AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2003.138
Data decisione, Autorità:
09.08.2004, ICCA
Incarto n.
11.2003.138
Lugano
9 agosto 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2001.23
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord promossa con istanza del 30 gennaio 2001 da
Contro
Ao1 __________
(patrocinato dall' RA2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 17 ottobre 2003 presentato da AO1 contro il decreto (recte:
sentenza) emesso il 3 ottobre 2003 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Nord;
-
Se
dev'essere accolto l'appello del 17 ottobre 2003 presentato da AO1 contro la
medesima sentenza;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO1
(1948) e AE1 (1953) si sono sposati a __________ il 10 giugno 1983. Dal matrimonio
sono nati M__________, il
10 aprile
1984, e R__________, il 2 luglio 1987. Il marito ha lavorato fino al 28 febbraio
2002 come dirigente per la sede di __________ della __________, dopo di che è
stato trasferito alla sede di __________. La moglie, di formazione aiuto medico,
non ha esercitato attività lucrativa durante la comunione domestica e solo nel
gennaio del 2002 ha ripreso a lavorare in uno studio medico, per poi
beneficiare dal 2 aprile 2002 d'indennità di disoccupazione. La famiglia viveva
in una casa bifamilare __________, appartenente ai coniugi in ragione di metà
ciascuno (particella n. 171).
B. Il
30 gennaio 2001 AO1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Nord con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere – già in
via cautelare – l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita al
padre), l'ingiunzione al marito di lasciare l'abitazione coniugale entro il 28
febbraio 2001, il blocco di cinque conti bancari intestati al coniuge presso la
__________ di , un contributo alimentare dal febbraio 2001 di fr.
3000.– mensili per sé (ridotto a fr. 2500.– dal momento in cui il marito non
avrebbe più beneficiato di un appartamento messogli a disposizione dal datore
di lavoro), di fr. 1300.– mensili per M e di fr. 1000.– mensili per
R__________. Con decreti cautelari emessi senza contraddittorio il 1° e l'8
febbraio 2001 il Pretore ha ammesso il blocco dei menzionati conti e ha
ordinato al marito di lasciare l'abitazione coniugale entro la data indicata.
C. All'udienza
del 14 marzo 2001, destinata al contraddittorio sull'istanza a protezione
dell'unione coniugale e sulle richieste provvisionali, il Pretore ha emanato a
verbale un nuovo decreto “in via supercautelare” con cui ha disposto
l'affidamento dei figli alla madre, ha fissato il contributo a loro favore in
fr. 2300.– mensili complessivi e quello per la moglie in fr. 2500.– mensili, ha
ordinato il blocco di un conto postale di deposito intestato al marito e ha
posto a carico di quest'ultimo “tutte le fatture che riguardano il periodo fino
al mese di febbraio 2001”. Nell'aprile del 2001 il marito ha lasciato
l'abitazione coniugale per trasferirsi a __________.
D. Il
21 aprile 2001 AE1 si è rivolto al Pretore, postulando una riduzione del
contributo alimentare per la moglie di almeno fr. 500.– mensili, il blocco di
due conti bancari a lei intestati, la liberazione del proprio conto stipendio e
il divieto alla moglie di locare l'appartamento sottostante l'abitazione
coniugale. Con decreti cautelari emessi senza contraddittorio il 27 aprile 2001
il Pretore ha ordinato il blocco di due conti bancari intestati alla moglie
presso la __________ e la Banca __________. All'udienza del 29 maggio 2001, indetta
per la discussione di quest'ultima istanza, le parti si sono accordate per lo
sblocco del conto stipendio del marito e dei citati conti bancari della moglie,
come pure per la locazione del noto appartamento e il riparto della pigione.
E. Il
27 marzo 2002 AE1, nel frattempo trasferitosi a __________ per ragioni di
lavoro, ha adito nuovamente il Pretore perché l'assetto cautelare deciso
all'udienza del 14 marzo 2001 fosse modificato nel senso di ridurre a fr.
