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Numero d'incarto:
11.2003.128
Data decisione, Autorità:
06.10.2003, ICCA
Incarto n.
11.2003.128
Lugano,
6 ottobre
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
..__________ (certificato ereditario e provvedimenti
conservativi della successione) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 4, promossa con istanza del 14 luglio 2003 da
(patrocinata __________)
contro
(__________)
__________,
__________,
e
già in __________
(tutti patrocinati dall' __________)
per
ottenere la restituzione in intero di due sentenze emanate il 12 e il 13
dicembre 2002 da questa Camera (inc.
../ e
..__________);
esaminati
gli atti,
posti i
seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 22 settembre 2003 presentato da __________ __________ “contro il
rigetto per atti concludenti dell'istanza di restituzione in intero”;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
il 2 luglio 1991 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha rilasciato
il certificato ereditario nella successione fu __________ __________ __________
nata __________ (1924-1991), vedova fu __________, indicando come uniche eredi
le figlie adottive __________ e __________;
che
__________ e __________ hanno sciolto parzialmente il 3 ottobre 1991 la comunione
ereditaria, convenendo l'assegnazione a __________ della particella n.
__________RFD di __________;
che
__________ __________ si è sposata il __________ __________ 1992 con __________
__________ __________, dal quale ha divorziato il __________ __________ 1994,
ed è deceduta il 1° maggio 1999 senza lasciare discendenti;
che il 30
novembre 2000 il Pretore ha rilasciato il certificato ereditario nella successione
fu __________ __________, indicando come unica erede la sorella adottiva
__________ __________;
che l'11
dicembre 2000 quest'ultima ha venduto la citata particella n. __________RFD di
__________ a __________ __________, il quale ha instato il giorno successivo
per l'emissione di una cartella ipotecaria al portatore di fr. 950 000.– gravante
il fondo;
che su
richiesta di __________ __________, fratello di __________, il Pretore ha
emanato il 12 gennaio 2001 un nuovo certificato ereditario nella successione fu
__________ __________ __________ in cui figurano come unici eredi – oltre a
__________ __________– __________, __________ e __________ __________
__________, fratelli della defunta, come pure lo stesso __________ __________;
che,
adito il 27 giugno 2001 da __________ __________ -__________ (madre naturale
della defunta __________ __________), il Pretore ha deciso il 5 dicembre 2001
di sospendere gli effetti di quel certificato;
che tale
decisione è stata confermata da questa Camera, su appello degli eredi fu
__________ __________ (la vedova __________ nata __________ con i figli
__________ __________, __________ __________ e __________ __________), di
__________ __________, di __________ __________ __________ e di __________
, con sentenza del 13 dicembre 2002 (inc.
..);
che nel
frattempo, il 5 dicembre 2001, il Pretore ha sospeso gli effetti anche del certificato
ereditario rilasciato il 30 novembre 2000 nella successione fu __________
__________, disponendo l'amministrazione dell'eredità, il blocco di “tutti gli
averi residui ereditati da __________ __________ provenienti dalla successione
fu __________ __________ __________ ”, l'ordine all'ufficiale del registro
fondiario di iscrivere la nota particella n. __________ RFD di __________
provvisoriamente a nome degli “eredi fu __________ __________ ” e l'ingiunzione
a __________ __________ di depositare in Pretura la cartella ipotecaria
gravante il fondo;
che la
citata decisione è stata confermata da questa Camera con sentenza del 12
dicembre 2002, salvo per quanto attiene all'intestazione provvisoria della
particella n. __________RFD di __________, da iscrivere provvisoriamente come
proprietà comune di __________ __________, __________ __________, __________
__________ __________ e __________ __________ (inc.
..____________________);
che il 14
luglio 2003 __________ __________ ha inoltrato al Pretore un'istanza per
ottenere la restituzione in intero contro le due sentenze di appello,
argomentando di essere figlia adottiva non solo di __________ __________
(presupposto su cui si fondano entrambe le sentenze di appello), ma anche della
moglie __________ __________, e chiedendo di conseguenza la riattivazione del
certificato ereditario emesso dal Pretore il 2 luglio 1991 nella successione fu
__________ __________ __________ e di quello emesso il 30 novembre 2000 nella
successione fu __________ __________;
che,
contestualmente all'istanza, in via cautelare l'interessata ha postulato tutta
una serie di ordini e divieti, compresa la revoca dell'amministrazione
giudiziaria nella successione fu __________ __________;
che con
decreto del 16 luglio 2003 il Segretario assessore ha rifiutato in luogo e vece
del Pretore l'adozione inaudita parte di provvedimenti cautelari, indicendo un'udienza
del 10 settembre 2003 “per la discussione in contraddittorio”;
che a
tale udienza l'istante si è confermata nella propria istanza, mentre i
convenuti __________ __________, __________ __________, __________ __________
__________ ed eredi fu __________ __________ (____________________, __________
__________, __________ __________ __________ e __________ __________) hanno
proposto di respingere integralmente l'istanza, definendola temeraria;
che,
preso atto di ciò, l'istante ha chiesto di sospendere la causa, senza
incontrare opposizione da parte dei convenuti, sicché con ordinanza a verbale
il Segretario assessore ha disposto la sospensione della procedura, da
riassumere a istanza di parte;
che il 22
settembre 2003 l'istante ha postulato la riattivazione della causa in Pretura e
il giorno stesso ha introdotto un appello a questa Camera nel quale chiede
l'accoglimento della sua istanza di restituzione in intero contro le due citate
sentenze di appello;
che
l'atto non è stato intimato ai convenuti;
e considerando
in diritto: che
la domanda di restituzione in intero contro una sentenza si propone con azione
ordinaria dinanzi al giudice che ha statuito in primo grado (art. 349 cpv. 1
CPC);
che per
“azione ordinaria” non deve necessariamente intendersi una procedura ordinaria
secondo gli art. 165 segg. CPC, ma una causa da promuovere secondo la procedura
che ha retto l'emanazione della sentenza di cui si chiede la restituzione in
intero (Cocchi/Trezzini, CPC
massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 349 CPC);
che in
concreto la sentenza emessa da questa Camera il 12 dicembre 2002 (inc.
