AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2003.71
Data decisione, Autorità:
29.09.2006, ICCA
Titolo:
Iscrizione nel registro fondiario dell'espropriante come proprietario di un fondo acquisito in virtù della legge federale sulla espropriazione
Incarto n.
11.2003.71
Lugano,
29 settembre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 132-03.2008 –
12/2002 RF (iscrizione nel registro fondiario) della Divisione della giustizia,
Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza, che oppone
lo
RI 1
(rappresentato dal RA 1
alla
Sezione del
registro fondiario e di commercio
quale autorità
di vigilanza sul registro fondiario
e all'
Ufficiale
del registro fondiario del Distretto di Bellinzona;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso del 23 maggio 2003 presentato dallo RI 1 contro la decisione emanata il
28 aprile 2003 dalla Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità
di vigilanza;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nell'aprile
del 1983 lo RI 1 è stato abilitato a espropriare 412 m² della particella n. 466
RFD di __________, appartenente a __________, per la costruzione della strada
nazionale N2. Con decisione del 22 dicembre 1986 la Commissione federale di stima del 13° circondario ha fissato in
complessivi fr. 6180.– (fr. 15.–/m²) con interessi l'indennità di
espropriazione, riservando l'aggiornamento definitivo dell'area espropriata e
della relativa indennità metrica a misurazione catastale conclusa. __________
(1913) è deceduta l'8 febbraio 1989, durante la procedura di misurazione
catastale. Da tale misurazione lo scorporo di terreno espropriato è risultato
di 415 m².
B. Allestito
il piano di mutazione, lo RI 1 ha versato il 23 ottobre 2002 all'Ufficio del registro
fondiario del Distretto di Bellinzona la somma di fr. 12 464.70 in
favore della comunione ereditaria fu __________ (fr. 6537.– di indennità,
fr. 6095.80 di interessi, meno fr. 168.10 per la presumibile imposta
sull'utile immobiliare), chiedendo all'ufficiale di intestargli i 415 m²
staccati dalla particella n. 466, formanti la nuova particella n. 1029. Con
decisione del 30 ottobre 2002 l'ufficiale ha respinto l'istanza, sia perché l'originaria
particella n. 466 era ancora iscritta nel registro fondiario a nome di __________,
sia perché dai documenti prodotti non risultava il nome di tutti gli eredi di
quest'ultima.
C. Lo RI 1 ha impugnato il 25 novembre 2002 la decisione dell'ufficiale davanti alla Sezione
del registro fondiario e di commercio, autorità di vigilanza, chiedendo di
annullarla e di accogliere la propria istanza di iscrizione. Con osservazioni
dell'11 dicembre 2002 l'ufficiale ha confermato il suo punto di vista. Ammesso
a replicare, lo RI 1 ha ribadito il 30 gennaio 2003 la propria domanda di
giudizio. L'ufficiale ha duplicato il 4 marzo 2003, mantenendo la sua
posizione. Statuendo il 28 aprile 2003, l'autorità di vigilanza ha respinto il
ricorso, senza prelevare tasse né spese.
D. Il
23 maggio 2003 lo RI 1 è insorto a questa Camera con un ricorso tendente a ottenere
che la decisione dell'autorità di vigilanza sia annullata e che sia ordinato
all'ufficiale del registro fondiario “di procedere alle iscrizioni richieste
dal ricorrente”. L'ufficiale ha comunicato il 28 maggio 2003 di rinunciare a
osservazioni. Nel suo memoriale del 6 giugno 2003 la Sezione del registro
fondiario e di commercio propone invece di respingere il ricorso e di
confermare la decisione impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Le
decisioni emanate dall'autorità di vigilanza sul registro fondiario sono
impugnabili davanti alla Camera civile di appello secondo le disposizioni della
legge di procedura per le cause amministrative (art. 6 LRF: RL 4.1.3.1). Il
ricorso è diretto contro l'autorità di vigilanza, ma l'Ufficio del registro
fondiario rimane parte in causa (Deschenaux, Das Grundbuch, in:
Schweizerisches Privatrecht, Basilea 1988, vol. V/3.I, pag. 187 e 188
in alto). Ci si può domandare se in concreto non abbiano qualità di parte anche
terze persone, i cui interessi potrebbero risultare toccati dall'accoglimento
del ricorso, a cominciare dagli eredi dell'espropriata (Deschenaux, loc. cit.). Dato il presumibile esito dell'impugnazione,
per questa volta l'interrogativo può rimanere aperto. Quanto al termine di
ricorso, esso è – per diritto federale – di 30 giorni (art. 103 cpv. 2 RRF; Schmid in: Basler Kommentar, ZGB II,
2ª edizione, n. 25 ad art. 956 con richiamo a Huber, Zur Änderung der eidgenössischen Grundbuchverordnung
vom 18. November 1987, in: ZBGR/RNRF 70/1989 pag. 134 seg.). Tempestivo, il
rimedio in esame è quindi ricevibile.
