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Numero d'incarto:
11.2003.24
Data decisione, Autorità:
02.02.2005, ICCA
Titolo:
sull'eccezione di un presupposto processuale, il Pretore statuisce con decreto - Appello - Ripartizione delle spese e delle ripetibili
Incarto n°
11.2003.24
Lugano
2 febbraio
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2002.416 (azione
negatoria e confessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione (“istanza”) del
14 giugno 2002 da
CO 1
CO 2
CO 3
(patrocinati dall'avv. RA 2 )
contro
AP 1
(patrocinato dall'avv. RA 1 );
giudicando
ora sul decreto del 31 gennaio 2003 con cui il
Pretore ha accertato l'esistenza di un litisconsorzio facoltativo improprio,
annullando gli atti successivi alla petizione e ordinando la disgiunzione della
causa in più processi da intentare da ogni singolo attore;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 20 febbraio 2003 presentato da AP 1
contro il decreto emesso il 31 gennaio 2003 dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 3;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 è proprietario della particella n. 322 RFD di __________
(7769 m²), che confina a est con la particella n. 401 (545 m²), proprietà di CO
2, con la particella n. 402 (549 m²) appartenente a CO 3 in ragione di metà ciascuno
e con la particella n. 403 (769 m²) di CO 1. In favore dei fondi n. 401, 402 e
403 e a carico del fondo n. 322 è iscritta, fra l'altro, una servitù di altezza
e di vista.
B. Il
14 giugno 2002 CO 1, CO 2, CO 3 hanno chiesto al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 3, che fosse ordinato a AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP e dell'esecuzione
effettiva – di tagliare tutte le piante ad alto e medio fusto in contrasto con
la servitù o – in subordine – di limitarne l'altezza a 7 m in modo da non
ostacolare la vista. Con risposta del 27 agosto 2002 AP 1 ha proposto di
respingere la petizione, facendo valere preliminarmente l'irricevibilità della
domanda poiché proposta da un litisconsorzio facoltativo improprio. Con replica
del 27 settembre 2002 gli attori hanno contestato tale argomentazione. Nella duplica
del 29 ottobre 2002 il convenuto ha mantenuto l'eccezione.
C. Il
Pretore ha limitato l'udienza preliminare dell'11 dicembre 2002 all'esame del
presupposto processuale e all'ammissibilità della petizione con gli atti
successivi. Accertato che gli attori costituivano un litisconsorzio facoltativo
improprio, sconosciuto alla procedura civile ticinese, con decreto del 31
gennaio 2003 egli ha annullato tutti gli atti successivi alla petizione e ha
ordinato la disgiunzione della causa in più processi da intentare da ogni singolo
attore. Non sono state prelevate tasse o spese né sono state assegnate
ripetibili.
D. Contro
il decreto predetto AP 1 è insorto con un appello del 20 febbraio 2003 per
ottenere – previa concessione dell'effetto sospensivo – che il giudizio
impugnato sia parzialmente riformato nel senso di condannare gli attori a
rifondergli in solido “almeno fr. 5000.– a titolo di ripetibili”. Nelle sue
osservazioni del 17 marzo 2003 CO 1, CO 2, CO 3 propongono di respingere
l'appello e di confermare il decreto impugnato, subordinatamente di attribuire
al convenuto un'indennità massima per ripetibili di fr. 300.–.
Considerando
in diritto: 1. Trattandosi di controversie relative a servitù, il valore
litigioso consiste in quello che il diritto ha per il fondo dominante o nella
svalutazione causata al fondo serviente, se questa è maggiore (art. 9 cpv. 3
CPC; analogamente, sul piano federale: Poudret,
Commentare de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990,
vol. I, n. 9.5 ad art. 36, pag. 284). In concreto, su richiesta del Pretore,
gli attori hanno quantificato il valore di causa in fr. 25 000.– (lettera
del 2 luglio 2002), che il convenuto non ha mai contestato. Ne segue che il
giudice è vincolato a tale indicazione (da ultimo: I CCA, sentenza 11.2003.159
del 12 settembre 2004, consid. 1). Sotto questo profilo l'appello risulta
dunque ricevibile (art. 13 e 14 LOG).
