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Numero d'incarto:
11.2003.140
Data decisione, Autorità:
13.04.2004, ICCA
Incarto n.
11.2003.140
Lugano
13 aprile 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2001.111
(petizione di eredità) della Pretura della giurisdizione di __________ promossa
con petizione del 19 novembre 2001 da
___________,
(patrocinato _____________)
contro
___________,
(patrocinata _____________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 20 ottobre 2003 presentato da __________ contro la sentenza
emessa il 1° ottobre 2003 dal Pretore della giurisdizione di __________;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________,
domiciliato a __________, vedovo, è deceduto a __________ il 30 ottobre 2000
senza lasciare discendenti. Il 5 dicembre 2000 è stato pubblicato davanti al
Pretore della giurisdizione di __________ un suo testamento pubblico del 18
luglio 2000 in cui egli istituiva erede universale il fratello __________ e
legava la particella n. __________ RFD di __________ a __________, sua convivente.
B. Con
petizione di eredità del 19 dicembre 2001 __________ ha convenuto __________
dinanzi al Pretore della giurisdizione di __________ per ottenere la consegna
di 6 libretti di risparmio della Banca __________ (cinque al portatore e uno
nominativo), proprietà del defunto, o in subordine il saldo di fr. 64 647.75
oltre interessi. __________ ha proposto di respingere l'azione. Nei successivi
allegati le parti hanno ribadito le loro richieste. Esperita l'istruttoria,
esse hanno rinunciato al dibattimento finale e hanno riconfermato le loro
domande in memoriali conclusivi, l'attore aumentando nondimeno la sua pretesa
di ulteriori fr. 20 000.– e chiedendo anche la consegna di una __________.
C. Statuendo
il 1° ottobre 2003, in parziale accoglimento della petizione il Pretore ha
condannato __________ a versare all'at-tore fr. 73 811.– con interessi al 5%
dal 19 novembre 2001 e a consegnare l'autovettura __________. Le spese, con una
tassa di giustizia di fr. 2500.–, sono state poste per un nono a carico dell'attore
e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr.
4800.– per ripetibili parziali.
D. Contro
la sentenza appena citata __________ è insorta con un appello del 20 ottobre
2003 nel quale chiede di essere tenuta a versare unicamente fr. 53 811.– e che
il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del
9 dicembre 2003 __________ propone di respingere l'appello e di confermare la
sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Il
Pretore ha ritenuto ammissibili le nuove domande dell'attore (la maggior
pretesa di fr. 20 000.– e la consegna dell'autovettura), rilevando che
nell'ambito di una petizione d'eredità l'erede può postulare la restituzione di
tutto ciò cui ha diritto, senza dover necessariamente precisare i beni
rivendicati né tutte le indennità che esige. La richiesta contenuta nel
memoriale conclusivo andava quindi intesa come estensione della domanda giusta
l'art. 75 CPC. Quanto alla convenuta, essa aveva potuto esprimersi sul tema
negli allegati preliminari. Inoltre l'istruttoria aveva toccato anche tale
aspetto del litigio. Ciò premesso, il primo giudice ha constatato che non vi
erano prove circa un'eventuale donazione dei libretti di risparmio alla
convenuta, la quale non poteva invocare la presunzione dell'art. 930 cpv. 1 CC
e doveva corrispondere perciò all'attore la somma di fr. 64 647.75. Identica
conclusione il Pretore ha raggiunto in merito alla consegna della VW
“__________ ”. Quanto all'importo di fr. 20 000.–, il primo giudice ha rilevato
le contraddizioni in cui era incorsa la convenuta sulla destinazione del
denaro, accertando che nessun elemento confermava l'avvenuta donazione del
capitale da parte di __________ ai nipoti. Alcuni dei quali, per altro, nemmeno
erano stati chiamati a testimoniare, mentre l'unica presunta beneficiaria non
era stata interrogata al riguardo. Onde, in definitiva, l'obbligo per la convenuta
di consegnare, oltre alla nota automobile, la somma di fr. 84 647.75, già dedotti
fr. 10 846.75 da lei posti in compensazione per pagamenti effettuati a favore
dell'eredità.