-
L'autorità
di vigilanza ha ricordato anzitutto che in caso di espropriazione l'acquisto di
proprietà avviene per via extratabulare, di modo che l'iscrizione nel registro
fondiario ha portata meramente dichiarativa. Ciò posto, essa ha rilevato che
giusta l'art. 93 cpv. 1 LEspr l'espropriante può chiedere l'iscrizione
“immediatamente dopo il pagamento riconosciuto valido dell'indennità e la misurazione
necessaria”. L'autorità si è domandata quindi se nel caso specifico fosse
davvero necessario il trapasso previo della proprietà immobiliare dalla defunta
agli eredi, come esigeva l'ufficiale del registro, ma ha lasciato il dubbio
irrisolto. Ha esaminato invece se il pagamento eseguito dallo RI 1 il 23
ottobre 2002 all'Ufficio del registro fondiario potesse essere “riconosciuto
valido”. A tale riguardo ha rammentato che, prima di iniziare la procedura di
ripartizione, l'Ufficio deve conferire all'espropriato la possibilità di
contestare entro dieci giorni l'esattezza del pagamento (art. 90 cpv. 1
LEspr). Quest'ultimo non può pertanto reputarsi “valido” prima che il termine
di dieci giorni sia scaduto, fruttoso o infruttuoso. E perché l'ufficiale del
registro possa impartire il termine di dieci giorni, l'espropriante deve
comunicargli chi siano gli aventi diritto, non potendosi pretendere che l'ufficiale
compia indagini in luogo e vece dell'espropriante. Nella fattispecie lo RI 1
non ha minimamente precisato chi siano gli eredi fu __________. A ragione l'ufficiale
aveva respinto così l'istanza di iscrizione.
-
Lo RI
1 fa valere preliminarmente che l'indennità espropriativa surroga il terreno espropriato
ed è dovuta al proprietario attuale del fondo, ossia – in concreto – alla comunione
ereditaria fu __________. E siccome l'espropriazione configura una forma di
acquisto originario della proprietà, a suo avviso il trapasso previo nel registro
fondiario della particella n. 466 da __________ alla comunione ereditaria non
occorre, giacché dopo l'espropriazione gli eredi non possono più disporre del
fondo. Quanto al termine di dieci giorni che l'Ufficio del registro fondiario
deve assegnare all'avente diritto per far valere l'eventuale l'inesattezza del
pagamento, a parere dello RI 1 esso è solo un presupposto per avviare la
procedura di ripartizione in favore degli aventi diritto, non una condizione
per iscrivere l'avvenuto trasferimento di proprietà. Secondo lo RI 1, inoltre,
l'intimazione del conteggio all'espropriato e il riversamento dell'indennità all'avente
diritto incombe per legge all'Ufficio del registro fondiario, non all'espropriante.
Infine lo RI 1 si vale di una prassi invalsa presso gli Uffici del registro
fondiario del Cantone, i quali finora non avrebbero rigettato istanze di iscrizione
in circostanze analoghe.
