Appeal struck out as moot after death of interdicted person

11.2003.94Other CourtSep 15, 2005Dismissed

Summary

The First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal dealt with an appeal filed by AP 1 against an interdiction ordered by the supervisory authority. After the appeal had been filed, the appellant died on 2005-09-09. The court held that the interdiction proceedings had therefore become moot and ordered the case struck from the docket. Given the circumstances, it waived court fees and expenses and awarded no compensation, also because the appellant's representative did not request it and the tutelary commission had acted in its official capacity.

Regest

Art. 369 CC; mootness of interdiction proceedings after the death of the person concerned; when the subject matter of the appeal ceases to exist, the appellate proceedings are to be struck off ex officio. In such a case, the court may waive fees and expenses, especially where the circumstances are exceptional; no party compensation is due where it is neither requested nor otherwise justified, and where the opposing authority acted within its official duties (consid. 1-2).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2003.94

Data decisione, Autorità: 15.09.2005, ICCA

Titolo: stralcio della causa per decesso dell'interdicenda

Incarto n. 11.2003.94

Lugano 15 settembre 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, vicepresidente, Lardelli e Pellegrini

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa R.6.2003 (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 4 febbraio 2003 dalla

Commissione tutoria regionale 4, Paradiso

nei confronti di

AP 1 (patrocinata dall'avv. RA 1);

premesso che il 4 febbraio 2003 la Commissione tutoria regionale 4 ha presentato alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, un'istanza di interdizione di AP 1 (1972);

ricordato che con decisione del 18 giugno 2003 l'autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione sulla base dell'art. 369 CC e ha invitato la commissione tutoria a designare un tutore;

osservato che l'8 luglio 2003 AP 1 ha introdotto un appello per ottenere l'annullamento della decisione appena citata;

rammentato che nelle sue osservazioni dell'11 agosto 2003 la Commissione tutoria ha ribadito la fondatezza della decisione dell'autorità di vigilanza;

accertato che con lettera del 12 settembre 2005 la patrocinatrice dell'appellante ha annunciato a questa Camera la morte di AP 1, intervenuta il 9 settembre 2005;

stabilito che in tali circostanze la procedura d'interdizione è divenuta priva d'oggetto (v. Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zum zürcherischen Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 24a al §49) e deve essere stralciata dai ruoli;

ritenuto che la particolarità della fattispecie giustifica di soprassedere al prelievo di tasse e spese;

rilevato che non si pone problema di ripetibili, la rappresentante dell'appellante più non chiedendone, mentre la Commissione tutoria ha agito nel quadro delle sue attribuzioni ufficiali (v. per analogia, sul piano federale, art. 159 cpv. 2 in fine OG);

decreta: 1. L'appello è divenuto privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

  1. Non si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione:

– – .

Comunicazione:

– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza sulle tutele;

– , , .

terzi implicati

PI 1

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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