-
L'appellante
contesta di dover versare i citati fr. 20 000.– all'attore. Sostiene che l'istruttoria
non si è soffermata, se non marginalmente, sulla destinazione di tale importo,
l'attore essendosi limitato nei suoi allegati preliminari a chiedere lumi in proposito,
senza tuttavia avanzare precise rivendicazioni. Solo nelle conclusioni egli aveva
specificato la domanda, ciò che tuttavia le aveva impedito di addurre prove a
sostegno delle proprie argomentazioni. Essa soggiunge che, comunque sia,
l'istruttoria ha sufficientemente dimostrato la destinazione dei fondi, ovvero
che il denaro è stato donato da __________ ad alcuni nipoti, mentre la
generica testimonianza dell'unica nipote sentita non permette di ritenere che
sia stata lei a sottrarre la somma in questione. L'appellante chiede, in
definitiva, di essere condannata a versare unicamente l'importo di fr. 53 811.–
con interessi.
-
Secondo l'art. 598 cpv. 1 CC chiunque crede di avere, quale erede
legittimo o istituito, un diritto prevalente a quello del possessore sopra una
successione o sopra oggetti alla medesima appartenenti, può far valere il suo
diritto mediante la petizione di eredità. L'azione ha – come sottolinea il
Pretore – carattere universale, nel senso che permette all'erede di chiedere
tutto ciò cui ha diritto, senza dover precisare i beni rivendicati (Forni/Piatti in: Basler Kommentar, ZGB
II, 2ª edizione, n. 1 ad art. 598 CC; Piotet
in: Schweizerisches Privatrecht, vol. IV/2, Basilea e Stoccarda 1981, pag. 749;
Druey, Grundriss des Erbrechts,
5ª edizione, pag. 182 n. 40; Guinard/Stettler, Droit civil II, 3ª edizione, pag. 194 n. 417; Stettler in: CFPG, Temi scelti di
diritto ereditario, Lugano 2002, pag. 87 n. 36). Il che si spiega con le
difficoltà, per l'erede, di conoscere sin dall'inizio la consistenza della
successione e di sapere quanto possa chiedere alla parte in possesso di beni
successori (Baudat, L'action en
pétition d'hérédité en droit suisse, tesi, Losanna 1964, pag. 73 e 133; v. anche
DTF 121 III 249). E siccome in tali casi il diritto federale consente di
formulare richieste indeterminate (cfr. per l'azione di riduzione: DTF 121 III
250 consid. 2b), l'attore può completare la sua domanda anche in pendenza di
causa, la forza di cosa giudicata estendendosi a tutti i beni della successione
che il convenuto possiede (Forni/Piatti,
loc. cit.; Piotet, op.
cit., pag. 750 in alto; Baudat, op.
cit., pag. 133). Del resto, già
per economia processuale, non sarebbe giustificato costringere un erede a promuovere
nuove petizioni ogni qual volta scoprisse altri beni del compendio successorio.
-
In
concreto non giova interrogarsi, di conseguenza, se nel diritto processuale
ticinese sia ammissibile formulare domande indeterminate o limitarsi a
rivendicare “tutti i beni della successione in possesso della controparte”.
Basti constatare che nel suo memoriale conclusivo l'attore ha, comunque sia,
provveduto a cifrare l'importo rivendicato.
a) Ora,
se l'attore non è tenuto a quantificare le sue pretese già negli allegati preliminari,
ciò non toglie che alla convenuta dev'essere data la possibilità di esprimersi
sulle pretese rivendicate. Nella fattispecie l'attore, tanto con la petizione
quanto con la replica, ha preteso unicamente l'importo di
fr.
64 647.75, mentre nel memoriale conclusivo ha aumentato la pretesa in capitale
a fr. 84 647.75. Tale modo di agire non ha tuttavia causato alla convenuta,
come si vedrà, alcun pregiudizio.
b) Nella
petizione l'attore aveva accennato dapprima all'esistenza di un importo di fr.
20 000.– ricevuto dal defunto il 31 agosto 2000, di cui non v'era più traccia
(pag. 4), per poi addurre nella replica circostanze di fatto comprovanti
l'esistenza di tale somma e chiedere lumi alla convenuta (pag. 5). La convenuta,
silente nella risposta, ha affermato nella duplica che la somma era stata
destinata da __________ a donazioni: fr. 10 000.– a __________, fr. 5000.– a
__________ e fr. 4000.– al nipote __________ per i suoi due figli (pag. 6). Nel
suo allegato conclusivo essa ha poi ribadito le donazioni, salvo modificarne
gli importi (pag. 8 e 9). Ne discende che l'interessata non può dirsi sorpresa
dalla completazione della domanda da parte dell'attore. Del resto, al
dibattimento finale essa avrebbe avuto un'ulteriore possibilità di pronunciarsi
sull'entità della cifra rivendicata dall'avversario. Che le parti abbiano
rinunciato a tale udienza non significa che vi sia stata una violazione del
principio del contraddittorio (v. Rep. 1995 pag. 227). Tanto meno ove si
consideri che la convenuta, ricevute le conclusioni dell'attore, non ha
sollevato obiezione di sorta.
