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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2003.21
Data decisione, Autorità:
14.05.2004, ICCA
Incarto n.
11.2003.21
Lugano,
14 maggio 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2002.53
(esecuzione civile) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con opposizione
del 28 agosto 2002 dal
AP1
(rappresentato dal Municipio e
patrocinato dall' RA1)
al precetto esecutivo civile intimatogli il 13
agosto 2002 da
CO1 e
CO2
(patrocinati dall' RA2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 10 febbraio 2003 presentato dal AP1 contro la sentenza emessa il
30 gennaio 2003 dal Pretore del Distretto di Leventina;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
12 agosto 2001 CO1e CO2, comproprietari un mezzo ciascuno delle particelle n.
225 e 197 RFD di situate nella frazione di __________, hanno intentato un'azione
possessoria contro il AP1 per ottenere – sotto comminatoria dell'art. 292 CP –
l'allontanamento di un cartello stradale e di un palo per l'illuminazione
posti sulla particella n. 197, come pure la rimozione di ghiaia depositata
sulla particella n. 225 (inc. DI.2001.36). All'udienza del 2 ottobre 2001,
indetta dal Pretore del Distretto di Leventina per il contraddittorio, le parti
hanno concluso una transazione che prevedeva, fra l'altro, quanto segue:
-
Il
AP1 provvederà alla posa di paletti di recinzione lungo la tratta della strada
sulla part. n. 225 RFD dello stesso Comune, al fine di impedire il parcheggio
abusivo, entro l'inizio della stagione invernale.
-
Il
AP1 comunicherà al Pretore l'esecuzione dei citati lavori e questi provvederà
a verificarne la conformità.
B. In
seguito a contestazioni sorte sulla posa dei paletti, CO1e CO2si sono rivolti
al Pretore, chiedendogli di verificare se l'operato del Municipio fosse conforme
alla transazione. Il Pretore ha comunicato alle parti il 17 maggio 2002 di
avere ispezionato i luoghi, costatando – tra l'altro – che “i pali si trovano
ad una distanza variante tra i cm 35 e i cm 25 dal bordo della strada, all'interno
del fondo degli istanti”. Ulteriormente interpellato dalle parti, con lettera
del 27 giugno 2002 il Pretore ha specificato che, sebbene l'opera non possa
considerarsi “mal eseguita” e sia atta a risolvere il problema dei parcheggi
abusivi, essa non “rispecchia (…) esattamente gli accordi sottoscritti in
occasione dell'udienza del 2 ottobre 2001, in quanto i paletti non sono stati posati
esattamente lungo il confine che separa la particella n. 225 RFD dalla strada”.
Di modo che, secondo il Pretore, il Comune avrebbe dovuto “spostare la
recinzione esattamente sulla linea divisoria che separa il terreno (…) dalla
strada”.
C. Il
13 agosto 2002 CO1e CO2 hanno intimato al AP1 un precetto esecutivo civile, ingiungendo
al Municipio di
immediatamente procedere allo spostamento
della recinzione posata lungo il confine tra la strada comunale e la part. n.
225 RFD di proprietà dei procedenti, conformemente a quanto stabilito con (…)
verbale del 2 ottobre 2001 e precisato dal Pretore con lettera del 27 giugno
2002
entro
dieci giorni, sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva. Il AP1 ha sollevato
opposizione il 28 agosto 2002 davanti al Pretore, che ha fissato il
contraddittorio per il 19 settembre 2002. A tale udienza le parti hanno
mantenuto le loro posizioni. Statuendo il 30 gennaio 2003, il Pretore ha
respinto l'opposizione e ha addebitato la tassa di giudizio di fr. 50.– con le
spese di fr. 70.– al Comune, tenuto a rifondere ai convenuti fr. 100.– per
ripetibili.
D. Contro
la decisione appena citata il AP1 è insorto con un appello del 10 febbraio 2003
nel quale chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, che in riforma
del giudizio impugnato la sua opposizione al precetto esecutivo sia confermata.