-
In
caso di espropriazione l'acquirente diventa proprietario del fondo già prima
dell'iscrizione, ma può disporre di esso nel registro fondiario “solo dopo che l'iscrizione fu eseguita” (art. 656 cpv. 2
CC). L'acquisto della proprietà è dunque extratabulare e
l'iscrizione
nel registro ha semplice valore dichiarativo. Per quel che è del momento esatto
in cui l'espropriante diviene proprietario del fondo, esso “è determinato dalle
rispettive leggi federali e cantonali” (art. 666 cpv. 2 CC). A tale riguardo la
legge federale sulla espropriazione (RS 711) – applicabile in materia di strade
nazionali – prevede che l'espropriante acquista la proprietà del fondo “per
effetto del pagamento delle indennità” (art. 91 cpv. 1), ovvero al momento in
cui adempie pienamente gli obblighi che derivano dalla decisione di espropriazione
(Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht
des Bundes, vol. I, Berna 1986, n. 2 segg. ad art. 91 con
richiami; Meier-Hayoz in: Berner
Kommentar, 3ª edizione, n. 23 ad art. 666 CC).
-
Trattandosi
di indennità per espropriazione di un fondo o di un
diritto reale limitato su un fondo, come pure per il deprezzamento derivante
alla frazione residua di un fondo, il
pagamento deve avvenire – in conformità alla legge federale sulla espropriazione
– “per conto degli aventi diritto all'Ufficio del registro fondiario nel cui circondario si trova il fondo” (art.
89 cpv. 1 prima frase LEspr). L'espropriante consegna nello stesso tempo “ad
esso Ufficio gli atti per mezzo dei quali le indennità sono state definitivamente
fissate” (art. 89 cpv. 1 seconda frase LEspr). Le indennità per gli altri pregiudizi subìti dall'espropriato (art.
19 lett. c LEspr) e quelle assegnate ai conduttori e agli affittuari (art. 23
cpv. 2 LEspr), invece, sono pagate dall'espropriante direttamente ai
destinatari (art. 89 cpv. 2 LEspr).
-
Ne
segue che per acquisire la proprietà di un fondo l'espropriante deve versare previamente
all'Ufficio del registro fondiario l'indennità spettante all'avente diritto e
documentare l'entità di tale indennizzo, trasmettendo il processo verbale dell'udienza
di conciliazione tenutasi davanti alla Commissione federale di stima (art. 49
lett. b e 53 LEspr), oppure l'accordo diretto fra le parti (art. 54 LEspr),
oppure la decisione presa dalla Commissione federale medesima (art. 64 cpv. 1
lett. a LEspr) oppure l'eventuale sentenza emessa su ricorso di diritto amministrativo dal Tribunale federale (art. 77 cpv. 1 LEspr). Non occorre, nelle espropriazioni
fondate sul diritto federale, il “certificato attestante il pagamento” previsto
dall'art. 18 cpv. 2 lett. b RRF, il versamento dell'indennità dovendo già
avvenire all'Ufficio del registro fondiario (Deillon-Schegg, Grundbuchanmeldung und Prüfungspflicht des Grundbuchverwalters im Eintragungsverfahren,
tesi Zurigo 1997, pag. 123 nota 605 con richiamo a Meier-Hayoz, op. cit., n. 35 ad art. 665 CC). È
necessario invece, nel caso in cui il fondo derivi da un frazionamento, il
relativo piano di mutazione allestito dal geometra (Pfäffli, Der Ausweis für
die Eigentumseintragung im Grundbuch, Langenthal
1999, pag. 126 in alto).
-
Ricevuta
la documentazione appena descritta, l'Ufficio del registro fondiario informa
anzitutto l'espropriato dell'avvenuto pagamento, “avvertendolo che, ove non ne
contesti l'esattezza entro il termine di dieci giorni, s'inizierà la procedura
di ripartizione” (art. 90 cpv. 1 LEspr). Qualora constati che il proprietario
del fondo espropriato sia cambiato nel frattempo, l'ufficiale avverte l'eventuale
beneficiario dell'indennità designato dalle parti, fissandogli il termine di
dieci giorni. Se non risulta essere stato designato un beneficiario, l'ufficiale invita l'espropriante a comunicare all'espropriato
che – salvo indicazione contraria da parte sua – sarà avvertito (e si vedrà fissare il termine) il proprietario iscritto nel
registro fondiario, l'espropriato presumendosi rappresentare l'avente
diritto. Sorgendo contestazioni tra l'espropriato e il proprietario iscritto,
la lite va risolta dal giudice civile, non dall'ufficiale (Dind, L'expropriation, in: 1948-1998
Miscellanea, 50 anni Società Svizzera degli Ufficiali
del Registro fondiario, Wädenswil 1998, pag. 186 in alto).