1700.– mensili il contributo alimentare per la moglie, di sbloccare le proprie
relazioni bancarie e postali, come pure di ordinare la separazione dei beni fin
dal 16 aprile 2001. All'udienza del 30 aprile 2002 la moglie si è opposta
all'istanza, chiedendo al Pretore di ingiungere al datore di lavoro del marito
una trattenuta di stipendio pari a fr. 2500.– mensili. Il convenuto si è
opposto al provvedimento. Con decreto del 23 maggio 2002, emesso senza
contraddittorio, il Pretore ha ordinato la trattenuta di stipendio. All'udienza
del 31 luglio 2002, indetta per la discussione di quest'ultimo decreto, la
moglie ha consentito alla revoca del medesimo. Contemporaneamente i coniugi si
sono accordati nel senso di modificare il decreto del 14 marzo 2001 riducendo
il contributo alimentare a favore della moglie a fr. 2000.– mensili dal 1°
luglio 2002.
F. Con
istanza del 22 gennaio 2003 AE1 si è nuovamente rivolto al Pretore, sollecitando
la soppressione del contributo alimentare a favore della moglie (inc.
DI.2003.10). Alla discussione del 26 febbraio 2003 le parti hanno concordato
che dal 1° gennaio 2003 il contributo cautelare a favore della moglie sarebbe
stato ridotto a fr. 1500.– mensili, quello per la figlia aumentato a fr. 1200.–
mensili e le “spese straordinarie” dei figli sarebbero state poste a carico di
entrambi i genitori in ragione di metà ciascuno. All'udienza del 2 ottobre 2003
le parti, stante l'accordo del 26 febbraio 2003, hanno convenuto di ritenere
evasa l'istanza del 22 gennaio 2003 e hanno consentito all'inserimento
dell'incarto in quello relativo all'istanza 30 gennaio 2001 della moglie.
G. Nel
frattempo, il 17 luglio 2003, il Pretore ha preso atto che l'istruttoria della
procedura avviata dalla moglie il 30 gennaio 2001 (inc. DI.2001.23) era
terminata e ha citato le parti per il dibattimento finale. Le parti hanno
rinunciato a comparire, limitandosi a presentare memoriali conclusivi. Nel
proprio, la moglie ha riconfermato le sue domande, salvo ridurre la richiesta
di contributo alimentare per sé a fr. 2500.– mensili dal marzo 2001 al giugno
2002, a fr. 2000.– dal luglio al dicembre 2002 e a fr. 1500.– in seguito. Nel
suo memoriale il marito ha ribadito la richiesta di accogliere la sua istanza
cautelare del 27 marzo 2002.
H. Statuendo
con “decreto” del 3 ottobre 2003, il Pretore ha assegnato l'abitazione coniugale
alla moglie, cui ha affidato la figlia (riservato il diritto di visita al
padre), ha obbligato AE1 a versare un contributo alimentare per la moglie di
fr. 2500.– mensili dal marzo 2001 al marzo 2002, di fr. 2180.– per il mese di
aprile 2002 e di fr. 1700.– dal maggio al dicembre 2002, come pure un
contributo di fr. 1000.– mensili per la figlia R__________ e di fr. 1300.–
mensili per il figlio M__________ dal marzo 2001 al dicembre 2002, ha decretato
il blocco di cinque conti bancari e di un conto postale intestati al marito e
ha ordinato alla __________ di __________ di svincolare da un conto del marito
fr. 5380.– a favore di lui e fr. 5380.– a favore della moglie. L'istanza di
separazione dei beni è stata respinta. Le spese, con una tassa di giustizia di
fr. 1800.–, sono state poste per due quinti a carico del marito e per il resto
a carico della moglie, tenuta a versare alla controparte fr. 1000.– per
ripetibili ridotte.
I. Contro
il giudizio appena citato AE1 è insorto con un appello del 17 ottobre 2003 nel
quale postula l'annullamento della decisione stessa, come pure di tutti i
decreti “supercautelari” emessi nell'ambito della procedura inc. DI.2001.23.
In subordine egli chiede il rinvio della causa al Pretore per nuovo giudizio
limitato all'istanza della moglie e, in parziale accoglimento della propria istanza
del 27 marzo 2002, di fissare il contributo a favore della moglie in fr. 1879.–
(o in subordine fr. 2474.–) per il mese di marzo 2002 e in fr. 1700.– mensili
dall'aprile al dicembre 2002, di annullare il blocco dei conti bancari e
postali e di decretare la separazione dei beni. In via ancor più subordinata
egli postula la riforma del decreto impugnato nel senso di annullare la liberazione
di fr. 5380.– a favore della moglie, di modificare il contributo a favore del
figlio, di sopprimere il contributo per la moglie, di revocare il blocco sui
suoi conti e di decretare la separazione dei beni dal 16 aprile 2001. AO1 non
ha presentato osservazioni.
