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Numero d'incarto:
11.2003.15
Data decisione, Autorità:
07.05.2003, ICCA
Incarto n.
11.2003.15
Lugano
7 maggio 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, vicepresidente,
Giani e Pellegrini
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa _.__.
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 7 giugno 2002 da
__________ __________, nata __________,
(ora patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
giudicando
ora sul decreto del 20 gennaio 2003 con cui
il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria formulata
dall'istante;
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 31 gennaio 2003 presentato da __________
__________ contro il decreto emesso il 20 gennaio 2003 dal Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1953) e __________ __________ (1956) si sono sposati a __________
il __________ 1976. Dal matrimonio sono nati __________ (1976), __________
(1977) e __________ (1984). Il marito lavora per il Comune di __________; la
moglie, che durante la vita in comune si è dedicata alla cura della casa,
percepisce dal 7 giugno 2002 una rendita di disoccupazione. I coniugi si sono
separati di fatto nel giugno del 2002, quando la moglie ha lasciato
l'abitazione familiare per trasferirsi prima da un'amica e poi a __________.
B. Il 7
giugno 2002 __________ __________ ha presentato al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale,
chiedendo l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio
coniugale e un contributo alimentare di fr. 2241.– mensili dal giugno del
2002. Lo stesso giorno essa ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
All'udienza del 18 luglio 2002, indetta per la discussione, __________
__________ si è dichiarato disposto a versare un contributo indeterminato e il
16 settembre 2002 ha sollecitato a sua volta il beneficio dell'assistenza
giudiziaria. Al dibattimento finale del 16 ottobre 2002 l'istante ha confermato
le sue richieste, riducendo nondimeno la pretesa alimentare a fr. 1630.–
mensili, mentre il convenuto ha offerto un contributo di fr. 500.– mensili.
C. Statuendo
il 20 gennaio 2003, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha
attribuito l'abitazione coniugale al marito, tenuto a versare alla moglie un
contributo alimentare di fr. 1630.– mensili. Le spese, con una tassa di
giustizia di fr. 300.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di
metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambe le richieste di assistenza giudiziaria
sono state respinte con decreto contestuale alla sentenza.
D. Contro
la sentenza appena citata __________ __________ è insorta con un appello del 31
gennaio 2003 volto a ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di
vedersi conferire l'assistenza giudiziaria e di veder porre a carico dello
Stato gli oneri processuali a lei addebitati. __________ __________ non ha
presentato osservazioni all'appello.
Considerando
in diritto: 1. La
nuova legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, del 3
giugno 2002 (BU 2002 pag. 213), riguarda le domande di assistenza e le
procedure per la designazione di un patrocinatore d'ufficio introdotte dopo la
sua entrata in vigore (art. 37 cpv. 1), avvenuta il 30 luglio 2002. Solo in
caso di revoca o di decadenza del beneficio – ipotesi estranee alla fattispecie
– si applicano le disposizioni della legge nuova (art. 37 cpv. 2). In concreto
occorre far capo pertanto all'ordinamento anteriore, secondo cui il Pretore che
rifiutava il beneficio dell'assistenza giudiziaria statuiva con decreto (art.
158 cpv. 2 vCPC), appellabile “nel termine ordinario” (art. 96 cpv. 4 CPC). E
il termine ordinario era di venti giorni (art. 308 cpv. 1 CPC) nelle procedure
appellabili, rispettivamente di dieci (art. 370 cpv. 2 CPC) nelle procedure
sommarie, tra le quali si annoverano quelle volte all'ottenimento di misure a
protezione dell'unione coniugale (art. 419 CPC). Tempestivo, sotto questo
profilo, l'appello in esame è quindi ricevibile.
-
Secondo
l'art. 156 cpv. 1 vCPC l'assistenza giudiziaria poteva essere postulata in ogni
stadio di causa con istanza motivata al giudice, il quale decideva una volta esperite
le necessarie indagini. Presupposti per conseguire tale beneficio erano – da un
lato – la condizione di indigenza e – dall'altro – la probabilità di esito
favorevole insita nella causa (art. 155 e 157 vCPC). Il requisito
dell'indigenza era dato – ed è dato tuttora – quando il richiedente non sia in
grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese
giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della
famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con riferimenti). Il che non si valuta
solo in funzione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo
conto di tutte le circostanze del caso, come la complessità della causa, l'urgenza,
l'entità degli anticipi giudiziari e delle spese legali che incombono
all'interessato, oltre ai suoi impegni finanziari (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag.