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Una
volta fissato all'avente diritto il termine di dieci giorni, l'ufficiale deve
attenderne la decorrenza. Se il termine scade infruttuoso, egli comincia la
procedura di ripartizione dell'indennità fra il proprietario espropriato ed
eventuali altri titolari di diritti reali limitati o di diritti personali
annotati (art. 94 a 100 LEspr), procedura che condurrà all'aggiornamento
definitivo del registro fondiario e degli eventuali titoli di pegno (art. 101
LEspr). Se invece l'avente diritto contesta l'esattezza del pagamento, l'ufficiale
deferisce la lite al presidente della Commissione federale di stima (art. 90
cpv. 2 prima frase LEspr), la cui decisione potrà ancora essere impugnata con
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (Hess/Weibel, op. cit., n. 7 in fine ad
art. 90 LEspr). Nel frattempo la procedura di ripartizione
rimane sospesa (art. 90 cpv. 2 seconda frase LEspr). E sospesi rimangono anche
gli effetti dell'espropriazione (Hess/Weibel,
op. cit., n. 4 ad art. 90 LEspr), sicché l'espropriante non acquisisce la
proprietà del fondo.
-
Come
si è visto, l'iscrizione dell'acquirente come proprietario del fondo
espropriato avviene quindi d'ufficio, una volta conclusa la procedura di
ripartizione. L'art. 93 LEspr consente nondimeno all'espropriante di ottenere l'iscrizione
nel registro fondiario anche prima, segnatamente ove intenda gravare il fondo
di servitù o di oneri fondiari, alienare determinate porzioni di terreno
(acquisite su richiesta dell'espropriato: art. 12 e 13 LEspr), cedere aree o
impianti (art. 26 cpv. 2 LEspr), prevenire atti di disposizione da parte dell'espropriato
qualora nel registro non sia stata annotata alcuna restrizione in tal senso
(art. 43 LEspr). In circostanze del genere (menzionate da Hess/Weibel, op. cit., n. 1 ad art. 93
LEspr) l'espropriante può chiedere di essere iscritto nel registro
“immediatamente dopo il pagamento riconosciuto valido dell'indennità e la
misurazione necessaria” (art. 93 cpv. 1 LEspr). Anzi, su richiesta dell'espropriante
il presidente della Commissione federale di stima può autorizzare l'iscrizione
nel registro anche prima della misurazione definitiva, sempre che l'espropriante
“giustifichi di avervi un interesse e fornisca sufficienti garanzie per l'adempimento
delle sue prestazioni” (art. 93 cpv. 2 LEspr).
-
Per
ottenere l'iscrizione anticipata nel registro fondiario l'espropriante deve
presentare dunque all'Ufficio una formale richiesta di iscrizione (art. 963
cpv. 2 CC). Non gli occorre l'intervento dell'espropriato (art. 665 cpv. 2 CC):
è sufficiente che si appoggi “ad una disposizione di legge, ad una sentenza
esecutiva o ad un documento parificato ad una sentenza” (art. 963 cpv. 2 CC).
Concretamente esso allegherà alla richiesta gli stessi giustificativi che
trasmette all'Ufficio per l'iscrizione ordinaria (sopra, consid. 6). Potrà
ottenere così l'iscrizione nel registro non solo al termine della procedura di
ripartizione, come di regola, ma già “dopo il pagamento riconosciuto valido
dell'indennità e la misurazione necessaria”. Il requisito della misurazione necessaria
non è assoluto, giacché il presidente della Commissione federale di stima può
autorizzare l'iscrizione anche prima della misurazione definitiva (sopra,
consid. 9), seppure tale ipotesi sembri poco praticabile (Pfäffli, op. cit., pag. 126 nota 531).
Imprescindibile è per contro il pagamento dell'indennità. E deve trattarsi
non di un pagamento qualsiasi, bensì di un pagamento
“riconosciuto valido” come nel caso dell'art. 91 cpv. 1 LEspr ai fini
dell'iscrizione ordinaria (Hess/Weibel,
op. cit., n. 3 ad art. 93 LEspr).