- Il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di causa l'esistenza
dei presupposti processuali, e in particolare l'ammissibilità di
ogni atto processuale (art. 97 n. 5 CPC). Al riguardo egli statuisce
con decreto (art. 100 cpv. 1 con rinvio all'art. 96 CPC), il quale è
appellabile – salvo che la domanda non sia stata contestata (art. 96 cpv. 2
CPC) – nel termine ordinario di 20 giorni (art. 308 CPC). L'appello è trattato,
se il primo giudice non lo munisce di effetto sospensivo, “con la prima
appellazione sospensiva” (art. 96 cpv. 4 CPC), sempre che l'appellante poi lo
confermi (art. 309 cpv. 3 CPC). All'esigenza dell'effetto sospensivo sfugge
nondimeno il decreto emesso dal giudice che ha limitato l'udienza preliminare
all'esame dei presupposti processuali (art 181 cpv. 1 CPC). In tal caso,
difatti, il processo continua per legge “limitatamente alle sole eccezioni
proposte, sino a che queste non siano state decise con un giudizio definitivo” (art.
181 cpv. 2 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC
massimato e commentato, Lugano 2000, nota 363 ad art. 96 in fine). In concreto
il Pretore ha limitato l'udienza preliminare dell'11 dicembre 2002, appunto,
alla verifica del litisconsorzio facoltativo (decreto impugnato, consid. 3).
L'appello in esame – tempestivo – non richiede pertanto effetto sospensivo. Ciò
premesso, nulla osta al suo esame.
- Il
Pretore ha rilevato che, “contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, la
petizione proposta da un litisconsorzio facoltativo improprio non è nulla, ma
comporta l'ordine di disgiungere in più azioni le singole pretese degli
attori”. Ha quindi annullato tutti gli atti di causa successivi alla petizione
e ha ordinato “la disgiunzione della causa in più azioni da promuovere da ogni
singola parte attrice per le pretese che ritiene di vantare nei confronti del
convenuto”. Stante “la particolarità della fattispecie”, egli ha rinunciato a
prelevare spese e ad assegnare ripetibili. L'appellante ricorre contro la
mancata attribuzione di ripetibili, lamentando anzitutto una carenza di motivazione
in proposito e sottolineando, per il resto, come per eccepire la mancanza del
presupposto processuale egli abbia dovuto redigere la risposta e la duplica,
per tacere di altri atti processuali rivelatisi inutili. Onde la richiesta di
vedersi riconoscere una congrua indennità, che quantifica in “fr. 5000.–
almeno”.
4.Il giudice condanna la parte
soccombente a rimborsare all'altra le tasse, le spese giudiziarie e le
ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC). Egli può scostarsi da tale principio, operando
un riparto, ove si dia soccombenza reciproca o soccorrano “giusti motivi” (art.
148 cpv. 2 CPC). Quest'ultima norma ha carattere discrezionale, ma il giudice
che rinuncia ad applicarla deve per lo meno motivare la sua decisione. Se è
vero difatti che in materia di oneri processuali e di ripetibili egli gode di
ampia autonomia, è anche vero che tale latitudine di apprezzamento trova i suoi
limiti nel divieto dell'eccesso o dell'abuso (rinvii in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 32 ad art. 148; I CCA, sentenza
inc. 11.2005.6 del 18 gennaio 2005, consid. 3).
a) In
concreto il Pretore ha motivato la sua rinuncia ad attribuire ripetibili con un
generico richiamo alla “particolarità della fattispecie”, nonostante sulla
questione del presupposto processuale il convenuto sia uscito vittorioso. Non è
dato di capire tuttavia in che risieda l'evocata particolarità della fattispecie,
né dal decreto impugnato risulta quali “giusti motivi” suffraghino tale decisione.
