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Numero d'incarto:
11.2003.59
Data decisione, Autorità:
25.08.2003, ICCA
Incarto n.
11.2003.59
Lugano
25 agosto
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .__. (modifica
di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud
promossa con istanza del 7 gennaio 2003 da
__________ , __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________
-, __________)
contro
__________ __________, nata , __________
(patrocinata dall'avv. dr __________ __________
-, __________);
giudicando
ora sull'istanza di ricusazione presentata
il 2 maggio 2003 dall'avv. dr __________ __________ -__________ nei confronti
del Pretore;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolta l'istanza di ricusazione;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 7 gennaio 2003 __________ __________ ha convenuto l'ex moglie
__________ nata __________ davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Sud per ottenere che – in modifica della sentenza di divorzio emessa il 3
maggio 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6 – fosse ridotto il
contributo di mantenimento da lui dovuto alle figlie __________ (1986) e
__________ (1989). All'udienza del 31 gennaio 2003 il Pretore ha accertato che
la discussione non poteva essere condotta senza un'adeguata rappresentanza
della convenuta, sicché ha sospeso la procedura e ha invitato __________
__________ a munirsi di un patrocinatore. Il 3 aprile 2003 __________
__________ ha instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria e il 16
aprile successivo ha chiesto lo stralcio della causa, a suo dire priva di
fondamento. Con decreto del 22 aprile 2003 il Pretore ha respinto l'istanza,
rigettando anche la domanda di assistenza giudiziaria. L'indomani egli ha
fissato alla convenuta un ultimo termine di 10 giorni per presentare il
memoriale di risposta.
B. Nel
frattempo, il 16 aprile 2003 __________ __________ si è rivolta al
Pretore perché ordinasse alla ditta __________ __________ di __________,
datrice di lavoro dell'ex marito (recte: della di lui moglie), di
trattenere immediatamente dallo stipendio di lui fr. 855.– mensili,
riversandoli nelle sue mani. Statuendo inaudita parte il 17 aprile 2003 in
luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha accolto l'istanza. Il 22
aprile 2003 il Pretore ha comunicato alle parti che la trattenuta di stipendio
non era stata eseguita poiché la ditta __________ __________ aveva ormai
cessato l'attività.
C. Contro la decisione con cui il Pretore ha respinto lo stralcio della
procedura e ha negato il beneficio dell'assistenza giudiziaria __________
__________ è insorta con appello del 2 maggio 2003, postulando altresì
l'annullamento del termine di 10 giorni per presentare la risposta di merito e
l'attribuzione di un altro numero di rubrica alla sua istanza di trattenuta
dello stipendio. Con sentenza del 27 maggio 2003 (inc.
..__________) questa Camera ha rigettato l'appello nel
merito nella misura in cui era rivolto contro il decreto del 22 aprile 2003
(mancato stralcio della procedura e diniego dell'assistenza giudiziaria) e in
ordine nella misura in cui era diretto contro l'ordinanza del 23 aprile
successivo (assegnazione del termine di 10 giorni per presentare la risposta di
merito e attribuzione di un altro numero di rubrica alla sua istanza di
trattenuta dello stipendio). Un ricorso di diritto pubblico e un ricorso per
riforma introdotti da __________ __________ contro la sentenza della Camera
sono stati dichiarati irricevibili dal Tribunale federale il 30 luglio 2003.
D. Il 2
maggio 2003 è giunta a questa Camera la seguente istanza:
Istanza di ricusazione che inoltra la
sottoscritta Avv. Dr. __________ __________ -__________ in ambito alla causa
__________ /__________ inc. ..__________
Onorevoli
Giudici,
Con la
presente devo formulare purtroppo istanza di ricusazione nei confronti del
Pretore di Mendrisio-Sud.
Quando la
sottoscritta fungeva da Segretario assessore presso la Pretura di
Mendrisio-Sud, aveva indicato con scritti al Dipartimento delle istituzioni la
situazione in cui si era venuta a trovare in quella Pretura. Tali differenze di
vedute non si è risanata nel corso di una dozzina di anni e neanche quando la
sottoscritta si è candidata al Gran Consiglio per lo stesso partito del
Pretore.
Dalla maniera
in cui viene gestita questa causa, oggetto dell'appello, risulta evidente la
prevenzione di questo Giudice.
La rinuncia
al mandato della sottoscritta comporterebbe ugualmente un danneggiamento per la
cliente, visti i fatti e gli atti che sono stati compiuti (a tale proposito si
rinvia espressamente a quanto indicato nell'atto di appello).
La
sottoscritta si mette a disposizione per un colloquio personale.
Qualora non
sia stata già sospesa per altri motivi si chiede la sospensione della causa in
oggetto ..__________, conformemente all'art. 31 CPC. In
questo caso vogliate procedere a norma di legge, intimando questa lettera al
Pretore.
Ossequi
(segue la
firma)
E. Invitati
dalla presidente di questa Camera a esprimersi sulla ricusa, il Pretore ha dichiarato
di non ravvisare alcun motivo di astensione nei propri confronti, mentre
__________ __________ ha proposto di respingere la domanda. Con ordinanza del
20 maggio 2003 il giudice delegato ha convocato le parti all'udienza del 23 giugno
2003 per la discussione della ricusa, precisando che se nessuno fosse comparso
la decisione sarebbe seguita sulla base degli atti. Entrambe le parti hanno
comunicato di non presenziare all'udienza. Nulla osta pertanto all'emanazione
del giudizio.