L'ex presidente di questa Camera ha conferito al ricorso effetto sospensivo il
19 febbraio 2003. Nelle loro osservazioni del 25 marzo 2003 CO1e CO2propongono
di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. La
decisione con cui un Pretore statuisce sull'opposizione a un precetto esecutivo
civile è emanata mediante la procedura di camera di consiglio (art. 493 CC).
Esperito nel termine di 10 giorni dalla notifica della decisione impugnata,
l'appello in esame è pertanto ammissibile senza riguardo al valore litigioso
(art. 308 cpv. 1 CPC; Rep. 1979 pag. 352 consid. 1).
-
Nella
sentenza appellata il Pretore ha rilevato anzitutto di essersi limitato, nelle
lettere del 17 maggio e 27 giugno 2002, a esaminare quanto chiesto dalle
parti, ossia a verificare se i lavori eseguiti fossero conformi alla clausola
n. 3 della transazione firmata all'udienza del 2 ottobre 2001. Ciò premesso,
egli ha ritenuto che il tenore dell'accordo, chiaro e univoco, non lasciasse
spazio a interpretazioni. Onde il rigetto dell'opposizione, con l'argomento che
il Comune avrebbe dovuto posare la cinta lungo il confine della strada, non sul
terreno dei comproprietari, indipendentemente dal fatto che l'opera sia stata
eseguita a regola d'arte e in modo soddisfacente dal profilo estetico.
-
L'appellante
sostiene che la richiesta formante oggetto del precetto esecutivo è vessatoria,
intanto perché la nota transazione non specificava che i paletti andassero
posati esattamente lungo il confine della strada, inoltre perché lo spostamento
della recinzione creerebbe costi elevati (fr. 1850.75, stando a un preventivo
prodotto dal Comune: doc. C) e ostacolerebbe i mezzi di sgombero in caso di
neve, infine perché lo scopo dell'intervento era quello di impedire il
posteggio abusivo sulla particella n. 225, obiettivo che è stato raggiunto. Il
fatto, poi, che la transazione prevedesse una verifica dell'opera da parte del
Pretore dimostra che l'accordo era suscettibile di interpretazioni diverse e
non può quindi costituire un titolo esecutivo.
-
La
procedura di opposizione a un precetto esecutivo civile denota evidenti
analogie con la procedura di rigetto dell'opposizione disciplinata dagli art.
80 segg. LEF (Rep. 1971 pag. 96). Così, il giudice chiamato a statuire
sull'opposizione a un precetto esecutivo civile esamina d'ufficio – come il
giudice chiamato a decidere un rigetto dell'opposizione a norma degli art. 81 o
82 LEF – che il titolo su cui si fonda il precetto esista e sia esecutivo.
D'ufficio egli verifica anche tre identità: quella del procedente, che dev'essere
la persona designata nel titolo esecutivo (o il suo avente causa), quella del
precettato, che dev'essere a sua volta la persona designata nel titolo
esecutivo, e quella della prestazione richiesta, che deve corrispondere a
quella descritta nel titolo medesimo (Gilliéron,
Commentarie de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
Losanna 1999, n. 22 ad art. 80, n. 73 e 74 ad art. 82; Rep. 1989 pag. 331 verso
il basso).
-
Nell'ambito
di un'opposizione a un precetto esecutivo civile l'escusso può far valere –
come nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione (art. 81 cpv. 1
LEF) – che la prestazione è stata adempiuta in tutto o in parte, che gli è
stata accordata una proroga del termine di esecuzione o che è subentrata la
prescrizione della pretesa (Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 7ª edizione, pag. 434 § 15 n. 19).
L'opinione secondo cui “con l'opposizione l'opponente può solo contestare che
il titolo sul quale il precettante fonda l'esecuzione abbia carattere di titolo
esecutivo ai sensi dell'art. 488 CPC” (Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 493) appare dunque
superata. In analogia con la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione
(art. 82 cpv. 2 LEF), il precettato dovrebbe poter altresì, ove il titolo
esecutivo sia un riconoscimento dell'obbligo, giustificare immediatamente altre
“eccezioni che infirmano il riconoscimento”. Per l'attuale giudizio
quest'ultimo tema non richiede tuttavia ulteriori approfondimenti.