-
Un
pagamento “riconosciuto valido” non è per forza un versamento passato al vaglio
della procedura di contestazione (art. 90 cpv. 1 LEspr), né – tanto meno –
a quello della procedura di ripartizione (l'iscrizione anticipata nel registro
si confonderebbe altrimenti con quella ordinaria). È un versamento la cui
esattezza può anche essere litigiosa, ma al cui riguardo la procedura di
contestazione deve per lo meno essere stata promossa. Nel caso in cui intenda
postulare l'iscrizione anticipata nel registro fondiario, in altre parole, l'espropriante
deve attendere almeno che l'ufficiale abbia impartito all'avente diritto il
termine di dieci giorni per contestare l'esattezza del pagamento (Dind, op. cit., pag. 187 cifra 7 prima
frase). Se l'avente diritto non muoverà contestazioni, l'ufficiale procederà senz'altro
all'iscrizione nel registro. Se egli solleverà contestazioni, prima di eseguire
l'iscrizione l'ufficiale dovrà attendere la fine della procedura (sopra,
consid. 8).
-
Nella
fattispecie lo RI 1 ha versato il 23 ottobre 2002 all'Ufficio del registro
fondiario del Distretto di Bellinzona la somma di fr. 12 464.70 in
favore della comunione ereditaria fu __________ (fr. 6537.– di indennità, fr.
6095.80 di interessi, meno fr. 168.10 per la presumibile imposta sull'utile
immobiliare), chiedendo all'ufficiale di intestargli i 415 m² staccati dalla
particella n. 466 RFD di __________, formanti la nuova particella n. 1029.
A sostegno della richiesta esso ha prodotto la decisione di espropriazione
presa l'11 aprile 1983 dalla Commissione federale di stima, una tabella dei diritti
espropriati, un estratto della decisione emessa il 22 dicembre 1986 dalla Commissione
medesima sulle indennità espropriative, il piano di mutazione allestito il 9
novembre 1999 dal geometra revisore, il conteggio dell'indennità spettante alla
comunione ereditaria fu __________ e un certificato ereditario rilasciato il 5
marzo 1977 dal Pretore del Distretto di Bellinzona dal quale si evince che
unici eredi fu __________ nata __________ (1913-1989) sono il marito __________,
sei fratelli (di cui uno, __________, deceduto il 10 luglio 1995), due sorelle
(di cui una, __________, deceduta il 16 gennaio 1993) e quattro nipoti. Nessuna
indicazione risulta invece essere stata comunicata dall'espropriante all'Ufficio
del registro fondiario circa
gli eredi fu __________ o fu __________.
-
Gli
accertamenti che precedono dimostrano come in concreto la richiesta di iscrizione
fosse a dir poco prematura. Al più presto lo RI 1 avrebbe potuto presentarla infatti
non appena l'ufficiale del registro avesse impartito agli aventi diritto il
termine dell'art. 90 cpv. 1 LEspr per contestare l'esattezza del pagamento, ciò
che tuttavia l'ufficiale non era in grado di fare, non sapendo chi siano gli
eredi fu __________ o fu __________, eredi a loro volta dell'espropriata. In
tali condizioni lo RI 1 non può esigere che sia ordinato all'ufficiale “di
procedere alle iscrizioni richieste dal ricorrente”, non verificandosene i
presupposti. Manifestamente infondato, il rimedio deve dunque essere respinto
già per questo motivo.
-
Obietta
il ricorrente che informare l'espropriato dell'avvenuto pagamento, fissandogli
il termine dell'art. 90 cpv. 1 LEspr, incombe all'Ufficio del registro
fondiario. A suo avviso, qualora fra l'emanazione della sentenza di
espropriazione e il momento dell'iscrizione nel registro intervenga un
cambiamento di proprietà relativamente al fondo espropriato, tale modifica non
influisce sui diritti e gli obblighi delle parti, di modo che l'espropriante
può limitarsi a versare all'Ufficio l'indennità e a comprovarne l'esattezza.
Quest'ultima argomentazione nulla sussidia, giacché si è visto che nel caso in
cui il fondo espropriato cambi proprietario nel periodo intercorso fra l'emanazione
della sentenza di espropriazione e l'iscrizione nel registro fondiario l'ufficiale
non compie indagini di propria iniziativa (sopra, consid. 7). Del resto, quand'anche
l'ufficiale fosse in mora nell'assolvimento delle proprie mansioni, ciò non
permetterebbe in concreto di accogliere la richiesta di iscrizione, la quale è
e rimane oggettivamente prematura. Su questo punto il ricorso è destinato
pertanto, una volta ancora, all'insuccesso.