L. Lo
stesso 17 ottobre 2003 ha appellato il “decreto” del Pretore anche AO1, chiedendo
di fissare il contributo alimentare per sé in fr. 2500.– mensili dal marzo 2001
al giugno 2002 e in fr. 2000.– dal luglio al dicembre 2002. Nelle sue
osservazioni del 20 novembre 2003 AE1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Nella
fattispecie il Pretore ha deciso sull'istanza originaria, del
30
gennaio 2001, con “decreto”. Se non che, le misure a protezione dell'unione coniugale
(art. 172 segg. CC) sono emanate con procedura contenziosa di camera di
consiglio (art. 4 n. 5 e art. 5 LAC), in esito alla quale il Pretore statuisce
con “sentenza” (art. 368 cpv. 2 CPC). In casi urgenti il giudice può decretare
provvedimenti cautelari giusta gli art. 376 segg. CPC (art. 371 CPC). Tali
provvedimenti sono appellabili – purché emanati “previo contraddittorio” (art.
382 cpv. 1 CPC) – nel termine di dieci giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). In
concreto l'atto impugnato, come si vedrà in appresso, non è un mero “decreto”.
La fallace intestazione dell'atto, in ogni modo, non ha nuociuto alle parti. In
effetti sia le “sentenze” dell'art. 368 CPC sia i “decreti cautelari”
dell'art. 371 CPC (purché emessi – come detto – “previo contraddittorio”) sono
impugnabili entro dieci giorni. Tempestivi, gli appelli in esame sono dunque
ricevibili.
- Il
caso in rassegna pone con i suoi sviluppi un problema di carattere generale:
quello di sapere se risponda all'economia di giudizio che un Pretore istruisca
procedimenti cautelari suscettibili di sfociare in decreti cautelari appellabili
(emessi, cioè, “previo contraddittorio”: art. 379 cpv. 2 CPC) nell'ambito di
misure a protezione dell'unione coniugale. Teoricamente, nulla osta (sopra,
consid. 1). All'atto pratico, mal se ne intravede l'utilità. Nel quadro di
misure a tutela dell'unione coniugale possono senz'altro giustificarsi, per motivi
d'urgenza, decreti cautelari “nelle more istruttorie” (sulla nozione: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, pag. 846 nota 907). Decreti cautelari emessi “previo
contraddittorio”, ovvero dopo una discussione finale, dilazionano invece la
procedura senza grandi pregi, ove appena si consideri che sulle misure a protezione
dell'unione coniugale il Pretore dovrà ancora statuire – una volta ancora con
esame sommario – al momento in cui giudicherà l'istanza vera e propria. E a
quel momento il giudizio finale farà decadere tutti i provvedimenti cautelari.
I. Sull'appello
di AE1
- L'appellante
postula lo stralcio della procedura per intervenuta perenzione processuale,
rilevando come nel procedimento di misure a protezione dell'unione coniugale
promosso dalla moglie con l'istanza del 30 gennaio 2001 non siano mai stati compiuti
atti processuali. Per di più – egli soggiunge – il Pretore ha statuito
sull'istanza senza nemmeno concedergli la possibilità di esprimersi, dato che
le discussioni succedutesi dal 14 marzo 2001 si riferivano a semplici
provvedimenti cautelari. Ora, la prima difficoltà consiste nel capire se il
dibattimento finale indetto dal Pretore il 10 settembre 2003 si limitasse alla
discussione di provvedimenti cautelari o riguardasse anche le misure vere e
proprie a tutela dell'unione coniugale.
a) Con
l'originaria istanza di misure a protezione dell'unione coniugale, del 30 gennaio
2001, la moglie si è rivolta al Pretore per ottenere già inaudita parte – tra
l'altro – l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita del padre),
il blocco di cinque conti bancari intestati al coniuge alla __________ di
, un contributo alimentare per sé di fr. 3000.– mensili (o almeno fr.
2500.–) dal febbraio 2001, un contributo alimentare per M di fr.
1300.– mensili e uno per R__________ di fr. 1000.– mensili. All'udienza del 14
marzo 2001, indetta “per procedere alla discussione dell'istanza di protezione
dell'unione coniugale e al contraddittorio sui decreti 1° febbraio 2001 e 8
febbraio 2001” (decreti emessi senza contraddittorio: sopra, lett. B) non
risulta essere intervenuta discussione di sorta. A verbale risulta unicamente
un nuovo decreto “supercautelare” in cui il Pretore ha affidato i figli alla
madre, ha obbligato il convenuto a versare un contributo alimentare di fr.