-
Si
è visto dianzi che il giudice chiamato a statuire sull'opposizione a un
precetto esecutivo civile esamina d'ufficio, tra l'altro, l'identità della
prestazione richiesta con quella enunciata nel titolo esecutivo (sopra,
consid. 4). A tal fine il Pretore non può tuttavia interpretare il contenuto
del titolo né procedere a esegesi di sorta (Bollettino dell'Ordine degli
avvocati n. 18, pag. 13; n. 21, pag. 21; Rep. 1984 pag. 170). O l'ordine è
chiaro, formale ed esplicito o esso non è eseguibile (Rep. 1988 pag. 400 a
metà). Nel caso precipuo la clausola n. 2 della transazione firmata dalle parti
il 2 ottobre 2001 non è un esempio di precisione, ove appena si consideri
ch'essa prevede la “posa di paletti di recinzione lungo la tratta della strada
sulla particella n. 225 RFD”, ma non indica né il numero dei paletti (questione
provvidamente pacifica) né quella che sarebbe dovuta essere la loro posizione
esatta. Se da un lato parrebbe logico che la recinzione dovesse tenersi sul
confine tra la strada e il fondo privato, dall'altro la locuzione “sulla
particella n. 225 RFD” potrebbe anche destare perplessità. Sia come sia, si
volesse anche reputare chiara la prestazione descritta nel titolo esecutivo, il
risultato del giudizio non muterebbe per le ragioni in appresso.
-
Con
il precetto esecutivo i proprietari hanno chiesto, in concreto, “lo spostamento
della recinzione posata lungo il confine tra la strada comunale e la particella
n. 225 RFD” (art. 491 lett. c CPC). Tale prestazione avrebbe dovuto trovare puntuale
riscontro – ovvero assoluta identità – nel titolo esecutivo (Rep. 1991 pag. 489
nel mezzo). Quest'ultimo prevede invece la “posa di paletti di recinzione lungo
la tratta della strada sulla particella n. 225 RFD”. Le due prestazioni,
dunque, non corrispondono. Certo, nel precetto esecutivo i comproprietari hanno
indicato altresì, come titolo esecutivo, la lettera del 27 giugno 2002 in cui
il Pretore esprimeva alle parti l'opinione che il Comune dovesse “procedere a
spostare la recinzione” (doc. A). Se non che, tale lettera non costituisce un
titolo esecutivo a norma dell'art. 488 cpv. 2 lett. a CPC. Non può quindi
validamente sorreggere l'esecuzione, ciò che il Pretore avrebbe dovuto rilevare
d'ufficio. Ne segue che, indipendentemente dai motivi addotti dal precettato,
nel caso specifico l'opposizione andava confermata. Ciò impone di accogliere
l'appello e di riformare in tal senso la decisione impugnata.
-
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dei convenuti (art. 148 cpv.
1 CPC). Nell'indennità per ripetibili spettante al precettato si tiene conto
nondimeno, in virtù dell'art. 148 cpv. 2 CPC, che il Comune ottiene causa vinta
non solo per ragioni assolutamente diverse rispetto a quelle esposte
nell'appello, ma anche invocando l'imprecisione di un accordo da esso medesimo
sottoscritto. L'esito dell'attuale giudizio impone altresì una riforma del
dispositivo sulle spese di prima sede, che si attengono al criterio della
soccombenza. L'ammontare delle ripetibili fissato dal Pretore, modesto e
pressoché trascurabile, può invece rimanere invariato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
-
L'opposizione presentata il 28 agosto
2002 dal AP1 al precetto esecutivo civile intimato il 13 agosto 2002 da CO1e
CO2è confermata.
-
La
tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 70.– sono poste a carico di
CO1e CO2in solido, che rifonderanno al AP1AP1 sempre con vincolo di solidarietà,
fr. 100.– per ripetibili.
II. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti a carico di CO1e CO2in solido, che
rifonderanno all'appellante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 500.– per
ripetibili.
III. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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