Certo, il convenuto pretendeva non solo che fossero annullati gli atti
successivi alla petizione, ma che fosse dichiarata irricevibile anche la
petizione medesima (act. II, pag. 7 in alto e act. V, pag. 5 in mezzo). A
prescindere dalla circostanza tuttavia che nel decreto impugnato il Pretore ha
fatto proprie le argomentazioni del convenuto (act. II, pag. 2 in basso e pag.
3 in alto), evidenziandone la pertinenza (decreto impugnato, consid. 4, pag. 3
nel mezzo), in esito alla decisione del primo giudice la causa deve praticamente
riprendere daccapo. Nel risultato il convenuto ha pertanto avuto causa vinta.
b) Chiamato
in causa dagli attori, il convenuto ha dovuto redigere i memoriali di risposta
e di duplica, oltre che partecipare all'udienza preliminare. Gli attori discettano
tra nullità e annullabilità di atti processuali (osservazioni, pag. 3 in alto),
ma ciò nulla muta al fatto che il convenuto si sia dovuto adeguatamente difendere.
E poco importa che il lavoro da lui svolto potrà servire per futuri allegati (osservazioni,
pag. 3 verso il basso), circostanza di cui si terrà conto semmai al momento in
cui dovranno essere fissate ripetibili in esito alle nuove cause. Se ne
conclude che, fondato, l'appello merita accoglimento. Rimane da determinare l'indennità
che spetta al convenuto.
- Sono
ripetibili le spese indispensabili causate dal processo, compresa un'adeguata
indennità per gli onorari di patrocinio (art. 150 prima frase CPC). Tale
indennità è definita in base alla tariffa dell'Ordine degli avvocati, la quale
tuttavia non vincola il giudice (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 18 ad art. 150 CPC). Quanto alla tariffa, essa prevede che
in ogni causa avente un valore determinato o determinabile, l'onorario
dell'avvocato è stabilito entro percentuali prefissate del valore litigioso
(art. 9 cpv. 1 TOA). Tra l'aliquota minima e quella massima la retribuzione va
stabilita poi di caso in caso, secondo la complessità, l'importanza e l'estensione
della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato,
il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle
parti, l'esito della causa e la sua prevedibilità (art. 8 TOA).
a) Il
calcolo dell'onorario secondo il valore litigioso non è senza eccezioni. Ove in
particolare il patrocinio finisca anzitempo, ad esempio per revoca del mandato
da parte del cliente, rinuncia del patrocinatore, transazione, conciliazione, acquiescenza,
desistenza, sopravvenuta carenza d'oggetto, oppure perché – come nella
fattispecie – la soluzione di una questione pregiudiziale ha consentito di
concludere la pratica prematuramente, l'onorario ad valorem va combinato
con l'onorario ad horam (art. 11 cpv. 2 TOA). Si applica allora la formula
seguente:
O
= 2 x Ov x Ot
Ov + Ot
dove
O è l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario
a tempo (giurisprudenza del Consiglio di moderazione pubblicata nel Bollettino
dell'Ordine degli avvocati, n. 1, pag. 15). La retribuzione a tempo è di almeno
fr. 150.– l'ora (art. 10 cpv. 1 TOA per analogia).