c) Né
l'appellante può dolersi di non essersi potuta difendere convenientemente o di
non aver potuto recare prove a sostegno delle proprie giustificazioni. Debitamente
patrocinata da un legale, essa non poteva ignorare le conseguenze legate alla
facoltà, per l'attore, di precisare la sua domanda in corso di procedura, men
che meno ove si pensi che nei suoi allegati preliminari costui aveva addotto
circostanze di fatto a suffragio della rivendicazione. La convenuta, pertanto,
non è stata colta di sorpresa e doveva addurre senza indugio i mezzi di prova suscettibili
di confortare le sue obiezioni. Inoltre essa era a conoscenza della pretesa
destinazione dei fondi e di chi ne avrebbe beneficiato. Per tacere del fatto
che una delle asserite beneficiarie è stata escussa come testimone senza
ch'essa le abbia rivolto alcuna domanda in proposito.
- Per
ottenere la consegna dei noti fr. 20 000.– l'attore doveva dimostrare, oltre
alla sua qualità di erede, che all'apertura della successione la somma era in
possesso della convenuta e apparteneva all'asse ereditario.
a) Dall'istruttoria
è emerso che il 31 agosto 2000 , impiegata del , si era
recata a casa di __________ per consegnargli – su richiesta di lui – la somma
di fr. 20 000.– (deposizione del 16 dicembre 2002, verbali pag. 3 e 4; estratti
conto del __________ del 30 settembre 2000 nel fascicolo “richiami”). Una
settimana dopo, l'8 settembre 2000, __________ è stato ricoverato all'
e poi, il 6 ottobre successivo, all', dove è deceduto il 30 ottobre
2000 (doc. _). __________, nipote di lui, ha dichiarato che durante l'ultima
degenza del parente “per un periodo io ho potuto constatare che quei libretti
[di risparmio] erano proprio lì [sotto il lavandino] e c'erano anche dei biglietti
di banca (biglietti da fr. 1000.– e monetina) per un totale di attorno a fr. 20
000.–; poi ad un momento non li ho più visti” (deposizione del 16 dicembre
2002: verbali, pag. 2).
b) Contrariamente
a quanto sostiene l'appellante, la deposizione di __________ permette di
stabilire senza equivoco che durante l'ultima l'ospedalizzazione di __________
il denaro consegnato a quest'ultimo dall'impiegata di banca era ancora a casa
di lui e non era stato utilizzato. E siccome egli non ha più potuto disporne in
seguito, l'attore ha sufficientemente dimostrato che il giorno in cui
__________ è deceduto, il capitale doveva trovarsi ancora nella di lui abitazione.
Spettava dunque alla convenuta, che con il defunto era la sola a detenere le
chiavi di casa, rendere quanto meno verosimile la destinazione della somma, irreperibile
al momento dell'inventario (doc. _).
c) L'appellante
ha sempre affermato che il testatore aveva utilizzato l'importo per varie
donazioni, ma nulla si evince dal fascicolo del processo. Certo, secondo
__________, __________ “diceva che di quei fr. 20 000.– che gli avevo portato,
fr. 8000.– gli servivano per pagamenti e fr. 12 000.– li voleva distribuire ai
nipoti” (deposizione del 16 dicembre 2002: verbali, pag. 4). In mancanza di qualsiasi
riscontro, tuttavia, ciò non basta a dimostrare che __________ abbia avuto il
tempo per adoperare la somma in tal modo. Né la convenuta ha tentato di corroborare
le sue argomentazioni, ove appena si ricordi che all'unica asserita beneficiaria
sentita in qualità di testimone essa non ha domandato nulla (deposizione
__________ del 16 dicembre 2002: verbali, pag. 2). Se ne conclude che, non
essendo stata dimostrata la pretesa destinazione del denaro, a ragione l'attore
ne ha ottenuto la consegna e la sentenza impugnata merita conferma.
- Gli
oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante
rifonderà alla controparte, patrocinata da un legale, un'adeguata indennità per
ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese la
tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1000.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per
ripetibili.
- Intimazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di __________
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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