2500.– mensili per la moglie e uno di complessivi fr. 2300.– mensili per i
figli, ordinando il blocco di un conto postale di deposito intestato al marito
(verbale del 14 marzo 2001, pag. 1 e 2).
b) Il
21 aprile 2001 il marito ha postulato a sua volta l'emanazione di provvedimenti
cautelari senza contraddittorio, tra cui il blocco di conti bancari della
moglie e la riduzione del contributo alimentare per lei fissato il 14 marzo
precedente. Il 27 aprile successivo il Pretore ha decretato – inaudita parte –
il blocco di due conti della moglie e ha citato le parti alla discussione del
15 maggio, poi posticipata al 29 maggio 2001. A tale udienza i coniugi si sono
accordati sul pagamento di alcune fatture, sulla locazione di un appartamento e
sullo sblocco di alcuni conti bancari, senza nulla decidere sul contributo
alimentare (verbali, pag. 3 e 4). Nessun cenno a quando si sarebbe
concretamente tenuta la discussione sull'istanza a protezione dell'unione
coniugale.
c) Il
27 marzo 2002 il marito si è ulteriormente rivolto al Pretore con un'istanza di
“provvedimenti cautelari con domanda di misure supercautelari inaudita altera
parte” chiedendo, in particolare, la riduzione del contributo alimentare per la
moglie a fr. 1700.– mensili dal marzo 2002, lo sblocco di tutti i suoi conti
bancari e la pronuncia della separazione dei beni. Il Pretore ha citato le
parti all'udienza del 30 aprile 2002 (espressamente limitata “alla discussione
dell'istanza di provvedimenti cautelari 27 marzo 2002”), durante la quale i coniugi
hanno notificato mezzi di prova (verbali, pag. da 5 a 16). Su richiesta della
moglie, con decreto del 23 maggio 2002 il Pretore ha poi ordinato una
trattenuta di fr. 2500.– mensili sullo stipendio del marito. Il marito avendone
sollecitato la revoca, il Pretore ha indetto il contraddittorio per il 31
luglio 2002, durante il quale, in modifica del decreto “supercautelare” del 14
marzo 2001 ha ridotto dal 1° luglio 2002 a fr. 2000.– mensili il contributo
alimentare per la moglie (verbali, pag. 17 e 18). Lo stesso giorno egli ha
revocato la trattenuta di stipendio. Invano si cercherebbe un cenno qualsiasi
alla discussione dell'istanza a protezione dell'unione coniugale.
d) Il 17 luglio 2003, preso atto “che l'istruttoria è ultimata”, il Pretore
ha citato le parti a comparire “per procedere al dibattimento finale del 10
settembre 2003 alle ore 11.30, con la facoltà per le stesse di inviare un
riassunto scritto (art. 119a CPC) entro tale data, rinunciando alla
comparsa”. Le parti hanno fatto uso di quest'ultima possibilità, rinunciando
all'udienza. Con “decreto” del 3 ottobre 2003 il Pretore ha poi statuito
senz'altro “sull'istanza 30 gennaio 2001”. Quando tale istanza sarebbe stata
discussa rimane nondimeno un interrogativo, tanto più che “l'istruttoria
ultimata” era manifestamente quella cautelare. A ragione l'appellante sottolinea
perciò che nel contenzioso fra le parti si sono tenute più udienze, ma che
nessuna di esse è mai stata dedicata alla discussione dell'istanza originaria
(ossia delle misure a protezione dell'unione coniugale vere e proprie), salvo
quella del 14 marzo 2001, nel corso della quale tuttavia non si è tenuta discussione
di sorta (il verbale contiene solo – come detto – un decreto “supercautelare”).
e) Dopo
il 14 marzo 2001, in altri termini, nessun atto processuale è più stato compiuto
nella procedura a tutela dell'unione coniugale. Certo, nelle citazioni alle udienze
provvisionali e nei relativi verbali il Pretore si è più volte riferito
all'“istanza 30 gennaio 2001”, rubricando tutti i procedimenti cautelari con
la stessa identificazione (DI.2001.23), ma poco importa. L'istanza del 30
gennaio 2001 non è mai stata discussa e il Pretore ha statuito sulla medesima
senza che le parti abbiano mai avuto modo di esprimersi. Di fronte a una simile
violazione del diritto d'essere sentiti ci si può domandare se il “decreto” non
vada dichiarato nullo (art. 142 cpv. 1 lett. b combinato con l'art. 146 CPC).