../) riguardava provvedimenti
assicurativi della successione (art. 551 cpv. 1 CC, rispettivamente art. 961
cpv. 1 n. 1), alla cui emanazione presiedeva la procedura contenziosa di camera
di consiglio (art. 361 segg. CPC);
che la
sentenza emanata da questa Camera il 13 dicembre 2002 (inc.
..__________) atteneva al rilascio, rispettivamente alla
sospensione di certificati ereditari, ovvero a procedure disciplinate dal rito
non contenzioso di camera di consiglio (art. 360 CPC);
che a
ragione pertanto l'istante ha chiesto la restituzione in intero contro le due
sentenze di appello attenendosi – appunto – alla procedura di camera di
consiglio;
che la
procedura di camera di consiglio comporta l'introduzione di un'istanza (art.
360 cpv. 1 e 362 CPC), l'indizione di un'udienza (art. 363 CPC, dispensabile
ove si tratti di rito non contenzioso: sentenza inc. 11.2001.147 fra le
medesime parti, consid. 1), l'assunzione di un'eventuale istruttoria
(eminentemente documentale: art. 365 seg. CPC) e la convocazione a un
dibattimento finale (art. 368 CPC);
che in
concreto la procedura davanti al Segretario assessore è ferma al secondo stadio
(quello dell'udienza), per altro non terminato, la causa essendo stata sospesa
prima ancora che le parti avessero modo di replicare e duplicare (art. 363 cpv.
2 CPC);
che, di
conseguenza, non è ancora stata emessa alcuna sentenza suscettibile di essere
impugnata in appello;
che,
certo, l'udienza indetta dal Segretario assessore non era destinata a discutere
soltanto l'istanza di restituzione in intero, ma anche i numerosi provvedimenti
cautelari (art. 376 segg. CPC) sollecitati dall'interessata contestualmente
all'istanza;
che in
effetti il giudice chiamato a decidere provvedimenti cautelari deve citare –
almeno “di regola” – le parti a un contraddittorio (art. 379 cpv. 1 CPC);
che in
ogni modo nulla impediva al Segretario assessore, nella fattispecie, di ordinare
la discussione dell'istanza e dei divisati provvedimenti cautelari nel quadro
della medesima udienza;
che, a
parere dell'appellante, il Segretario assessore ha indetto l'udienza del 10 settembre
2003 per il solo contraddittorio sui provvedimenti cautelari, ignorando l'istanza
di restituzione in intero che deve quindi considerarsi rigettata “per atti
concludenti”;
che
l'argomentazione è a dir poco singolare, la procedura civile non prevedendo alcuna
possibilità di emanare decisioni “per atti concludenti”;
che del
resto, sebbene la convocazione del Segretario assessore all'udienza del 10
settembre 2003 (act. II) non fosse un esempio di chiarezza, in quella sede
l'interessata ha dichiarato di confermarsi “nella propria istanza”, non solo
nella richiesta di provvedimenti cautelari, e i convenuti hanno prodotto un
riassunto scritto in cui postulavano la reiezione dell'istanza (definita addirittura
temeraria), non solo il rigetto dei provvedimenti cautelari (act. III);
che, ciò
posto (e a prescindere dal fatto che – come detto – giuridicamente non esistono
decisioni prese “per atti concludenti”), mal si comprende come l'appellante
possa scorgere nella situazione illustrata una sorta di rigetto implicito della
sua istanza di restituzione in intero;
che, in
realtà, il Segretario assessore non ha ancora statuito né sull'istanza di restituzione
in intero né sui provvedimenti cautelari litigiosi;
che nelle
circostanze descritte l'appello deve essere dichiarato già di primo acchito
inammissibile;
che gli
oneri del pronunciato odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che non è
il caso di attribuire ripetibili ai convenuti, cui l'appello non è stato intimato
e non ha cagionato dunque spese presumibili;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
- Intimazione:
–dott.;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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