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Numero d'incarto:
11.2003.48
Data decisione, Autorità:
23.12.2004, ICCA
Titolo:
ritiro dell'appello e stralcio della causa - Pattuizione delle parti circa la ripartizione degli oneri processuali e delle ripetibili - Fine di un processo senza sentenza
Incarto n.
11.2003.48
Lugano
23 dicembre 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nelle cause DI.2001.159 e
DI.2002.141 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Città promosse con istanze del
5 settembre 2001 e dell'8 luglio 2002 dall'
AP 1,
(patrocinato dall'avv. )
contro
AO 1
(patrocinata dall' RA 1 )
e nella causa DI.2001.172 (protezione
dell'unione coniugale) promossa con istanza del 25 settembre 2001 dalla moglie
nei confronti del marito;
premesso
che con giudizio unico del 9 aprile 2003 il Pretore della giurisdizione di
Locarno Città, statuendo su istanze di misure a protezione dell'unione
coniugale promosse il 5 settembre 2001 e l'8 luglio 2002 da AP 1 (1958), come
pure il 25 settembre 2001 da AO 1 (1961), ha fissato il contributo alimentare
in favore della moglie e dei figli V__________ e Z__________ (entrambi nati il
25 marzo 1996), oltre alla partecipazione dei genitori alle eventuali spese
straordinarie per questi ultimi;
ricordato
che contro la citata sentenza è insorta il 18 aprile 2003 AO 1 e il 24 aprile
successivo AP 1, entrambi postulando per altro la reiezione dell'appello
avversario;
preso
atto che il 24 agosto 2004 AP 1 ha invitato questa Camera a sospendere le
procedure di appello, le parti avendo firmato il 19 agosto 2004 un accordo
sulle conseguenze del divorzio e prospettando così l'introduzione di una
richiesta di divorzio comune a norma dell'art. 111 CC;
considerato
che il 15 dicembre 2004 AP 1 ha comunicato alla Camera l'avvenuta pronuncia del
divorzio da parte del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna e la
contestuale omologazione della convenzione;
constatato
che nel medesimo scritto AO 1 dichiara di ritirare il proprio appello e propone
di porre le spese a carico di chi le ha anticipate, compensate le ripetibili;
appurato
che la sentenza di divorzio è passata in giudicato il 24 novembre 2004, come risulta
dal timbro apposto il 3 dicembre 2004 dal Segretario assessore in calce alla
seconda pagina;
accertato
che il 20 dicembre 2004 AP 1 ha chiesto a sua volta lo stralcio del proprio
appello, formulando circa gli oneri processuali e le ripetibili analoga richiesta
a quella dell'ex moglie;
rammentato
che al punto 4.2 della convenzione sugli effetti del divorzio le parti hanno
pattuito appunto il ritiro dei vicendevoli appelli una volta passata in
giudicato la sentenza di divorzio, con “spese e tasse a chi le ha anticipate,
compensate le ripetibili”;
ritenuto
che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in tali circostanze il
giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);
rilevato
che in materia di tasse, spese e ripetibili non v'è ragione di scostarsi da
quanto le parti medesime hanno concordato, mentre la tassa di giustizia va
adeguatamente ridotta per tenere conto del fatto che il processo termina senza
sentenza (art. 21 LTG);
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro dell'appello 18 aprile 2003 introdotto da AO 1 La causa
è stralciata dai ruoli per desistenza.
- Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
-
Si prende
atto del ritiro dell'appello 24 aprile 2003 introdotto da AP 1. La causa è stralciata
dai ruoli per desistenza.
-
Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
–
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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