-
Si
aggiunga per di più che, contrariamente a quanto asserisce lo RI 1, il compito
di individuare gli aventi diritto cui comunicare l'avvenuto pagamento all'Ufficio
e fissare il termine per la contestazione non incombe all'ufficiale del registro.
Certo, all'ufficiale spetta informare l'espropriato e assegnargli il termine
dell'art. 90 cpv. 1 LEspr, oltre che amministrare poi la procedura di ripartizione
(sopra, consid. 8). A prescindere dal fatto però che tocca all'espropriante
consegnare all'Ufficio “gli atti per mezzo dei quali le indennità sono state definitivamente fissate” (art. 89 cpv. 1
seconda frase LEspr), l'art. 13a cpv. 1 lett. a RRF precisa che i documenti
giustificativi da addurre a sostegno di una richiesta di
iscrizione
nel registro fondiario devono contenere, per le persone fisiche, il cognome e
almeno un nome in tutte lettere, la data di nascita, il domicilio, l'attinenza
(o la cittadinanza) e lo stato civile. Tali generalità non vanno ricercate dall'ufficiale.
Né ciò sarebbe nell'interesse dell'espropriante, il quale mira con ogni
evidenza – soprattutto in caso di una richiesta anticipata – a ottenere l'iscrizione
nel registro il più presto possibile.
Che
quindi l'espropriante debba compiere qualche sforzo per individuare gli eredi di espropriati morti nel periodo compreso fra
l'emanazione
della decisione di espropriazione e l'iscrizione nel
registro fondiario è possibile, ma ciò vale – come fa notare l'autorità di
vigilanza (decisione impugnata, consid. 7 in principio) – anche nel caso in cui
l'espropriante debba corrispondere indennità
a conduttori e affittuari deceduti, indennità che vanno pagate
direttamente agli aventi diritto (sopra, consid. 5). Né possono presumersi
obblighi inquisitori dell'ufficiale per legge. Anzi, basti pensare che qualora
debba – ad esempio – comunicare d'ufficio a terzi l'esercizio di un diritto di
prelazione (art. 969 cpv. 1 CC) o l'assunzione di un debito garantito da pegno
immobiliare (art. 834 CC), l'ufficiale non è tenuto a compiere ricerche per
determinare il nome dei destinatari non iscritti nel registro fondiario,
potendosi limitare a quanto risulta dal mastro o dai registri ausiliari (Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 969 CC; Trauffer in: Basler Kommentar, ZGB II,
2ª edizione, n. 6 ad art. 834).
-
A
giusto titolo l'autorità di vigilanza precisa che la situazione sarebbe stata
diversa ove la morte dell'espropriata fosse intervenuta, nel caso in esame,
dopo la fissazione del termine di dieci giorni (art. 91 cpv. 1 LEspr) da parte
dell'ufficiale del registro fondiario (decisione impugnata, consid. 7, pag. 4
nel mezzo). In simile eventualità, per vero, il decesso dell'espropriata non sarebbe
stato di ostacolo all'iscrizione nel registro. Quanto alla successiva procedura
di ripartizione, essa sarebbe stata appannaggio dell'ufficiale. Si può
convenire altresì che la situazione sarebbe stata diversa se le indicazioni
omesse dall'espropriante si fossero limitate a qualche dato reperibile senza
difficoltà dall'ufficiale, sicché il rigetto della richiesta di iscrizione sarebbe
apparso di un formalismo eccessivo. In concreto però, tutto si ignora riguardo
a due eredi fu __________ (deceduti anni prima) e nulla è dato di sapere
nemmeno sul domicilio degli altri undici eredi. Pretendere che incombesse all'ufficiale
identificarli e rintracciarli tutti non è serio.