b) Nel
caso specifico il valore litigioso indicato dagli attori, incontestato, ammonta
a fr. 25 000.– (sopra, consid. 1). Mal si comprende quindi perché le
ripetibili dovrebbero essere calcolate su un asserito danno “tra i fr. 50 000.– e 100 000.–”, come
asserisce l'appellante (appello, pag. 6 in alto), l'esistenza di un danno non
essendo mai stata neppure prospettata. Ora, in una causa ordinaria il cui
valore è di fr. 25 000.– l'onorario dell'avvocato varia tra l'8 e il 15%
del valore medesimo (art. 9 cpv. 1 TOA). In concreto il patrocinio è sostanzialmente
risultato di media difficoltà, ma ha pur sempre richiesto la stesura dei due
allegati (la risposta di 7 pagine e la duplica di 5) e la partecipazione
all'udienza preliminare. Tutto considerato, appare dunque congruo far capo
all'aliquota media-alta del 13%. L'onorario ad valorem sarebbe ammontato
così, per l'intera causa, a fr. 3250.–. Non si legittima invece il supplemento
dell'art. 12 lett. b TOA (dal 10 al 20%), le maggiorazioni dell'art. 12 TOA
applicandosi solo ove l'onorario normale non basti a rimunerare adeguatamente
l'avvocato (Rep. 1983 pag. 14 consid. 4), mentre in concreto l'esistenza di più
litisconsorti – che non ha comportato un'impostazione della causa
particolarmente differenziata o speciali difficoltà aggiuntive – è già stata
considerata riconoscendo l'aliquota medio-alta del 13%.
c) Essendo
la pratica terminata anzitempo, la rimunerazione ad valorem del patrocinatore
andrebbe combinata con quella ad horam (art. 11 cpv. 2 TOA). A tale
proposito giovi subito ricordare però che per una causa come quella in esame
l'onorario spettante al legale non avrebbe dovuto eccedere, per l'intero processo,
di fr. 3250.–. Anche dipartendosi da una tariffa “media” di fr. 300.– orari
(cfr. SJ 118/1996 pag. 672 consid. 3c), all'assolvimento del mandato l'avvocato
non avrebbe potuto dedicare, di conseguenza, più di 11 ore (scarse). Che con il
cliente egli possa stipulare una retribuzione esclusivamente ad horam
(art. 1 cpv. 3 TOA), del resto, non risulta dagli atti né è preteso
dall'appellante. Ciò posto, nella conduzione del patrocinio fino all'udienza
preliminare il legale non avrebbe dovuto ragionevolmente profondere più di 5
ore e mezzo di lavoro (cfr. Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, Lugano 1993, n. 20 ad art. 6 vTOA). Combinando la retribuzione ad
valorem (fr. 3250.–) con quella ad horam (fr. 1650.–) si ottiene dunque:
2 x 3250 x 1650 = fr. 2190.– (arrotondati).
3250 + 1650
d) Nelle
“spese indispensabili causate dal processo” evocate dall'art. 150 prima frase
CPC rientrano non solo quelle sopportate dalle parti, ma anche quelle anticipate
dal legale (art. 3 TOA), che il cliente è poi chiamato a rimborsare. In concreto
il patrocinatore espone spese per fr. 376.80, che appaiono conformi alla
tariffa limitatamente a fr. 307.80, dovendo essere dedotte le spese per la redazione
dell'appello che non concernono il patrocinio di prima sede. Aggiunte all'onorario,
si ottiene un totale di fr. 2497.80, cui deve ancora cumularsi l'IVA del 7.6%.
Se ne conclude che nel caso precipuo si giustificava di riconoscere ai
convenuti un'indennità per ripetibili di fr. 2690.– (arrotondati). Il
dispositivo sulle ripetibili di primo grado va perciò modificato entro tali limiti.
- Gli
oneri del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2
CPC). L'appellante, che postula ripetibili per “almeno fr. 5000.–”, ottiene
causa vinta per cinque noni. Deve quindi sopportare quattro noni dei costi, con
diritto di vedersi corrispondere un'equa indennità per ripetibili ridotte.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo
n. 3 del decreto impugnato è così riformato:
Non si riscuotono tasse né spese. Gli
attori rifonderanno al convenuto, con vincolo di solidarietà, fr. 2690.– per
ripetibili.
- Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 300.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti per quattro noni a carico di
quest'ultimo e per il resto solidalmente a carico di CO 1, CO 2, CO 3, che
rifonderanno all'appellante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 700.– per
ripetibili ridotte.
- Intimazione:
–
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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