
fr. 1608.– mensili dall'ottobre 2001. Entrambe le parti hanno ricorso in
appello, l'una per ottenere l'aumento del contributo a fr. 4381.– mensili e
l'altro per veder respingere l'istanza di modifica. I due ricorsi sono tuttora
pendenti (inc. ____________________________.________).
Considerando
in diritto: 1. Nel decreto impugnato il Pretore ha definito esorbitanti i costi
di un'abitazione come quella coniugale per le capacità finanziarie della
moglie, rilevando che l'inclusione di tali costi e del valore locativo nel
contributo alimentare conducevano al risultato paradossale di abilitare una
persona ad abitare in una villa signorile, concedendole però un contributo
alimentare di soli fr. 509.– mensili. Il Pretore ha accertato inoltre che, per
rapporto al 1999, lo stato di incuria in cui si trova l'esterno della casa è
evidente. È vero – ha continuato il primo giudice – che la manutenzione dello
stabile incombe al marito, ma è altrettanto vero che spettava alla moglie
disporre gli interventi necessari. Ciò posto, egli ha ritenuto opportuno
assegnare l'abitazione al marito, fissando alla moglie un termine di quattro
mesi per trasferirsi altrove.
I. Sull'appello
di __________ __________
-
L'appellante
contesta che sussistano le premesse per modificare l'attribuzione dell'alloggio
coniugale. Essa reputa improvvido un cambiamento, che da un lato la costringerebbe
a presentare una nuova istanza per far adeguare il contributo alimentare e
dall'altro le cagionerebbe ulteriori spese dovute al trasloco, al versamento di
una cauzione e all'acquisto di mobili nuovi, spese che esulano dalle sue
possibilità. A suo parere dipoi la manutenzione dell'immobile era compito del
marito, mentre da parte sua non le era stato possibile chiamare un giardiniere
poiché, avendo il marito proceduto alla compensazione dei contributi ridotti
retroattivamente, essa non era in grado di anticipare le spese. Infine l'appellante
nega che il marito abbia mai assunto gli oneri correnti della sua economia
domestica.
-
Nella
sentenza del 14 settembre 1999 questa Camera ha già avuto modo di ricordare a
che condizioni una misura provvisionale può essere modificata. Non giova dunque
ripetersi. Ora, in concreto, contrariamente a quanto l'interessata pretende, lo
stato di abbandono in cui versa l'esterno dell'immobile rispetto al 1999, e in
particolare il giardino (doc. L), costituisce già di per sé una circostanza
nuova. E tale incuria rischia di danneggiare la proprietà del marito, ciò che
non rientra lontanamente negli interessi dei coniugi. Certo, secondo l'accordo
firmato dalle parti all'udienza del 16 dicembre 1999 la manutenzione sarebbe
stata “di competenza del marito” (doc. 1, clausola n. 6.1). Manifestamente
però toccava alla moglie disporre gli interventi necessari, già per il fatto
che lei soltanto abitava l'immobile e lei soltanto era in grado di valutarne
l'opportunità. Pretendere che il marito dovesse non solo finanziare i lavori,
ma anche tenere lo stabile sotto controllo senza neppure essere autorizzato ad
accedervi non è serio. Non risulta per altro, né l'appellante pretende, che il
marito non abbia dato seguito o abbia rifiutato di provvedere a lavori di
manutenzione. È vero che nel 2000 essa medesima ha incaricato un giardiniere di
intervenire (doc. 2), ma ciò dimostra tutt'al più che da allora il giardino non
è più stato curato.
-
L'appellante
evoca il fatto che, in seguito a compensazioni del contributo alimentare, essa
si è trovata nell'impossibilità di anticipare la retribuzione del giardiniere.
L'argomentazione cade nel vuoto, giacché l'anticipo dei costi non le incombeva.