215). Il giudizio sullo stato di indigenza deve basarsi sulla situazione reale
e concreta della parte richiedente al momento in cui essa presenta l'istanza
(DTF 120 Ia 179), rispettivamente al momento in cui il giudice statuisce
sull'istanza medesima (cfr. l'art. 152 OG; DTF 108 V 265 e segg.; RDAT 1998 II
19). Incombe al richiedente comprovare la sua indigenza. Ove egli non presenti
sufficienti informazioni (con ogni documento utile) per una visione completa
della sua situazione finanziaria, l'istanza può essere respinta (DTF 125 IV 164
consid. 4a).
-
In concreto il Pretore ha rigettato entrambe le richieste di assistenza
giudiziaria poiché i coniugi fruiscono di un'eccedenza suscettibile di
consentir loro di far fronte alle spese di causa. L'appellante obietta che in
realtà tale eccedenza non esiste, poiché essa deve rimborsare prestiti a lei
concessi da amici e conoscenti, pagando anche spese mediche non interamente
coperte dalla cassa malati. Soggiunge che la situazione patrimoniale su cui il
giudice avrebbe dovuto fondarsi per valutare lo stato di indigenza era quella
al momento dell'introduzione della domanda, e a quel momento essa versava senza
dubbio in grave ristrettezza, comprovata dal preavviso favorevole alla sua
domanda da parte dal Municipio di __________. Infine l'interessata prospetta
difficoltà d'incasso già per quanto riguarda gli alimenti arretrati.
-
Nella
fattispecie l'appellante non contesta di per sé il calcolo del Pretore sulla
sua disponibilità mensile di fr. 349.40, ma rileva – come si è accennato – che
all'atto pratico essa non ha alcun agio poiché deve affrontare altre spese. Se
non che, agli atti manca qualsiasi elemento di verosimiglianza circa eventuali
mutui da essa contratti per sopperire a esborsi correnti. Quanto all'addebito
di spese non coperte dalla cassa malati, essa si è limitata a presentare
certificati medici che attestano disturbi di carattere nervoso e alimentare. A
prescindere dal fatto però che tali documenti risalgono agli anni 1998 (doc. D
e F) e 2001 (doc. E), tutto si ignora sulle necessità di cure e sull'entità dei
costi. Del resto, l'istante neppure aveva chiesto l'inserimento di tali uscite nel
calcolo del fabbisogno minimo (istanza, pag. 4). Per di più, contrariamente a
quanto l'interessata sembra ritenere, il parere municipale ha valore puramente
indicativo e non vincola il giudice (Rep. 1990 pag. 275 in basso). Certo, l'appellante
afferma che alla presentazione della domanda la sua situazione era diversa.
L'assunto non è tuttavia reso verosomile, ove appena si pensi che sin da allora
essa aveva diritto di riscuotere il contributo alimentare dal marito. Che
l'incasso sia difficile è una mera asserzione di parte, nessun indizio
giustificando un simile generico timore.
-
Né
si può supporre che con la sua disponibilità mensile l'appellante non sia in
grado di coprire i costi di causa. Intanto la quota di oneri processuali a suo
carico ammonta a soli fr. 150.–, sicché una dispensa non appare giustificata.
Inoltre, per quanto riguarda le spese legali, il patrocinio non si è rivelato
particolarmente laborioso o impegnativo, né la commisurazione del contributo
alimentare ha presentato difficoltà giuridiche di rilievo. In sostanza il legale
ha dovuto redigere l'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale (4
pagine di motivazione), stilare un riassunto scritto per la discussione finale
(altre 4 pagine di motivazione) e partecipare a due udienze. Tenendo calcolo
anche delle presumibili prestazioni stragiudiziali (colloqui, conversazioni telefoniche
e corrispondenza) e delle spese, la nota del patrocinatore, determinata in
base agli art. 14 e 15 prima frase TOA (per il calcolo v. il Bollettino dell'Ordine
degli avvocati, n. 24 pag. 47), non dovrebbe verosimilmente eccedere fr.
3500.–. In tali circostanze, l'interessata può far fronte all'incombenza con
pagamenti rateali in un lasso di tempo ragionevole (sentenza del Tribunale
federale ./__________ del 3 settembre 2001, consid. 2b). Ne
discende che in definitiva l'appello, sprovvisto di buon diritto, è destinato
all'insuccesso.
-
Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Data la particolarità della fattispecie, appare giustificato tuttavia
rinunciare eccezionalmente al prelievo di tasse e spese. Non è il caso in ogni
modo di attribuire ripetibili alla controparte, che non ha presentato
osservazioni all'appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
-
Non
si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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