Invero esso potrebbe essere considerato – anziché come sentenza – come decreto
cautelare emanato “previo contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC). A parte il
fatto però che con quell'atto il Pretore non ha inteso statuire su
provvedimenti cautelari, ma sulle misure a tutela dell'unione coniugale vere e
proprie (tanto ch'egli non fa alcun cenno agli art. 376 segg. CPC, ma richiama
unicamente ed esplicitamente gli art. 176 segg. CC), tale conversione si
rivelerebbe un vuoto esercizio giuridico per le ragioni in appresso (consid.
6).
- Intanto
lascia perplessi il fatto che dal febbraio del 2001 all'ottobre del 2003 il
Pretore non abbia trovato modo di ascoltare i figli. Eppure i minorenni, prima
che siano prese disposizioni al loro riguardo, devono essere sentiti
personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato, salvo
che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2 CC). Il
principio vale anche in sede provvisionale (DTF 126 III 497) e nell'ambito di
misure a protezione dell'unione coniugale (da ultimo: ICCA, sentenza
11.2002.150 del 14 maggio 2004, consid. 4). In materia di contributi alimentari
l'audizione dei ragazzi può rivelarsi proficua qualora eventuali inclinazioni e
interessi scolastici siano suscettibili di influire sull'ammontare del contributo,
ciò che in concreto – vista l'età di M__________ e R__________ – sarebbe stato
il caso. Si aggiunga che il Pretore non ha nemmeno interpellato M__________,
diventato maggiorenne il 10 aprile 2002, circa i contributi chiesti dalla
madre oltre la maggiore età. Quando un figlio diventi maggiorenne in pendenza
di causa, per vero, il genitore può continuare a rappresentarlo (art. 133 cpv.
1 CC), ma solo ove il figlio maggiorenne vi acconsenta (DTF 129 III 55). In
concreto M__________ non è stato chiamato a ratificare l'operato della madre
per quanto riguarda il contributo alimentare dopo la maggiore età. Che il
contributo alimentare per R__________, minorenne, fosse prioritario rispetto
al suo (Hausheer/Spycher,
Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 450 n. 08.35) poco giova.
Dal
profilo formale riesce increscioso altresì che il Pretore abbia assegnato alla
moglie l'importo di fr. 5380.– come “pagamento spese legali” e ordinato alla __________
di __________ di sbloccare dal conto del marito tale somma (dispositivo 1.8) senza
che il diretto interessato abbia potuto pronunciarsi. Dagli atti risulta che
l'11 settembre 2001 il convenuto ha chiesto al Pretore di sbloccare dal suo conto
n. 236-353444 M1 T presso la ____________________ di __________ fr. 5380.– per
far fronte alle sue spese legali. Il 16 settembre successivo il Pretore ha intimato
l'istanza alla controparte, assegnandole un termine di 15 giorni per presentare
eventuali osservazioni. Il 19 settembre 2003 l'istante ha dichiarato di
aderire alla richiesta, a condizione di poter prelevare anch'essa il medesimo
importo per le stesse ragioni. Il Pretore ha poi deciso in tal senso, ma non ha
messo il marito in condizione di esprimersi sulla domanda della moglie. Anche
in tale procedimento il precetto del contraddittorio non è stato rispettato.
-
Ciò posto, come si è visto poc'anzi (consid. 4), tutto quanto è
stato processualmente compiuto in esito all'istanza originaria del 30 gennaio
2001 è un'udienza del 14 marzo 2001, nel corso della quale per altro non si è
tenuta alcuna discussione. Ora, a norma dell'art. 351 cpv. 2 CPC il giudice,
udite le parti, stralcia la causa se nel corso di due anni consecutivi non sia
stato compiuto alcun atto processuale. Il biennio non decorre se il processo è
sospeso giusta l'art. 107 CPC o le parti sono in attesa della sentenza (cpv.