Sarebbe bastato ch'essa invitasse il marito a intervenire. Né l'appellante può
valersi della circostanza che con decreto cautelare del 7 luglio 2003 il
Pretore ha aumentato il contributo alimentare in suo favore a fr. 1608.–
mensili dall'ottobre 2001, contributo che essa chiede in appello di aumentare
ulteriormente a fr. 4381.– mensili (sopra, lett. G). Per tacere del fatto che
pure il marito ha impugnato tale decreto, la fondatezza dell'appello non può
dirsi certa sin d'ora. Quanto alle spese che saranno causate dal trasferimento,
sarebbe invero stato opportuno – se non altro per economia processuale – che il
contributo di mantenimento fosse stato adeguato subito, in modo da consentire
all'interessata la copertura delle spese correlate al trasloco. Se non che, in
appello costei non ripropone la domanda, per altro nemmeno cifrata. La questione
sfugge perciò a qualsiasi disamina.
-
Per
quel che è degli oneri correnti dell'economia domestica, che secondo il noto accordo
andavano a carico della moglie (doc. 1, clausola n. 6.2), dagli atti risulta
che in realtà essi sono assunti –almeno in parte – dal marito (doc. da B a G).
Contrariamente a quanto assevera l'appellante, inoltre, tali costi si
riferiscono anche a consumi degli anni 2001 e 2002 e non solo a periodi in cui
le fatture erano ancora intestate al coniuge. Non si può escludere che – come
asserisce l'appellante – costui abbia provveduto a simili pagamenti per
procurarsi la documentazione a sostegno della presente domanda di modifica.
Comunque sia, rimane il fatto che l'appellante, conscia dell'esistenza di oneri
correnti (elettricità, acqua, riscaldamento), non poteva disinteressarsene
solo perché non vedeva giungere le relative fatture. Adagiandosi alla
situazione senza nulla domandare, essa medesima ha creato i presupposti perché
il marito dimostrasse gli avvenuti pagamenti. Ne segue che l'appello,
destituito di buon diritto, è destinato all'insuccesso.
II. Sull'appello
di __________ __________
- Il Pretore ha fissato alla moglie un termine di quattro mesi a decorrere
dal giorno in cui il decreto non avrebbe più potuto essere impugnato
(rispettivamente fosse stato confermato) per lasciare lo stabile. L'appellante
insiste perché la moglie sia tenuta ad andarsene con effetto immediato,
sostenendo che ciò si giustifica per il comportamento gravemente lesivo da lei
tenuto nei suoi confronti. La richiesta è infondata. L'interessata si trova a
dover modificare la sua situazione logistica dopo aver vissuto nella villa di
__________ __________ __________ per anni. È doveroso concederle quindi un
lasso di tempo adeguato per adeguarsi. A tal fine il criterio decisivo è la
prevedibilità del cambiamento. Ora, che la situazione odierna fosse inattesa
per lei non può dirsi. Sin dall'inizio della procedura essa conosceva la
posizione del marito e i rischi insiti nell'accoglimento dell'istanza
avversaria. D'altro lato ciò non basta a legittimare uno sfratto immediato, né
l'assegnazione di un termine va interpretata come una penalità. Né l'appello di
lei contro il decreto del Pretore può dirsi improntato a manifesta ingiustizia
o ad abuso di diritto. Tutto ponderato, la scadenza di quattro mesi fissata dal
primo giudice appare dunque equa e ragionevole. Che nel 1998 il marito si sia
visto impartire dal Pretore un termine di soli trenta giorni per lasciare
l'abitazione poco giova, ove appena si consideri che a quel tempo egli occupava
già un altro appartamento a __________ (sentenza del 14 settembre 1999,
consid. 6). Le due situazioni sono dunque equiparabili.
III. Sulle
spese e le ripetibili
- Gli
oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),
fermo restando che l'indennità per ripetibili attribuite a __________
__________ __________ commisurata alla stringatezza delle relative
osservazioni. La domanda di assistenza giudiziaria da lei presentata non può
essere accolta, pur essendo pacificamente adempiuto il requisito dell'indigenza
(art. 3 cpv. 2 Lag). Infondato sin dall'inizio, il suo appello non denotava in
effetti alcuna seria probabilità di esito favorevole (art. 14 Lag).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello di __________ __________ è respinto e il decreto impugnato
è confermato.
- Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico di __________ __________, che rifonderà alla controparte fr.
1000.– per ripetibili.
-
La domanda
di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
-
L'appello
di __________ __________ è respinto e il decreto impugnato è confermato.
-
Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico di __________ __________i, che rifonderà alla controparte fr.
300.– per ripetibili.
- Intimazione
a:
–;
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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