-
Il
ricorrente insiste nel sostenere che l'Ufficio del registro fondiario avrebbe
potuto procedere a norma dell'art. 90 cpv. 1 LEspr informando dell'avvenuto
pagamento e fissando il termine di dieci giorni a uno degli eredi fu __________,
oppure procedere nei confronti della comunione ereditaria per via edittale. La
tesi è doppiamente erronea. Intanto perché non è lecito espropriare un bene a
una comunione ereditaria senza interpellare tutti gli eredi, salvo che esista
un rappresentante o un amministratore della successione (cfr. RtiD I-2005 pag.
107 n. 29). Riservate le facoltà di rappresentanza o di amministrazione
conferite per legge o per contratto, invero, gli eredi possono disporre del
bene solo in comune (art. 602 cpv. 2 CC), e ciò vale anche per l'accettazione
di un pagamento (Steinauer, Le
droit des successions, Berna 2006, pag. 567 n. 1217).
Quanto a
una notifica per via edittale, essa è prospettabile solo qualora il destinatario
non sia domiciliato in Svizzera e se, diffidato a designarvi un rappresentante,
non l'abbia fatto, o se la sua dimora sia ignota (art. 109 cpv. 1 LEspr). Una
notifica giudiziaria per via edittale presuppone che l'autorità abbia eseguito
infruttuosamente le ricerche che si potevano ragionevolmente esigere da lei per
rintracciare il destinatario, oppure che tali indagini apparissero d'acchito
inutili (cfr. RtiD I-2004 pag. 465). Nella fattispecie non consta essere stata
intrapresa la benché minima ricerca (anzi, non risulta nemmeno che eredi
risiedano all'estero), per tacere del fatto che una pubblicazione nelle vie
edittali non esonera dall'indicare il nome del destinatario. Anche in proposito
il ricorso denota così la sua inconsistenza.
-
Il ricorrente invoca, da ultimo, il comportamento tenuto finora da
altri Uffici del registro fondiario, i quali in casi analoghi avrebbero senz'altro
iscritto il RI 1 come proprietario del terreno espropriato, e censura un
cambiamento di prassi improvviso, contrario al principio dell'affidamento (art.
9 Cost.). Ora, in concreto non si scorge alcuna “prassi” – intesa come linea
giurisprudenziale – su cui il cittadino potesse fare legittimo assegnamento
(DTF 130 V 495 consid. 4.1, 372 consid. 5.1,129 V 373 consid. 3.3, 202 consid.
1.2), a prescindere dal fatto che un espropriante non può essere posto sullo
stesso piano di un privato cittadino. Il ricorrente non cita in effetti una
sola decisione che imporrebbe all'ufficiale di individuare gli eredi di un espropriato
perché l'espropriante possa essere iscritto come proprietario del bene nel registro
fondiario. Quel che l'appellante invoca è semplicemente un uso di taluni Uffici
distrettuali, i quali solevano – e alcuni sogliono tuttora – intraprendere essi
medesimi talune ricerche. Ciò non configura tuttavia alcuna “prassi”, né l'espropriante
può lamentare alcun pregiudizio giuridico per la circostanza che un Ufficio non
intenda più assumere tali oneri. Nulla impedisce all'espropriante, per vero, di
ripresentare la richiesta di iscrizione non appena completata la designazione
degli eredi, ottenendo l'iscrizione nel registro.
-
I
mezzi cui l'espropriante potrà far capo per integrare la richiesta d'iscrizione
sono già stati accennati dall'autorità di vigilanza (decisione impugnata,
consid. 7 pag. 4 in fondo). Basti ricordare che esso potrà ottenere
informazioni dalle autorità di stato civile (art. 59 OSC per analogia),
eventualmente instare perché la comunione ereditaria fu __________ sia munita
di un curatore nella procedura di espropriazione (art. 393 n. 1 o 3 CC; Langenegger in: Basler Kommentar, ZGB
I, 2ª edizione, n. 3 ad art. 393) o finanche sollecitare la nomina di un
amministratore dell'eredità nella procedura medesima (art. 554 cpv. 1 n. 3; Karrer in: Basler Kommentar, ZGB II,
2ª edizione, n. 53 ad art. 554). Se l'indagine pertenesse all'ufficiale del
registro fondiario, del resto, questi dovrebbe valersi degli stessi mezzi.