Considerando
In diritto: 1. Le parti possono ricusare il giudice, oltre che nei casi di esclusione,
qualora sussista grave inimicizia tra il giudice stesso e una delle parti o
qualora si diano – più in generale – “gravi ragioni” (art. 27 CPC). In
concreto nemmeno l'interessata allude, per avventura, a ipotetiche cause di
esclusione (art. 26 CPC). Né consta alcuna particolare ostilità personale fra
il Pretore e __________ __________. L'unico motivo di ricusazione invocato si
riconduce, per vero, a differenze di vedute tra il Pretore e la patrocinatrice
della convenuta. Certo, la legale non è parte in causa, tuttavia una ricusa
potrebbe essere pronunciata anche qualora si riscontrasse – per avventura –
grave inimicizia del giudice verso il patrocinatore (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, Berna 1990, vol. I, n. 4.1 ad art. 23; Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage,
Berna 1984, nota 382 b). Il problema è di sapere tutt'al più, in casi del
genere, se l'avvocato possa ricusare il giudice in proprio nome. La questione è
invero spinosa (Bühler/Edelmann/Killer,
Kommentar zur argauischen Zivilprozessordnung, Aarau 1998, n. 2 al § 5 respingono
l'ipotesi), ma può rimanere aperta nella fattispecie, perché – come si vedrà
oltre – l'istanza è destinata all'insuccesso.
-
La
ricusazione ha carattere eccezionale (DTF 116 Ia 19 consid. 4, 115 Ia 175 consid.
3). Appurarne i presupposti significa verificare se, dal profilo oggettivo, il
giudice ricusato offra le garanzie necessarie per escludere legittimi dubbi di
parzialità. A tal fine vanno considerati anche aspetti d'ordine funzionale e
organizzativo, non senza trascurare le apparenze (DTF 126 I 169 consid. 2a con
rinvii, 120 Ia 187 consid. 2b, 117 Ia 410 consid. 2a). Che certi atteggiamenti
di un magistrato possano essere avvertiti dal ricusante come espressioni di
parzialità poco importa. Decisivo è chiarire se tali impressioni soggettive
appaiano anche oggettivamente fondate (DTF 116 Ia 137 consid. 2a e 2b).
-
Per
quel che concerne i rapporti personali tra l'istante e il Pretore, tutto si
ignora, nessuna traccia evincendosi dal fascicolo processuale. Né l'interessata
ha maggiormente sostanziato una pretesa inimicizia. Insufficientemente motivata,
su questo punto, l'istanza si rivela finanche irricevibile (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 29). Del resto, per giustificare una
ricusa non basta un'antipatia, ancorché dichiarata, ma occorre un'avversione
marcata, grave e profonda (Poudret,
op. cit., n. 4.2 ad art. 23). Per di più, l'avversione dev'essere quella del
magistrato verso la parte e non viceversa, poiché lo scopo della norma è quella
di assicurare alla parte un giudice imparziale, non quella di conferire alla
parte il diritto di scegliere il magistrato che meglio le aggrada.
-
Con
riferimento al procedimento in oggetto, l'istante si duole che il Pretore abbia
respinto la richiesta della sua patrocinata intesa allo stralcio della causa,
assegnandole un termine di grazia per presentare la risposta e rubricando la
trattenuta di stipendio con lo stesso numero della causa promossa dall'attore.
Ora, per quanto riguarda il decreto del 22 aprile 2003 con cui Pretore ha
respinto lo stralcio della causa, il semplice fatto che il primo giudice non
abbia condiviso la richiesta della convenuta non basta a denotare parzialità.
Tanto meno ove si pensi che la decisione è stata confermata da questa Camera
con sentenza del 27 maggio 2003 e che i ricorsi introdotti dalla convenuta al
Tribunale federale sono stati dichiarati irricevibili. Mal si intravede di conseguenza
una qualsivoglia prevenzione da parte del primo giudice.
Circa
l'assegnazione dei 10 giorni per presentare l'atto di risposta, il Pretore si è
limitato ad applicare l'art. 169 cpv. 1 CPC, che prevede appunto l'assegnazione
di quel termine. Per quale motivo l'operato del Pretore in tale circostanza
adombrerebbe prevenzione verso la patrocinatrice della convenuta non è dato di
capire. Anche al proposito la ricusazione manca di qualsiasi consistenza.
Relativamente infine alla rubricazione di due procedure con lo stesso numero,
il Pretore neppure si è occupato della trattenuta di stipendio, ordinata dal
Segretario assessore. Non si comprende dunque perché il pronunciato in
questione tradirebbe parzialità nei confronti dell'istante. Del resto, giovi rammentare
che soltanto sbagli particolarmente grossolani o ripetuti, tali da configurare
violazioni gravi dei doveri di funzione, possono destare oggettivi sospetti di
parzialità. Semplici errori vanno censurati con i mezzi d'impugnazione previsti
dall'ordinamento giuridico (DTF 116 Ia 20 consid. 5b con rinvio). Estremi del
genere non si ravvisano nella fattispecie. Manifestamente infondata, l'istanza
di ricusazione non merita pertanto altra disamina.
- Gli
oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC). L'istante rifonderà a __________ __________, che ha presentato
osservazioni all'istanza di ricusa con l'ausilio di un legale, un'adeguata
indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'istanza di ricusazione è respinta.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'avv. dr __________ __________ -__________, che rifonderà a
__________ __________ un'indennità di fr. 300.– per ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv. dr __________ __________ -__________,
;
– avv. __________ __________ -,
__________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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