3). Nessuna delle due eventualità riguarda il caso specifico. E siccome in
concreto nulla è più avvenuto dopo il 14 marzo 2001, il 3 ottobre 2003 il Pretore
non poteva più statuire, la perenzione essendosi irrimediabilmente compiuta
(ciò che crea una presunzione assoluta di mancato interesse al giudizio: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 12 ad
art. 351 CPC). Né egli poteva statuire – per ipotesi – con un decreto
cautelare “previo contraddittorio”, l'estinzione del procedimento a tutela
dell'unione coniugale ostando ormai a qualsiasi misura provvisionale.
-
Rimane
da verificare se gli atti processuali eseguiti in sede cautelare non impedissero
in qualche modo la perenzione del processo. La questione va risolta negativamente.
Anche se è accessorio a quello principale (Pelet,
Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 5
seg.), un procedimento cautelare ha vita propria. Le due procedure, in altri
termini, non rappresentano fasi diverse di una medesima causa, ma sono
procedimenti distinti l'uno dall'altro (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 10 ad art. 351 CPC). Nella fattispecie gli atti istruttori in sede
provvisionale non impedivano, pertanto, il compiersi della perenzione processuale
nella causa relativa alle misure vere e proprie a protezione dell'unione coniugale.
Ciò integra la presunzione assoluta dell'art. 351 cpv. 2 CPC, nel senso che le
parti non sono più abilitate a dimostrare un interesse legittimo alla
continuazione della causa (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 13 ad art. 351 CPC).
II. Sull'appello
di AO1
- L'appellante chiede di fissare il contributo alimentare per sé in
fr. 2500.– mensili dal marzo 2001 al giugno 2002 e in fr. 2000.– mensili fino
al 31 dicembre 2001. La procedura essendo decaduta per i motivi appena citati,
l'appello in esame si rivela senza oggetto e dev'essere quindi stralciato dai
ruoli.
III. Sulle
spese e le ripetibili
- Gli oneri processuali dell'appello di AE1 seguirebbero la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC). In questa sede però l'istante si è astenuta dal
propugnare la reiezione dell'appello e non può quindi essere ritenuta
soccombente. Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte (sulla
nozione di “parte” v. Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992,
nota 2 ad art. 156 e nota 1 ad art. 159) e non può essere tenuto a versamenti.
Ne deriva, in ultima analisi, che in appello non vi è alcun “soccombente” a
norma dell'art. 148 CPC che possa essere tenuto al pagamento di spese o alla
rifusione di ripetibili.
Relativamente
agli oneri di prima sede, lo stralcio di una causa in seguito a perenzione
processuale comportava, per principio, l'addebito delle spese e delle
ripetibili alla parte che avrebbe avuto interesse a proseguire la lite (Rep.
1984 pag. 394 in fondo, 1983 pag. 332 consid. B). Nel caso specifico la parte
che aveva interesse a continuare la causa era anzitutto la moglie, sicché tali
oneri vanno posti a carico di lei. La tassa di giustizia, pur moderata per
tenere conto del fatto che la procedura non termina con un giudizio di merito
(art. 21 LTG), comprende anche gli oneri processuali dei vari provvedimenti
cautelari nell'ambito dei quali il Pretore – a torto (v. Rep. 1985 pag. 306) –
ha rinviato l'assegnazione al giudizio finale.
- All'appello
di AO1, privo d'oggetto, si applicherebbe per analogia l'art. 72 della procedura
civile federale, sicché in materia di spese e ripetibili il tribunale dovrebbe
statuire con motivazione sommaria, “tenendo conto dello stato delle cose
prima del verificarsi del motivo che termina la lite” (Rep. 1994 pag. 381).
Se non che, nella fattispecie la caducità della procedura non si riconduce a
circostanze fortuite, bensì all'inattività dell'istante medesima. Si giustifica
pertanto ch'essa sopporti gli oneri del suo appello adesivo e che rifonda alla
controparte, indotta a presentare osservazioni, un'adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
di AE1 è accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
-
L'istanza del 30 gennaio 2001 è dichiarata
senza interesse per intervenuta perenzione processuale e la causa è stralciata
dai ruoli.
-
Le spese di fr. 120.– e la tassa di giustizia
di fr. 1000.–, da anticipare dall'istante, sono poste a carico di quest'ultima,
con obbligo di rifondere a APPE1 fr. 1000.– per ripetibili.
II. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
III. L'appello
di AO1 è dichiarato privo d'oggetto e la procedura è stralciata dai ruoli.
IV. Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell'appellante, la quale rifonderà a AE1 fr. 1000.– per
ripetibili.
V. Intimazione
a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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