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Si
rilevi, per completezza, che su un punto l'ufficiale del registro fondiario aveva
torto. Nella sua decisione egli aveva rigettato la richiesta d'iscrizione –
come detto (lett. B) – anche perché “nel caso in esame il fondo oggetto dell'espropriazione
risulta essere iscritto (…) ancora al nome di una persona defunta, in quanto
non si è proceduto a formalizzare i relativi trapassi per successione al nome
degli eredi, per cui gli stessi non possono disporre del fondo a registro
fondiario” (decisione del 30 ottobre 2002, consid. 3). L'autorità di vigilanza
ha ritenuto simile opinione dubbia (decisione impugnata, consid. 6, pag. 3 in
fondo). In effetti essa non è pertinente. È vero che, dovendosi trasferire la
proprietà di un fondo dal defunto a un singolo erede, non è lecito omettere il
passaggio intermedio di proprietà alla comunione
ereditaria (Homberger
in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione,
n. 22 ad
art. 965 CC; Huber, nota a
sentenza in: ZBGR/RNRF 67/1986 pag. 209). È altrettanto vero però che in
concreto non dispone della particella n. 466 la comunione ereditaria, né tanto
meno un singolo erede, bensì l'espropriante. E l'espropriante può chiedere che
la sua proprietà sia iscritta nel registro fondiario – in via anticipata –
“immediatamente dopo il pagamento riconosciuto valido dell'indennità e la
misurazione necessaria”, senza il concorso di terzi (sopra, consid. 9). Degli
eredi fu __________ esso deve solo indicare solo il nome e il domicilio all'Ufficio
perché questo possa procedere giusta l'art. 91 cpv. 1 LEspr.
La
conclusione che precede è per finire coerente con la natura dell'espropriazione.
Questa si configura come il trasferimento di una proprietà (o di un diritto
reale) operato d'imperio da parte della collettività o di un ente, dietro pieno
indennizzo, per ragioni di pubblica utilità (Steinauer,
Les droits réels, vol. II, 3ª edizione, pag. 81 n. 1585). Il trapasso di
proprietà o di diritti reali non avviene per successione. L'espropriazione
distrugge (“zerstört ”) la proprietà dell'espropriato e crea una nuova proprietà
originaria dell'espropriante, il quale è abilitato a ottenere da sé solo l'iscrizione
nel registro fondiario (Meier-Hayoz,
op. cit., n. 27 ad art. 666 CC). Nel caso specifico il RI 1 non diventa dunque
proprietario del fondo espropriato succedendo agli eredi fu __________.
Diviene proprietario originario del fondo. Pretendere che esso dovesse
far previamente iscrivere la particella n. 466 a nome degli eredi fu __________ era quindi fuori luogo, per tacere del fatto che
come espropriante esso poteva disporre solo della superficie (415 m²)
corrispondente alla nuova particella n. 1029.
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Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 28 cpv. 1 LPAmm).
Lo RI 1 avendo ricorso nondimeno nella sua veste di espropriante a tutela del
pubblico interesse e non a difesa di interessi propri, si giustifica di
rinunciare a ogni prelievo (Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3b ad art. 28
LPAmm), anche se mal si comprende la pervicacia profusa da un ufficio dell'amministrazione
cantonale nel contestare una decisione completa e solidamente motivata dell'autorità
di vigilanza sul registro fondiario. Né si assegnano ripetibili (art. 31
LPAmm), che nella procedura amministrativa sono attribuite solo su richiesta (Borghi/ Corti, op. cit., n. 1b ad art.
31 LPAmm; analogo principio vige nella maggioranza dei Cantoni: Bovay, Procédure administrative, Berna
2000, pag. 462 con richiamo alla nota 2053) e che in ogni modo non si
legittimerebbero, l'autorità di vigilanza non avendo dovuto sopportare costi
apprezzabili.
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Per quanto riguarda la comunicazione dell'attuale sentenza, infine,
essa deve avvenire anche all'Ufficio federale di giustizia, come stabilisce l'art.
102 cpv. 2 RRF (Schmid, op. cit.,
n. 34 ad art. 957 CC), seppure tale prassi appaia oggi desueta in molti Cantoni
(Deschenaux, op. cit., pag. 201
in alto).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
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Non si
riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
-
Intimazione:
– , ;
– ;
– .
Comunicazione
all'Ufficio federale di giustizia.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 97 segg. OG).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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